NARDO' - La prima sezione del Tar di Lecce dà ragione al sindaco Marcello Risi: non vi fu nessuna illegittimità nella chiusura al traffico della piazza di Santa Maria al Bagno durante la scorsa estate.
La Giunta, il 30 luglio, dispose la chiusura al traffico veicolare istituendo un'isola pedonale permanente su Piazza Nardò per quindici giorni.
In sostanza i ricorrenti contestano l’eccesso di potere dell’Amministrazione, per non avere motivato in ordine alle preminenti ragioni di pubblico interesse che giustificavano l’istituzione di un’isola pedonale permanente in Piazza Nardò nel periodo considerato.
Ma il il motivo è infondato, dice la sezione del Tar presieduta da Antonio Cavallari.
Il giudice, infatti, spiega l’interdizione al traffico di alcune strade e piazze delle località marine maggiormente interessate da traffico veicolare garantisce ragioni di pubblica incolumità e di tutela dei pedoni e la soluzione soddisfa ampiamente interessi pubblici derivanti da una maggiore fruibilità pedonale dell’area in questione “che verrebbe sottratta alla circolazione veicolare notoriamente foriera di inquinamento acustico e ambientale, oltre che nocumento all’utenza debole della strada”.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2012, proposto da:
Piccadilly Srl, Camera Caffè 2 di V & F Sas di Felline Federica & C, La Pergola di Lezzi Anna Rosa, Bar La Pergola, Agenzia Liliana Immobiliare, Farmacia del Dott Luigi Lisi, Stazione di Servizio di Castriota Scanderbeg Gianluigi, Ditta Riccardi Cosimo Damiano Edicola e Tabacchi, Il Covo degli Orsini Srl, Ditta Macelleria Polli Arrosto, Ditta Alimentari Mazzarella di Minisgallo Salvatore, Striani Pietro e F.Lli Sas, Ditta Scarabocchio di Gatto M. Rosaria, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Comune di Nardò;
per l'annullamento
della delibera n. 268, con cui il 30.7.2012 la Giunta del Comune di Nardò ha disposto la chiusura al traffico veicolare ed istituito un'isola pedonale permanente su Piazza Nardò, presso la località di S. Maria al Bagno, nel periodo compreso tra il 04.8.2012 ed il 19.8.2012; dell'ordinanza n. 317 del 30.7.2012 prot. n. 28706, con cui il Comandante del Corpo degli operatori di Polizia locale del Comune ha disposto la chiusura al traffico veicolare ed istituito la suddetta isola pedonale permanente, estendendo altresì la stessa sulla "tratta di via Trento compresa tra Piazza Nardò e via Lamarmora a partire dal 04.8.2012 e sino al 19.8.2012" e "consentito la circolazione e sosta dei soli cicli e motocicli nella tratta di Via Puccini compresa tra l'intersezione con Lungomare Emanuele Filiberto e Piazza Nardò a partire dal 04.8.2012 al 19.8.2012"; di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2012 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Gaballo Paolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono tutti titolari di esercizi commerciali ubicati presso la località di S. Maria al Bagno, in Piazza Nardò, nonché nelle vie circostanti.
Con delibera n. 268/12 la Giunta comunale ha disposto la chiusura al traffico veicolare e istituito un’isola pedonale permanente sulla Piazza Nardò, nel periodo compreso tra il 4 e il 19 agosto 2012, dando mandato al Comandante di P.M. di dare concreta esecuzione a detta delibera.
Con ordinanza n. 317/12 il Comandante incaricato ha istituito l’isola pedonale permanente non solo sulla Piazza Nardò, ma anche su una serie di vie circostanti.
Tali delibere sono state impugnate dai ricorrenti, per i seguenti motivi di legittimità, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; 5 e 67 Statuto comunale; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà; 3) eccesso di potere; incompetenza.
All’udienza del 12.12.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di ricorso, deducono i ricorrenti la violazione della disciplina normativa (artt. 7 ss. l. n. 241/90; 5-67 Statuto comunale) dettata in tema di partecipazione procedimentale.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, va rilevato che l’impugnata delibera porta la data del 30.7.2012, ed istituisce la suddetta isola pedonale “nel periodo compreso tra il 04/08/2012 e il 19/08/2012”.
