Unioni civili: riuscirà il Comune di Nardò a diventare davvero così tanto "progressista"?

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NARDO' - Il Comune di Nardò si potrebbe presto attrezzare per celebrare le “unioni civili” o “di fatto” che comportano il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. Quando si parla di coppia di fatto ci si riferisce – fino a prova contraria - sia a coppie etereosessuali che omosessuali.

 

Sono Daniele Piccione e Maria Antonietta Coppola, consiglieri di Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà, che propongono all’intero Consiglio comunale la bozza di un regolamento istitutivo del registro comunale delle “unioni civili” sulla scorta di città che di questa testimonianza di civiltà ne hanno fatto un manifesto, pensiamo a Firenze o Napoli.

Sarà l'eventuale delibera a chiarire o no se, all'interno della stessa fattispecie, potranno finirci casistiche molto diverse: dalle coppie etero ed omosessuali legate da vincoli affettivi alle unioni civili di persone che si danno mutua assistenza morale o materiale. Quindi coppie gay ma anche l'anziano accudito da una badante. Come altrove ora potrebbe esserci la ventata di protesta da parte delle formazioni politiche più conservatrici, chissà se non appartenenti anche alla stessa maggioranza. Vedremo.

Al di là di tutto e soprattutto dell'aspetto del riconoscimento civile e sociale, un registro delle coppie di fatto può aiutare, in un momento di crisi così profonda, quanti convivono effettivamente per motivi diversi: basti pensare, per restare pragmatici, all'intestazione di una bolletta, al pagamento di un canone.
“Premesso che il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, e nella Legge regionale 19 del 2006, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29, posto che “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Pertanto – continuano i due consiglieri - nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali, previste e tutelate dall’articolo 3 della Costituzione, le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali – concludono – chiediamo di disporre la tenuta di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non legali come matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma solamente da vincoli affettivi”.

Già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività, e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato anni dalla Corte Costituzionale, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(PREMESSA) - Dopo ampio dibattito politico all'interno delle rispettivo segreterie politiche i gruppi cittadini di IDV e SEL condividono un percorso comune presentando all'attenzione del Consiglio comunale una proposta di deliberazione sulla costituzione di un registro comunale sulle "Unioni Civili".

Guida maestra è la nostra Costituzione che agli artt. 2, 3 e 29 riconosce i diritti delle famiglie come società naturale fondata sul matrimonio e nel riconoscere il valore e l'importanza della famiglia non esclude il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contranstanti con i principi costituzionali.
Le Segreterie cittadine di IDV e SEL, (Giovanni Portorico e Angelo Cleopazzo)

Al Presidente del Consiglio Comunale di Nardò

Dott. Antonio Tiene

 

E p.c. Al Signor Sindaco del Comune di Nardò

Avv. Marcello Risi

Nardò 20 Aprile 2012

Oggetto: Proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di autonomia del C.C.

I sottoscritti Piccione Daniele e coppola M. Antonietta

Consiglieri Consiliari dei Partiti Politici Italia dei Valori e Sinistra Ecologia e Libertà,

ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 del regolamento di Autonomia Organizzativa del Comune di Nardò, con la quale i Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare mozioni consistenti in una Proposta di Deliberazione concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo propongono all’intero Consiglio Comunale la bozza di un regolamento istitutivo del Registro Comunale delle “Unioni civili”

Premesso che il fenomeno delle “Unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento

costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, e nella Legge Regionale 19/2006, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29, posto che “la Repubblicariconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’articolo 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

Per i motivi innanzi espressi si chiede di disporre la tenuta, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da “vincoli affettivi”;

Si allega alla presente proposta di deliberazione  

I Consiglieri Comunali

         Daniele Piccione                                                                 Coppola M. Antonietta

                                                          

    

 

 

Proposta di deliberazione

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che il fenomeno delle “Unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento

costituzionale negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l’unione civile non si pone in

contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’articolo 29, posto

che “la Repubblicariconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e

pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l’importanza della famiglia non esclude

all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall’articolo 3

della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi

costituzionali;

PREMESSO che la Legge Regionale Puglia n. 19 del 2006 disciplina agli artt. 2 (Principi generali) e 27 (carattere universalistico dei servizi) i sistemi di integrazione sociale per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia;

CONSIDERATO che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di

riconoscimento e tutela costituzionale dell’articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla

fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato anni orsono dalla Corte Costituzionale, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto non appare, anche a sommaria indagine,

costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle

formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche” (articolo 2 della

Costituzione) (2-Corte Cost. 18/11/1986, n.237);

