NARDO' - Siamo in grado di pubblicare l'intera relazione dell'assessore Vincenzo renna, scritta in vista del tavolo tecnico che si è riunito a fine aprile. Il prossimo appuntamento utile per affrontare la questione dei migranti e del campo di Boncuri è fissato al 18 maggio prossimo.
RELAZIONE
L’approssimarsi della stagione estiva pone la necessità per l’Amministrazione del Comune di Nardò di avviare con gli altri enti istituzionali, forze dell’ordine, associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali associazioni di volontariato laiche e religiose una riflessione sulle soluzioni da adottare per la riproposizione dell’iniziativa denominata “A.M.I.C.I. di Boncuri” ossia della gestione del campo di accoglienza per il trimestre giugno – agosto 2012.
A mio modesto parere occorre fare uno sforzo da parte di tutti per riportare su un binario interpretativo corretto la questione.
Infatti, l’affluenza significativa di braccianti agricoli nel salento e segnatamente in Nardò si ascrive da almeno venti anni a questa parte ad una mutazione sostanziale della forza lavoro in agricoltura segnata dal mancato ricambio generazionale e dalla disaffezione del territorio per attività gravose e stressante sotto il profilo psico-fisico.
Le lacune occupazionali del settore agricolo e non solo basti pensare al settore dell’assistenza domiciliare ovvero ad altri lavori usuranti e pericolosi nel settore edile e dell’industria al nord sono state colmate grazie ai flussi migratori.
Tuttavia, non mi soffermerò su analisi sociologiche e/o aspetti normativi di ordine sistemico e generale, dandoli per noti e presupposti, che non siano meramente rilevanti sulla specifica situazione neretina.
Sul lato della domanda di lavoro
In questi giorni ho avuto diversi colloqui con rappresentanti dei produttori agricoli, – leaders nel settore della produzione delle angurie – .
Diverse le questioni affrontate e i problemi sollevati:
Secondo i produttori i problemi evidenziati l’anno scorso tra i braccianti migranti presso il campo della Masseria Boncuri scaturivano dalla crisi del comparto dell’agricoltura con specifico riferimento al versante della distribuzione del prodotto a causa della concorrenza globale e delle politiche commerciali aggressive (dumping) praticate da produttori comunitari Spagna e Grecia ed extra comunitari paesi del Maghreb sulle catene commerciali della grande distribuzione a ciò si è unita la campagna mediatica del c.d. “batterio killer” che avrebbe ( a dire degli agricoltori) dato il colpo di grazia su una stagione che si era di per sé avviata male.
L’effetto sulle imprese della crisi ha avuto a cascata conseguenze anche sull’offerta di lavoro e sui braccianti agricoli acuendo i disagi e le criticità cui gli stessi braccianti sono di per sé sottoposti per le carenze strutturali del campo di accoglienza.
I produttori ritengono che il quadro normativo vigente impedisce di fatto la possibilità, per loro, di prendersi cura in modo sistematico (come richiesto sempre dalla normativa lavoristica vigente) della domiciliazione (locazione di unità abitative) della forza lavoro ingaggiata per operare sui campi.
La pericolosità a loro dire sta nella difficoltà di operare un controllo sugli utenti delle strutture da assumere temporaneamente in locazione e quindi il timore di incorrere nel reato di “favoreggiamento” rispetto ad una molteplicità di fattispecie criminose: prostituzione, ingresso irregolare di migranti, traffico di sostanze psicotrope e/o stupefacenti.
Ciò ha portato un timido tentativo di allocazione in passato e il netto rifiuto di riproporsi per trovare una soluzione in tal senso.
In ordine alla questione della intermediazione illegale “Caporalato”, in ragione del mutato quadro normativo, non vi è stato, evidentemente, un riconoscimento formale circa l’uso di tale pratica, tuttavia, si è riconosciuta l’esistenza di c.d. team leader – capi squadra, che assicurano una certa omogeneità sulla capacità lavorativa dei componenti delle squadre di raccolta delle angurie e dei pomodori onde garantire massimi livelli di produttività.
E’ stato rimarcato dai produttori agricoli che il cottimo – corrispettivo a misura – è l’unico sistema di pagamento che garantisce la soddisfazione di entrambe le parti datore e lavoratore subordinato.
