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Si può edificare entro 300 metri dal mare? Quant'è "pericolosa" o innovativa questa sentenza

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NARDO' - Il Tar di Lecce dice che è oramai decaduto il vincolo di inedificabilità assoluta della fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo. Discutiamone ma non con i soliti luoghi comuni: scrivete se avete interventi tecnici da proporre e che diano un contributo reale alla discussione.

I fatti. Nell’anno 1994, il proprietario di un’abitazione in località S. Isidoro presentava al Comune di Nardò una domanda di condono edilizio per sanare il suo immobile.

Il Comune respingeva la domanda, ritenendola improponibile, poiché il lotto di terreno sul quale insiste l’abuso ricade nella fascia di inedificabilità assoluta dei 300 metri dal confine del demanio marittimo.

Il proprietario dell’abitazione, tuttavia, non si dava per vinto e, rivolgendosi all’avv. Paolo Gaballo, presentava ricorso al TAR di Lecce, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego emesso dal Comune.

Nel ricorso, in particolare, il legale evidenziava che il vincolo di inedificabilità assoluta, posto a base del provvedimento di diniego comunale, era oramai decaduto per effetto dell’entrata in vigore del Piano Urbanistico per il paesaggio della Regione Puglia.

Secondo il legale, infatti, la circostanza che un’abitazione ricade nella fascia dei 300 metri dal confine del demanio marittimo non vieta l’edificazione, ma comporta soltanto la valutazione di compatibilità dell’intervento con la normativa di tutela del P.U.T.T./Paesaggio che, peraltro, nel caso in esame non esclude, ma consente interventi di trasformazione del territorio.

Il Tribunale amministrativo leccese, Sezione III, con sentenza pubblicata questa mattina (Presidente e relatore Rosaria Trizzino), ha accolto il ricorso presentato dal proprietario, giudicando illegittimo il diniego di sanatoria emanato dal Dirigente responsabile.

In particolare, il TAR, accogliendo le tesi dell’avv. Gaballo, ha evidenziato la natura transitoria del vincolo di inedificabilità indicato dal Comune, oramai decaduto, e stabilito che, sulle istanze di condono delle abitazioni ricadenti nella fascia dei 300 metri, il Comune deve innanzitutto valutare la compatibilità dell’intervento con i vincoli presenti nell’area.

Sarà ora l’Ufficio Tecnico a valutare la compatibilità paesaggistica dell’abitazione e decidere se rilasciare la sanatoria edilizia richiesta dal proprietario.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

Lecce - Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2011, proposto da:
XXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gaballo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, 43;

 

contro

 

Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Zacchino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

 

per l'annullamento

 

- del provvedimento prot. n. 6061/95 del 19 aprile 2011, pratica edilizia n. 219/cond95, notificato in data 21 aprile 2011, del Dirigente dello Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Nardò;

 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Nardò;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi l’avv. Gaballo per il ricorrente, l’avv. Zacchino per la p.a.;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

 

FATTO e DIRITTO

 

1. – Il ricorso in oggetto è rivolto avverso il provvedimento del Comune di Nardò 19 aprile 2011 n. 6061/95 con cui si è respinta la richiesta di concessione edilizia in sanatoria (condono) presentata dal ricorrente ai sensi della legge 724 del 1994 ritenendola improponibile.

 

A sostegno del gravame si deducono i seguenti motivi:

 

a) Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 8 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.

 

b) Violazione e falsa applicazione della legge 23 dicembre 1994 n. 724; violazione e falsa applicazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli articoli 28 e 85 delle N.T.A. del prg; violazione e falsa applicazione del D.M. 4 settembre 1975 e del D.M. 30 dicembre 1923 n. 3267; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56; violazione e falsa applicazione del PUTT/P; contraddittorietà dell’azione amministrativa, disparità di trattamento.

 

c) Contraddittorietà dell’azione amministrativa sotto altro profilo; illogicità e irrazionalità; eccesso di potere per difetto istruttoria, violazione del principio dell’affidamento; violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

 

2. – Si è costituito in giudizio il Comune di Nardò contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.