CONSIDERATO altresì, che nonostante la creazione di un nuovo status personale non possa che

spettare al legislatore statale, deve risconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in

materia nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad

esso assegnate dall’ordinamento;

RILEVATO pertanto che, fermo restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

 

CONSIDERATO pertanto che l’iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere

carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da

quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini

ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di riconoscimento;

RITENUTA pertanto l’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un

apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone

legate da vincoli non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da

“vincoli affettivi”;

ESAMINATA l’allegata bozza di “Regolamento istitutivo del Registro comunale delle Unioni

Civili”, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale (ALL. 1);

 

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento istitutivo del Registro comunale delle Unioni Civili;

2) di dare atto che il Registro predetto sarà conservato presso i Servizi Demografici del Comune di Nardò e che Responsabile dei Servizi medesimi sarà il Segretario Comunale.

 

 

I Consiglieri Comunali

         Daniele Piccione                                                                Coppola M. Antonietta

                                                  

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 Bozza di Regolamento istitutivo de il

“Registro comunale delle Unioni Civili”

 

ART. 1

 

1. E’ istituito presso il Comune di Nardò il Registro amministrativo delle Unioni Civili.

 

2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone

maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli

giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la

registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

 

3. Il Comune di Nardò, nell’ambito della propria autonomia e podestà amministrativa, riconosce

la piena dignità umana e sociale dell’unione civile.

 

4. Il Comune di Nardò intende adottare tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella

normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed

assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

 

ART. 2

 

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili

viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e

successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è

consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo

svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel

registro non è consentita.

 

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti

nell’anagrafe del Comune di Nardò, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge

n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, L.R. Puglia n. 19/2006

 

3. Per l’accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della

popolazione residente del Comune Nardò.

 

ART. 3

 

1. L’iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone, non legate tra loro da vincoli di

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi e che si

prestino assistenza e solidarietà materiale e morale, residenti anagraficamente nel Comune di

Nardò e coabitanti da almeno una anno.

 

2. L’iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa

unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle

persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di

matrimonio.

 

3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata

congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale competente.

 

4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal

comma 1 del presente articolo e dal comma 2 dell’articolo precedente e dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative di cui al comma 2 del presente

articolo. Tale domanda è soggetta all’applicazione dell’imposta di bollo.

 

. Per i fini indicati dall’art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l’ufficio

comunale competente attesta l’iscrizione nel registro e la durata dell’iscrizione. Gli interessati

possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’art. 46 del

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

 

ART. 4

 

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Nardò produce

la cancellazione dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d’ufficio a seguito di verifica

periodica, relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della

popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza

può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è

comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.

 

2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca

assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di

una o di entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l’ufficio

provvede ad inviare all’altro componente dell’unione civile una comunicazione ai sensi dell’art.

7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

 

3. L’unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune,

nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali -

previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a

godere il convivente superstite.

 

ART. 5

 

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di

cui all’art. 1 del presente regolamento.

2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di

anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e

comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra

Pubblica Amministrazione.

 

ART. 6

 

1. L’ufficio comunale competente alla tenuta del registro è l’Ufficio Anagrafe del Comune di Nardò che opera attraverso il Responsabile del Procedimento per la tenuta dell’anagrafe.

2. il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa a cura degli organi competenti.

3. l’ufficio competente con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria per provvedere; individua inoltre l’addetto all’ufficio responsabile del procedimento d’iscrizione, modificazione e cancellazione.

4. il registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del segretario Generale.

5. Gli uffici demografici sono tenuti, per quanto di competenza, a prestare tempestivamente l propra collaborazione amministrativa all’istruttoria del procedimento d’iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati e i fatti necessari per l’iscrizione.

6. Gli stessi uffici di cui al comma 5 comunicano, di propria iniziativa all’ufficio competente le notizie di cui vengono in possesso nell’esercizio delle funzioni circa i fatti sopra avvenuti che comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l’avvio del procedimento di cancellazione e/o modifica dei dati annotati sul registro.

7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l’ufficio comunale competente certifica l’iscrizione nell’elenco.

8. Il registro è pubblico e chiunque può accedervi ai sensi e nei limiti di cui alla L.N. 241/1990 e s.m.i. e relative norme di attuazione e nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno n. 196 (tutela dei dati personali).

 

ART. 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente della deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui al presente regolamento, costituenti presupposto necessario per l’operatività del registro, sono adottati entro 30 giorni dell’entrata in vigore dello stesso.

I Consiglieri Comunali

         Daniele Piccione                                                                 Coppola M. Antonietta