In ordine ad alcune prassi da avviare per la stagione 2012 c’è la disponibilità di avviare procedure di ingaggio seguendo le liste di prenotazione previste dalla normativa regionale (purchè le stesse possano consentire un minimo di selezione sulle squadre di lavoro) – il pagamento diretto dei corrispettivi maturati settimanalmente a ciascun lavoratore e non per il tramite dei capi – squadra la volontà di partecipare a tavoli tecnici di concertazione con le istituzioni.
Sul lato dell’offerta di lavoro.
Ho consultato alcuni migranti lavoratori diverse associazioni di volontariato laiche (Finis Terrae – BSA – Brigate di solidarietà attiva) religiose (Caritas – farsì solidale), la FLAI – CGIL, Università del salento ed è emerso il seguente quadro di osservazioni comuni.
La stagione 2011 rispetto all’esperienza del “progetto amici 2010” scontava alcune lacune di partenza – l’intervento temporalmente asimmetrico del Comune di Nardò – in ragione dell’insediamento solo il 3 luglio della Giunta del Sindaco Risi eletto a ridosso dell’avvio del progetto di accoglienza.
Siffatta circostanza ha comportato l’impossibilità per l’ente Comune che ospita presso il proprio territorio il Campo di accoglienza di esprimere un’attività di pianificazione e coordinamento capace di dare risposte alle criticità emerse da subito nel campo a causa del ridotto impiego della mano d’opera sui campi agricoli per la crisi dei prodotti agricoli segnatamente angurie e pomodori.
Tutte le associazioni intervistate hanno considerato fenomeno assolutamente importante e da salutare positivamente lo sciopero avviato a partire dal 30 luglio 2011 da parte dei migranti stagionali per denunciare abusi e sfruttamento da parte di caporali, con l’utile conseguenza dell’attenzionamento mediatico che ha portato il legislatore Nazionale di allora (Governo Berlusconi) ad introdurre con la cosidetta manovra bis - l'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 che prevede l'introduzione nel Codice penale di un nuovo articolo il 603-biscontenente il nuovo reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Allo stesso modo si è riflettuto ed apprezzato la capacità per un verso della città e delle associazioni di esprimere solidarietà ai migranti in sciopero e per altro verso delle forze dell’ordine di aver gestito le tensioni scaturenti della protesta dei braccianti in sciopero nel campo, con professionalità garantendo l’ordine pubblico senza il ricorso a misure straordinarie e soprattutto con la fortunata assenza di episodi gravi di violenza, nonostante non mancassero potenziali pretesti degenerativi.
Sono state evidenziate le criticità della gestione del campo, in particolare le problematiche legate all’assenza di servizi igienici in misura adeguata al numero di occupanti il campo, alle condizioni igieniche generali la mancanza di acqua calda, di brandine sufficienti per tutti, il mancato coinvolgimento e responsabilizzazione nella gestione del campo “dei braccianti ospiti”, la difficoltà oggettiva se non impossibilità di censire le persone presenti sul campo.
In attesa che si possano vedere e toccare con mano gli sviluppi positivi relativi all’aggiudicazione del finanziamento PON Sicurezza di 350.000,00 euro che consentirà di rimettere a nuovo la strattura e di dotarla di altri servizi che per quanto destinati ad un numero ridotto di persone (circa 16 – rifuggiati e/o richiedenti asilo) costituiranno un utile supporto stagionale al Campo di accoglienza dei lavoratori stagionali occorrerà da parte dei vari enti Regione, Provincia Comune – Prefettura approntare maggiore risorse per migliorare le condizioni di permanenza degli ospiti del campo.
Inoltre, il restyling della location (le sole mura e spazi interni) sarà simmetrico e funzionale al bando di gara di imminente emanazione del Piano Sociale di Zona per l’erogazione di tutta una serie di servizi di accoglienza, alfabetizzazione e mediazione culturale, che grazie al lavoro congiunto con l’assessorato ai servizi sociali potrà evidentemente portare la nostra città a standard di livello europeo.
Dalla protesta alla proposta
La capacità dimostrata dai braccianti agricoli di autogestirsi e rivendicare i propri diritti durante lo sciopero del 2011 costituisce il terreno su cui sperimentare una pratica già in uso nell’agricoltura nelle regioni del Nord – mi riferisco al sistema mutualistico delle coperative di produzione e lavoro e servizi.