 

All’udienza pubblica del 10 novembre 2011, fissata per la trattazione del merito del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

3. – Prima di esaminare le censure proposte ritiene il Collegio di dover precisare quanto segue in punto di fatto:

 

a) in data 24 febbraio 1995 il ricorrente presentava richiesta di concessione in sanatoria (condono) ex lege 724 del 1994 per un fabbricato residenziale realizzato nel 1993 in un’area che si assume interamente urbanizzata, circondata da altre costruzioni e dotata di pubblica illuminazione, linee elettriche e telefoniche, sita nel Comune di Nardò;

 

b) con nota 17 gennaio 2001 l’Amministrazione comunale attestava il pagamento, da parte del ricorrente, di tutte le somme richieste per il rilascio della concessione in sanatoria;

 

c) in data 25 marzo 2011, tuttavia, veniva comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto della domanda di condono “in quanto improponibile poiché il lotto di terreno sul quale insiste l’abuso ricade nella fascia dei 300 mt. dal confine del demanio marittimo di in edificabilità assoluta di cui alla legge regionale n. 56 del 1980 e i lavori sono stati iniziati dopo la data del 31 maggio 1980”;

 

d) in data 19 aprile 2011 il Comune di Nardò, con il provvedimento prot. n. 6065/95, respingeva la richiesta di condono precisando altresì che l’area interessata dal fabbricato ricade “nel vigente PRG, approvato con D.G.R. n. 345 de 10 aprile 2001 con prescrizioni e successiva delibera commissariale n. 181 del 4 aprile 2002, in zone E3 (agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica) e nei 500 mt. di tutela della fascia costiera regolamentate dagli articoli 85 e 28 delle N.T.A.; in area sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. del 4 settembre 1975 pubblicato sulla G.U. n. 119 del 6 maggio 1976; in area gravata da vincolo idrogeologico ai sensi dell’articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923; in ambito territoriale esteso di valore distinguibile “C” del PUTT Puglia approvato con D.G.R. 15 febbraio 2000 n. 1748 e relativi ambiti territoriali distinti.”

 

3.1 - Secondo il ricorrente:

 

I) il vincolo di Prg (inedificabilità in zona E3 ed entro la fascia di 500 mt prevista a tutela della zona costiera) non solo non è stato oggetto di comunicazione ex lege 7 agosto 1990 n. 241, ma tale vincolo - risalente all’entrata in vigore del PRG (2001) e quindi successivo alla costruzione - non è ostativo al condono disciplinato dalla legge 724 del 1994 in base a quanto disposto dall’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47: invero, in base a tale norma è sempre ammessa la sanatoria di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica sopravvenuta; né infine può ignorarsi che l’area su cui insiste l’immobile abusivo ricade in zona quasi totalmente urbanizzata dotata di tutti i servizi (luce, telefono e pubblica illuminazione);

 

II) l’esistenza di un vincolo paesaggistico non esclude la possibilità di sanatoria, se viene rilasciata la prescritta autorizzazione (parere favorevole dell’Amministrazione preposta a tutela del vincolo);

 

III) il vincolo idrogeologico non rende affatto improponibile la richiesta di condono ma presuppone il nulla-osta dell’autorità competente;

 

IV) quanto al divieto di edificazione entro la fascia dei 300 mt. dal confine del demanio marittimo, esso va coordinato con la disciplina urbanistica introdotta dal PUTT e, per quanto qui interessa, con quella disciplinante gli ambiti territoriali di valore distinguibile “C”;

 

V) infine l’immobile è stato ultimato nel 1993 e quindi è del tutto irrilevante il richiamo ai rilievi aerofotogrammetrici del 1982 e del 1985.

 

4. – Premesso quanto sopra, il Collegio, in relazione al motivi di ricorso che, per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente, osserva quanto segue:

 

a) risulta incontestato fra le parti che il lotto di terreno su cui insiste l’abuso ricade nella fascia dei 300 mt. dal demanio marittimo;

 

b) l'articolo 51 lett. f), della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (introdotta nella Regione Puglia a difesa delle coste) sancisce: “Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei Piani territoriali: […] f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare.

 

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici; è altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi; [...]”;

 

c) il PUTT – Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il paesaggio è stato approvato con D.G.R. 15 dicembre 2000 n. 1478, mentre il Prg del Comune di Nardò è stato approvato con DGR n. 345 del 2001 e successiva presa d’atto del Commissario Straordinario n. 181 del 2002: entrambi gli strumenti hanno specificamente previsto la non applicazione dell’articolo 51 della l.r n. 56 del 1980 o classificando alcuni comparti (quali quelli interessati dal Piano di Recupero approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel 2004) come zone “B”; o prevedendo la non applicazione dei vincoli nei cosiddetti “territori costruiti” e cioè nelle porzioni di territorio classificate come zone omogenee “A” o “B”, ovvero nelle zone che ne abbiano le caratteristiche già perimetrate con delibera del Commissario straordinario n. 292/2002 ai sensi dell’articolo 1.03, comma 5, del PUTT;

 

d) come ammesso dallo stesso ricorrente l’area di che trattasi non ricade nei “territori costruiti” (porzioni di territorio classificate come zone omogenee “A” o “B”), né nelle zone che ne abbiano le caratteristiche già perimetrate con delibera del Commissario straordinario n. 292/2002 ai sensi dell’articolo 1.03, comma 5, del PUTT: essa pertanto è soggetta alle disposizioni vincolistiche di cui all’articolo 51 della legge regionale citata.

 

4.1 – Ciò posto si osserva che secondo un autorevole insegnamento giurisprudenziale (cfr. espressamente sul punto Consiglio di Stato, V, 15 novembre 1999 , n. 1914; idem, IV, 23 aprile 1993 n. 458) la norma regionale (articolo 51 cit.) introduce un divieto assoluto, ancorché temporaneo, di edificazione entro la fascia costiera, al quale si aggancia con immediatezza la misura sanzionatoria prevista dal legislatore statale, e cioè l'impossibilità di sanatoria dell'abuso, senza eccezioni, limiti o condizionamenti.

 

Ciò non di meno il Collegio deve rilevare che alcune recenti decisioni della I Sezione di questo Tribunale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, 3 dicembre 2010 n. 2775; 24 febbraio 2011 n. 371 e 372), hanno però avuto modo di precisare “come l’orientamento giurisprudenziale che riporta il vincolo previsto dall’art. 51, lett. f) della l.r. 31 maggio 1980 n. 56 alla previsione dell’art. 33 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 appaia superato alla luce della disposizione dell’art. 39, comma 20, della legge n.724 del 1994 (applicabile anche alle domande di condono ex l. 47 del 1985, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della legge) che, al contrario, ha esplicitamente riportato i vincoli di inedificabilità temporanea in questione alla diversa previsione dell’art. 32 della l. 47 del 1985(come ampiamente noto, non escludente la sanabilità dell’abuso, previo parere favorevole delle autorità preposte alla tutela del vincolo).

 

Si vedano, inoltre, le sentenze 25 maggio 2011 n. 973 e 9 settembre 2011 n. 1587 che specificano che “il divieto posto dall’articolo 51 lettera f della legge regionale n. 56 del 1980 , pur integrando una ipotesi di vincolo assoluto ha, tuttavia, carattere transitorio, atteso che lo stesso comma 1 dell’art 51 prevede che i divieti dalla norma contemplati abbiano vigore fino al varo dei piani territoriali.

 

E, poiché l’art 39, comma 20 della legge 724/94 stabilisce che “ Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, (relative ai procedimenti volti al rilascio della concessione edilizia in sanatoria) i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.”, se ne desume che la condonabilità dell’opera non è preclusa in presenza di un vincolo il quale, ancorchè abbia carattere assoluto, - come si è ritenuto per il rispetto della fascia di 300 metri dal demanio- sia però di natura transitoria.”

 

4.2 – Orbene, a fronte di questa precisa e puntuale interpretazione del vincolo gravante sull’immobile de quo, al Collegio non resta che conformarsi a tale orientamento e ritenere l’illegittimità del provvedimento che ha dichiarato improponibile la richiesta di sanatoria trattandosi di edificazione entro 300 mt. dalla fascia costiera.

 

Conseguentemente l’Amministrazione comunale e gli organi espressamente preposti alla tutela dei vincoli gravanti sull’area oggetto del condono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 della legge 47 del 1985, saranno tenuti a esprimere le loro valutazioni in merito alla compatibilità dell’opera con i vincoli insistenti sull’area.

 

5. – Nei sensi qui precisati il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto l’impugnato provvedimento deve essere annullato.

 

La controversia presenta, tuttavia, peculiarità sufficienti a indurre il Collegio a disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

 

Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 10 novembre 2011 e 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Rosaria Trizzino, Presidente, Estensore

 

Ettore Manca, Consigliere

 

Patrizia Moro, Primo Referendario

 DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 28/02/2012

 

IL SEGRETARIO