Un posto in Consiglio: il parere dell'avvocato Pietro Quinto

Stampa

NARDO' - E’ stata pubblicata questa mattina l’ordinanza della Quinta sezione del Consiglio di Stato sul ricorso d’appello proposto da Pippi  Mellone contro la sentenza del TAR di Lecce che aveva portato in Consiglio comunale di Nardò Giuseppe Tarantino al posto dello stesso Mellone.

 

Come si legge nella motivazione dell’ordinanza il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevoli di approfondimento i motivi illustrati dall’avv. Pietro Quinto nel ricorso d’appello e, dovendo altresì trattare congiuntamente l’altro ricorso d’appello avverso la medesima sentenza proposto da Giovanni Rizzo (anche lui aspirante al seggio di consigliere comunale), ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini della fissazione della udienza per la decisione nel merito

La questione di diritto è di estrema novità nel panorama giurisprudenziale perché attiene al meccanismo da applicare per salvaguardare l’elezione del candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, che la Legge elettorale dichiara eleggibile in prededuzione rispetto ai seggi da assegnare non precisando se occorra fare riferimento alle coalizioni del primo o del secondo turno.

Il TAR di Lecce ha affermato il principio che si debba fare riferimento solo ai risultati conseguiti dalle coalizioni al primo turno ed ha quindi ritenuto che il seggio spettante al De Pascalis dovesse essere imputato alle liste della sua coalizione originaria, senza alcuna considerazione delle modificazioni verificatesi con il turno di ballottaggio. Ed invece la Commissione Elettorale aveva realisticamente preso atto che due delle liste della originaria coalizione avevano abbandonato il collegamento con il De Pascalis apparentandosi con la candidata Bruno. Tra queste liste vi era anche quella del Mellone.

In conseguenza, il seggio da riservare al De Pascalis era stato riferito ad un quoziente delle tre liste rimaste nella originaria coalizione e quindi a danno del Tarantino.

Come detto, il TAR aveva ribaltato questa impostazione affermando che il dato del quale tener conto era la coalizione come configuratasi al primo turno a prescindere dalla sua modificazione nel turno di ballottaggio.

Nell’appello al Consiglio di Stato l’avv. Quinto nell’interesse del Mellone ha invece sostenuto che non si possa prescindere dalle modificazioni intervenute nella coalizione tra il primo ed il secondo turno al fine di evitare distorsioni nei risultati politici e ciò sia con riferimento alla maggioranza eletta a seguito del ballottaggio e sia per la configurazione dei gruppi di minoranza.

 La questione è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito dal Consiglio di Stato che ha quindi accolto l’istanza cautelare, privilegiando una sollecita definizione del giudizio fissando l’udienza del 17 aprile.

Come si legge nella motivazione dell’ordinanza, in vista della decisione di merito, il Consiglio di Stato, nella contrapposizione degli interessi tra i due consiglieri che si contendono il seggio nel Consiglio comunale di Nardò, non ha inteso individuare un “interesse prevalente” e pertanto la composizione attuale del Consiglio comunale rimarrà inalterata fino alla decisione di merito che dovrà peraltro occuparsi anche della posizione dell’altro appellante aspirante consigliere comunale Gianfranco Rizzo.

Si può ben dire quindi che nulla è certo su quella che sarà l’effettiva configurazione del Consiglio comunale di Nardò a seguito della decisione che sarà assunta dal Consiglio di Stato che segnerà un’altra tappa importante nella interpretazione della legge elettorale comunale.

Avv. Pietro Quinto