Orbene, il brevissimo lasso temporale esistente tra la data di adozione della delibera e il contesto temporale in cui la stessa avrebbe dovuto trovare applicazione (i quindici giorni più frequentati del mese di agosto), rende evidente la ricorrenza di esigenze di celerità del procedimento; la qual cosa consente a norma dell’art. 7 l. n. 241/90 di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.
Già soltanto per tale ragione, pertanto, la doglianza del ricorrenti deve ritenersi infondata.
A ciò aggiungasi poi – per mere esigenze di completezza espositiva – che gli istituti di partecipazione procedimentale, per quanto ispirati ad evidenti esigenze di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa – corollari, a loro volta, dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.) - non godono di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costituzionale. Così, sotto un primo profilo, la novella di cui alla l. n. 15/05 ha inciso, tra l’altro, sui c.d. vizi non invalidanti (art. 21 octies l. n. 241/90), escludendo l’annullabilità del provvedimento non soltanto in caso di violazioni di ordine formale, quante volte la sua natura vincolata sia tale da escludere che il contenuto del relativo provvedimento avrebbe potuto essere differente (art. 21 octies, 2° co, prima parte), ma anche nel caso in cui, pur in presenza di atti discrezionali, l’adottato provvedimento non avrebbe, comunque, potuto essere differente (art. 21 octies, 2° co, seconda parte). Si privilegia, sotto questo aspetto, una visione dei rapporti tra le parti fondata non soltanto sull’atto, ma sul rapporto sottostante, e che giunge a ritenere irrilevanti gli accertati vizi di natura formale, ove ininfluenti sul bene della vita richiesto dall’istante, e di cui si sia accertata l’insussistenza giuridica.
Venendo ora al caso di specie, l’infondatezza (per le ragioni che tra breve si andranno ad esporre) del secondo motivo di ricorso, con cui si censura l’illegittimità di istituzione della suddetta isola pedonale in Piazza Nardò, rende evidente la natura non invalidante del dedotto vizio di partecipazione procedimentale, atteso che quand’anche i ricorrenti fossero stati ritualmente compulsati nel procedimento, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
Invero, con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono del difetto di motivazione del provvedimento impugnato, nonché dell’eccesso di potere dell’amministrazione, per non avere essa motivato in ordine alle preminenti ragioni di pubblico interesse che giustificavano l’istituzione di un’isola pedonale permanente in Piazza Nardò nel periodo considerato.
Il motivo è infondato.
Premette anzitutto il Collegio che, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica si svolge non soltanto riguardo ai vizi dell'eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del provvedimento e del relativo impianto motivazionale), ma anche attraverso la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla p.a. quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati, al contempo precisando che resta comunque fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché al g.a. è consentito di censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, di modo che il relativo giudizio non divenga sostitutivo con l'introduzione di una valutazione parimenti opinabile. Il g.a. nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra l'esigenza di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale e quella di evitare che il giudice possa esercitare egli stesso il potere amministrativo che compete all'Autorità può, dunque, sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'Autorità applica al caso concreto la regola individuata, ma, ove ne accerti la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi” (C.d.S, VI, 13.9.2012, n. 4873).
Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, le motivazioni dell’impugnata delibera di G.M. riposano nella necessità “… di procedere ad un’interdizione al traffico di alcune strade e piazze delle località marine maggiormente interessate da traffico veicolare, nonché per imprescindibili ragioni di pubblica incolumità e di tutela dei pedoni è necessario istituire un’isola pedonale su Piazza Nardò in S. Maria al Bagno almeno nel periodo estivo di maggiore affluenza turistica”. E ciò tenuto conto “… che la suddetta proposta soddisfa ampiamente interessi pubblici derivanti da una maggiore fruibilità pedonale dell’area in questione che verrebbe sottratta alla circolazione veicolare notoriamente foriera di inquinamento acustico e ambientale, oltre che nocumento all’utenza debole della strada”.