In buona sostanza si tratterà di favorire un percorso virtuoso che porterà i lavoratori stagionali di Boncuri di passare dalla protesta del 2011 alla proposta della stagione che verrà associandosi in una cooperativa e diventando quindi di per sé soggetto dotato di vera autonomia negoziale capace di sedersi al tavolo delle trattative con la propria controparte contrattuale e quindi anche di autogestire il campo di Boncuri con la cooperazione delle istituzioni che potranno, pertanto, limitarsi a fornire i servizi essenziali per approntare il campo – forniture di acqua – tende – brandine, sicurezza etc.... .
I produttori agricoli, (che, peraltro, si sono dichiarati particolarmente favorevoli all’ipotesi) per converso avranno dalla loro il vantaggio non marginale di vedere semplificato il rapporto con la forza lavoro sgravandosi della gestione amministrativa dei singoli contratti di lavoro e di tutto ciò che ne consegue, anche sotto il profilo dei controlli operati da parte delle autorità all’uopo preposte.
Altro vantaggio per entrambe le parti è quello di poter condividere in forme legalmente accettabili la possibilità del c.d. cottimo diversamente non annoverabile tra gli strumenti di regolazione dei rapporti di lavoro.
Il sistema cooperativistico siamo certi sferrerebbe un colpo mortale alle mire delinquenziali del caporalato e di chi si e’ arricchito alle spalle dei lavoratori riducendoli in schiavitù.
Su questa idea sono a lavoro con i colleghi di Giunta più direttamente coinvolti per affinità di delega (Assessore all’Agricoltura Marinaci ed Assessore ai servizi Sociali Fracella) ed ho acquisito i primi consensi nel mondo degli imprenditori agricoli tra alcuni lavoratori e soprattutto nel mondo sindacale FLAI CGIL e delle associazioni di volontariato Conf cooperative, nonchè l’interesse da parte dell’Assessore regionale alle politiche migratorie Nicola Fratoianni.
Con l’assistenza di alcuni consulenti la prof.ssa Milena Rizzo – Sociologia delle migrazioni dell’università del Salento – Salvatore Vangelio già segretario cittadino della CGIL – Anna Cordella – responsabile di una cooperativa per l’accoglienza dei migrandi – Anna Caputo ARCI Puglia – Antonio Gagliardi ed Antonella Cazzato per la FLAI CGIL – il Presidente di Confcooperative Puglia sono convinto che sapremo verificare la possibilità di avviare il progetto della costituzione della prima cooperativa di migranti lavoratori per l’agricoltura nonchè per i servizi di gestione del campo.
Nell’arco di 10/15 giorni si verificherà con la FLAI CGIL con ARCI e con la CONFCOOPERATIVE la fattibilità tecnica in relazione alla vigente normativa onde verificare la compatibilità con le novità introdotte dal legislatore Regionale in tema di liste di prenotazione e di indici di congruità.
Il tentativo è quello di sovvertire il paradigma che sin qui ha regolato il rapporto tra Produttore Agricolo e bracciante agricolo – il fatto che il prestatore d’opera riviene da migranti regolari e tante volte anche tra quelli irregolari consente di innestare il processo illecito dell’intermediazione illegale ad opera di personaggi senza scrupoli, peraltro, da parte di soggetti il più delle volte nella stessa situazione (status) dei braccianti agricoli, che con varie tecniche (la prima il ritiro dei passaporti) ed altre forme ricattatorie praticano vere e proprie “estorsioni” a scapito dei lavoratori (se pensiamo al pizzo per il trasporto, per la bibita ed il panino oltre ad altre angherie nell’ipotesi di interventi di assistenza i più variegati, tutti a pagamento con tariffe fai da te). L’intermediazione illegale avvantaggia anche le imprese che si avvale di siffatte regole di ingaggio, per i risparmi in materia lavoristica – omessa contribuzione previdenziale e soprattutto corrispettivi a misura (cottimi) a ribasso... calcolati esclusivamente (e con grande discrezionalità) sulla produzione di qualità, come ad imputare ai raccoglitori l’eventuale cattiva qualità del prodotto seminato.
La nuova legislazione penale.
Come ho avuto modo di accennare prima il legislatore anche sull’onda lunga delle proteste c.d. “NO CAP” sollevate dai lavoratori di Boncuri ha introdotto l’'art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (in vigore dal 13 agosto 2011), convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la cosiddetta manovra bis, contiene l'introduzione nel Codice penale di un nuovo articolo il 603-biscontenente il nuovo reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La nuova fattispecie di illecito penale intende colpire in maniera specifica il fenomeno del c.d. "caporalato" che è tuttora presente, sopratutto in acune aree del meridione di Italia, nel settore dell'agricoltura e nell'edilizia. Questa grave forma di sfruttamento della manodopera, come è noto, consiste nella raccolta, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di operai generici, nel loro trasporto sui campi o presso i cantieri edili per essere messi a disposizione di un impresa utilizzatrice che pagherà il "caporale" che fornisce la monodopera. Spesso "Il caporale" retribuisce direttamente gli operai e lucra sulla differenza tra quanto percepito dall'impresa e quanto pagato ai lavoratori. A volte "il caporale" non si limita al reclutamento ma sovraintende e controlla i lavoratori imponendo orari e ritmi di lavoro con l'uso dell'indimidazione o della violenza. Non soltanto il lavoro viene prestato a favore di un soggetto diverso da colui che ha raccolto e retribuito la manodopera, ma spesso si tratta di lavoro irregolare, "in nero" con conseguente evasione fiscale e contributiva o comunque prestato con violazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza, nonchè con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi.
La fattispecie di reato
L’ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appare subito come un reato grave, collocato nel codice penale nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale, è punito con la pena base della reclusione da cinque ad otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Si noti che, a norma dell’art. 1, comma 3, lettera a), della legge 1 agosto 2003, n. 207, per tutti i reati della sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale) del Capo III, titolo XII, Libro II del Codice Penale, a cui il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appartiene, è esclusa la concessione della sospensione condizionale della pena.
La fattispecie del nuovo reato appare però pittosto complessa.
L'art. 603-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce "chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, medianteviolenza, minaccia o intimidazione, approffittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.."
La condotta tipica
L'art. 603-bis prevede in primo luogo lo svolgimento di una attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione.
La condotta per essere sanzionata deve essere caratterizzata da una attività con una qualche organizzazione di mezzi o di persone (es. Il mezzo per il trasposto degli operai sul posto di lavoro), non bastando, secondo la lettera della norma, un isolato episodio di sfruttamento posto in essere senza un minimo di organizzazione.
Il testo non dà una definizione di "intermediazione" che pertanto l'interprete deve ricavare da altre norme. Soccorre la definizione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopratutto in relazione alla legge n. 1369/1960, oggi abrogata, che stabiliva il divieto di iterposizione ed intermediazione nelle prestazioni di lavoro. La fattispecie descritta è quella per cui un imprenditore si rivolge ad un soggetto terzo, l'intermediario, per ottenere "mere prestazioni di lavoro" (forza lavoro) da parte di altri soggetti posti a disposizione dallo stesso intermediario.
L'art. 603-bis specifica però che l'attività di intermediazione si realizza "reclutando manodopera" o "organizzandone l'attività lavorativa". A differrenza della prima, la seconda azione descritta andrebbe oltre la semplice intermediazione in quanto viene sanzionato non solo chi fornisce manodopera all'utilizzatore, ma anche chi organizza e dunque "dirige" i lavoratori reclutati. Ma a ben vedere la congiunzione disgiuntiva usata dal legislatore (reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa) pone dei problemi intrepretativi. Dalla lettera della norma si potrebbe ritenere che l’illecito riguardi non soltanto l’intermediazione in senso stretto, ma anche l’organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall’intermediazione. Siffatta intrepretazione consente di “estendere” la fattispecie sino a includere condotte poco assimilabili con “il caporalato” e, sopratutto, consentirebbe di punire anche gli stessi imprenditori, o i loro preposti, che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari (es. L’imprenditore agricolo che si rivolge ai caporali per il reclutamento della manodopera per la raccolta da effettuarsi sul suo fondo).
Una diversa interpretazione, che pone l’accento sull’attività di intermediazione, sembra destinare il reato a punire esclusivamente l’intermediario (..chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività..) in quanto il reclutamento della manodopera o l’eventuale organizzazione della stessa sono indicati come corollari della necessaria attività di intermediazione. In questo caso il reato non sarebbe diretto a punire l’imprenditore utilizzatore della manodopera, rimanendo aperta la sola possibilità, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, di una eventuale concorso nel reato dell’intermediario ai sensi dell’art. 110 c.p.
