LECCE - La signora R. ha 78 anni (oggi 85enne) e vive sola in un appartamento in affitto; essendo in possesso dei necessari requisiti soggettivi, presenta domanda per l’assegnazione di alloggio popolare nel Comune di Lecce e, dopo lunga attesa, nel mese di gennaio 2005 viene convocata presso l’Ufficio casa del Comune di Lecce, ove le viene comunicato che si era reso disponibile un alloggio confacente alle sue esigenze abitative e che pertanto si poteva procedere alla sua assegnazione.
Viene indicato l’alloggio che doveva esser consegnato, ed in data 31/01/2005 l’interessata si reca sul posto, ma non può visionare l’immobile in quanto le sue porte erano ancora murate a titolo cautelativo per evitare occupazioni abusive.
In data 11/03/05 viene emesso decreto dal dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Lecce con il quale viene assegnato alla signora R. l’alloggio individuato; conseguentemente l’assegnataria consegna allo IACP la documentazione richiesta ed in data 21/03/05 provvede, previo versamento dei relativi oneri, alla sottoscrizione del contratto di locazione. Allorchè dopo pochi giorni si reca presso gli Uffici dello IACP per concordare la formale immissione in possesso dell’alloggio, però, con sua grande sorpresa apprende che non si poteva procedere a tanto in quanto l’alloggio nel frattempo era stato occupato abusivamente.
Con racc.30/03/05, su esplicito incarico della signora R. ed in qualità di suo avvocato inoltro formale diffida rivolta al COMUNE DI LECCE ed all’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI perché attivassero le procedure necessarie a liberare l’immobile dagli occupanti abusivi; riscontra la nota il Comune, con nota 20/04/05, con la quale, rilevando di aver esaurito le proprie competenze con l’emissione del decreto di assegnazione, sollecita l’intervento da parte dell’IACP; da quest’ultimo, nessuna notizia.
La signora R. si induce pertanto a presentare un esposto alla Procura della Repubblica in data 09/05/05, con il quale, nel chiedere che si faccia chiarezza, evidenzia come le modalità ed i tempi in cui si era consumata l’occupazione abusiva impedivano la sua sanatoria ai sensi della recente legge regionale (n.1/05), e sollecita l’intervento degli organi preposti affinchè si faccia presto giustizia e lei possa entrare nel legittimo possesso dell’alloggio assegnatole.
Viene pertanto instaurato procedimento penale nei confronti degli occupanti abusivi, che in data 14/01/2011vengono condannati, con sentenza poi passata in giudicato, sia per l’occupazione abusiva che per il reato di falso, avendo falsamente retrodatato la decorrenza dell’occupazione nel tentativo di poter usufruire della sanatoria di cui alla Legge Regione Puglia n.1/2005.
Nel frattempo, la signora R. si rivolge al Tribunale di Lecce, chiedendo ed ottenendo un provvedimento d’urgenza, ex art.700 c.p.c., con il quale in data 04/11/2008 il Tribunale ordina all’IACP di Lecce il compimento delle attività, materiali e giuridiche, necessarie a consentire alla ricorrente il godimento dell’immobile oggetto del contratto di cui alla premessa.
Nonostante il provvedimento d’urgenza, nonostante la condanna penale passata in giudicato, l’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI non provvede a liberare l’immobile dagli occupanti abusivi, né tanto meno ad assegnare alla malcapitata signora R. un alloggio sostitutivo. Si limita a tentare un timido accesso nel tentativo di eseguire lo sgombero, salvo poi fermarsi ed attendere passivamente lo sviluppo della situazione.
Nel frattempo la signora R., pensionata al minimo, che per l’alloggio popolare avrebbe pagato un canone di poco più di €.16,00, è costretta a pagare un canone di mercato di circa €.500,00, con grande sacrificio e danno per lei irreparabile, in quanto le sue già precarie condizioni di vita vengono rese ancor più precarie dal notevole esborso economico cui si sottopone per poter corrispondere il canone di mercato. E’ forse superfluo evidenziare che tale situazione comporta per lei il necessario intervento dei figli, per poter consentire la sopravvivenza, a costo comunque di grandi sacrifici e rinunce.
Prosegue pertanto l’azione di merito, nella quale, oltre a chiedere in via definitiva la consegna materiale dell’alloggio, chiede il risarcimento del danno, consistente nella differenza tra il canone sociale al quale avrebbe avuto diritto e quello di mercato che invece deve corrispondere; questa azione viene finalmente decisa con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce nei giorni scorsi, con la quale, nel prendere atto del diritto della signora R. ad avere la consegna dell’alloggio per il quale aveva a suo tempo sottoscritto regolare contratto, il Tribunale ordina allo IACP di Lecce l’adempimento del contratto di locazione del 21/03/2005 mediante immissione della conduttrice nel possesso immediato del bene e condanna lo IACP al pagamento in favore dell’assegnataria della differenza tra il canone di locazione in astratto dovuto e quello effettivamente corrisposto.
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Avendo assistito la signora R. in tutta la complessa ed articolata azione giudiziaria non posso che esprimere soddisfazione per questa sentenza, che finalmente rende giustizia alla mia assistita, non senza, però, l’amaro in bocca dovuto alla constatazione che tutta questa vicenda, durata fin qui sette anni, avrebbe potuto risolversi in breve tempo e senza patemi, laddove l’ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI avesse fatto il proprio dovere e si fosse attivato per la realizzazione del suo fine istituzionale di garantire la casa a chi ne ha diritto.
E l’amaro aumenta, se poniamo mente al fatto che oggi l’interessata ha ottantacinque anni, e nulla e nessuno le potrà restituire la serenità della quale è stata irreparabilmente privata in questi anni in cui si è trascinata questa assurda situazione.
Avv.Piergiorgio Provenzano