All’evidenza, la decisione dell’amministrazione di interdire Piazza Nardò al traffico riposa sull’esigenza di garantire ai fruitori della piazza, nel periodo di maggior affluenza turistica – dal 4 al 19 agosto – un luogo di passeggio ampio, e soprattutto libero dagli effetti negativi del traffico veicolare. Pertanto, essa deve ritenersi scevra da quei profili di illogicità, incongruenza, travisamento dei fatti, ecc, che soli giustificano il sindacato giurisdizionale sulle scelte discrezionali amministrative.
In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che la piazza è delimitata, sia sul lato destro che su quello sinistro, da paletti in ferro. Invero, trattasi di aree assolutamente ristrette, che riferite alla piazza principale, possono ragionevolmente indurre l’amministrazione a ritenerle insufficienti, quantomeno nel ricordato periodo di maggior affluenza turistica. Pertanto, nell’ottica della maggior fruibilità ed amenità dei luoghi in esame, priva di incongruenza deve ritenersi la decisione dell’amministrazione di creare un luogo più ampio di passeggio per tutti quanti – turisti e residenti – vogliano accingersi, nel periodo turisticamente più ricercato dell’anno, ad effettuare passeggiate nel “salotto buono” della cittadina balneare. Ed è appena il caso di precisare che tale decisione non sconta in alcun modo il limite derivante dalle diverse e più limitate scelte effettuate dall’amministrazione negli anni precedenti, ben potendo ritenersi che, medio tempore, sia maturata nella coscienza cittadina (di cui l’organo comunale è espressione) una più matura consapevolezza in ordine alla opportunità di privilegiare, nel periodo di massimo afflusso turistico, le esigenze dei pedoni a quelle degli automobilisti, e quindi di garantire esclusivamente ai primi l’accesso alla piazza.
Da ultimo, nessuna particolare indagine il Comune avrebbe dovuto effettuare quanto al livello di inquinamento acustico e ambientale, essendo del tutto evidente che esso deve ritenersi “in re ipsa”, nel momento in cui si consente un flusso indiscriminato di veicoli su di un tratto oltremodo frequentato di strada, quale è appunto quello della più importante piazza cittadina.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che non compete in alcun modo ai ricorrenti il “bene della vita” da loro ipotizzato, sicché senza rilievo deve ritenersi il dedotto vizio di partecipazione procedimentale.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso.
Con il terzo motivo di gravame, deducono i ricorrenti l’incompetenza del Comandante di P.M. ad estendere l’isola pedonale oltre il tratto indicato dalla giunta municipale.
Il motivo è fondato.
Si legge nella delibera giuntale che viene disposta “chiusura al traffico veicolare con contestuale istituzione di un’isola pedonale su Piazza Nardò …”.
Viceversa, con ordinanza n. 317/12 il Comandante di P.M, pur nel dichiarato intento di dare esecuzione alla predetta ordinanza, ha esteso il divieto alla “tratta di Via Trento compresa tra P.zza Nardò e Via Lamarmora”, consentendo altresì “la circolazione e sosta dei soli cicli e motocicli nella tratta di Via Puccini compresa tra l’intersezione con Lungomare Emanuele Filiberto e Piazza Nardò”.
Orbene, è evidente la parziale illegittimità di detta ordinanza, avendo essa esteso l’interdizione al traffico anche ad arterie diverse e ulteriori rispetto alla Piazza Nardò, la sola ad essere stata interessata dalla suddetta delibera giuntale.
Per tali ragioni, in accoglimento del terzo motivo di gravame, va annullata l’ordinanza n. 317/12, nella parte in cui essa estende l’isola pedonale ad arterie diverse dalla Piazza Nardò.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta il ricorso, con riferimento all’impugnativa proposta avverso l’ordinanza G.M. n. 268/12;
- accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso l’ordinanza del Comandante P.M. n. 317/12, e annulla per l’effetto detta ordinanza, nella parte in cui essa estende l’isola pedonale ad arterie diverse dalla Piazza Nardò;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore