L'Iva alla Tia non si può applicare. In tempi di vacche magre i cittadini possono recuperare qualcosa

Stampa

NARDO' - Era la primavera dello scorso anno quando attraverso articoli di stampa e convegni anche gli Avvocati dei Consumatori di Moira Epifani e Monica Raho e diversi cittadini comuni (ricordiamo il signor Russo) sollevarono la questione dell'Iva illegittimamente applicata alla tariffa di igiene ambientale, quella dei rifiuti. Ma come è andata a finire?

 

E' una sentenza della Corte Costituzionale del Luglio 2009 a stabilire che non si poteva applicare l'IVA alla TIA che, in quanto tributo, avrebbe significato una doppia tassazione.

Da qui il calvario dei cittadini che giustamente, avendo diritto al rimborso, si sono visti "sballottati" tra ricorsi a Commissioni Tributarie e Giudici di Pace (e ora anche Tribunali Ordinari dopo che un Giudice di Pace si è dichiarato incompetente a decidere), con contrastanti decisioni. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare 3/2010 aveva tentato di salvare l'applicazione dell'IVA. Sulla problematica è definitivamente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 3756/2012 che ha stabilito che l'applicazione dell'IVA è una "forzatura logica del tutto inaccettabile". 

Ora che è ormai chiara la legittimazione a chiedere il rimborso di quanto ingiustamente pagato: probabilmente il sindaco di ogni città che applica la Tia potrebbe chiarire pubblicamente se nel piano finanziario del 2012 il calcolo della TIA sia effettivamente avvenuto senza l'applicazione dell'IVA, o se come pare sia accaduto in alcune Città, si sia semplicemente cancellata la voce accorpandola di fatto al tributo. Se anche a Nardo’ si fosse, infatti, seguita tale anomala procedura, anche quest'anno i neritini avrebbero pagato più del dovuto.