Ma l’attività di intermediazione, secondo l’interpretazione descritta, per costituire reato secondo l'articolo in esame deve essere caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori.
Ma in che cosa consiste lo "sfruttamento"?
Gli indici dello sfruttamento
In questo caso è il medesimo articolo a fornirci la definizione di questo ultimo termine.
Per il legislatore costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
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la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo "palesemente" difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato;
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la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
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la sussitenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
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la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazione alloggiative particolarmente degradanti.
Per quanto riguarda la prima circostanza, il testo della norma si riferisce letteralmente alle modalità della retribuzione ma deve ritenersi riferita principalmente al quantum,prendendo a parametro le retribuzioni previste dai CCNL. In merito alla seconda circostanza, difficilmente in concreto lo sfruttamento potrà desumersi dall’accertamento di violazione delle norme sull'orario di lavoro stante la notevole complessità dell'attuale disciplina. Inoltre non è chiaro a quali norme ed istituti si riferisca il legislatore quando cita la "aspettativa obbligatoria".
Anche le condizioni di cui al punto tre destano qualche dubbio intrepretativo in quanto in astratto tutte le norme anti infortunistiche sono poste allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e dunque la loro violazione, di per sè, esporrebbe gli stessi al pericolo potenziale.
Pertanto costituirà “sfruttamento” non un generico “trarre profitto dal lavoro altrui senza offrire una adeguata remunerazione” ma, precisamente, una o più delle condotte sopra elencate.
Si noti che per l’art. 603-bis è indice sufficiente di sfruttamento anche la “sistematica” retribuzione dei lavoratori in modo difforme dai CCNL” o, da sola, la sistematica violazione delle norme (dunque anche quelle contrattuali) su orario di lavoro, riposo settimanale, e ferie, tutte circostanze relativamente comuni a gran parte dei rapporti di lavoro irregolari.
La violenza e minaccia
Ma perché si configuri il reato in esame non è sufficiente la sussistenza dello “sfruttamento” così tipizzato, ma è necessario l’ulteriore condizione dell’uso dellaviolenza, della minaccia o dell’intimidazione da parte dell’autore del reato.
I concetti di “violenza” (uso di energia fisica da cui derivi una coazione personale) e “minaccia” (prospettazione di un male futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà dell’agente) sono ben delineati nel diritto penale (vedi ad esempio artt. 610-612 c.p.), mentre l’uso del termine “intimidazione” appare pleonastico in quanto già contenuto nel concetto di “minaccia” della quale rappresenta piuttosto l’effetto (minaccia idonea ad intimidire la vittima).
Si evidenzia, in considerazione della giurisprudenza formatasi sui reati in cui la minaccia costituisce elemento della condotta, che anche la minaccia di licenziamento illegittimo integra la fattispecie in esame.
Si noti dunque che una attività illecita di “caporalato”, pur in presenza di elementi tipici dello “sfruttamento”, ma svolta senza il ricorso alla violenza o alla minaccia, non rientra nella fattispecie del reato in esame, come nel caso di un “caporale” che reclutasse operai sottopagati ma “consenzienti” senza bisogno di ricorrereall’intimidazione.
Come si può facilmente osservare, ciò limita grandemente il “campo di azione” della norma e probabilmente costituirà uno dei principali aspetti di indagine degli operatori del diritto.
L’approffittamento dello stato di bisogno o di necessità
Ma la fattispecie in esame richiede un ulteriore elemento: l’approffittamento dellostato di bisogno o di necessità dei lavoratori.
L’espressione “stato di necessità”, secondo il dato testuale, sembrerebbe richiamare il concetto di cui alla scriminante dell’art. 54 c.p. (“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona..”) e pertanto dovrebbe riscontrarsi nei casi (piuttosto rari) in cui l’autore approfitti di lavoratori che si trovino in gravissime situazioni di pericolo (es. migranti in pericolo di vita perché privi di cibo per loro o i loro familiari ecc.). Molto più probabile appare la previsione dell’approffitamento dello “stato di bisogno”, concetto già indicato, ad esempio, nel delitto di “usura aggravata”ex art. 644. c. 4, C.P.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione può parlarsi di stato di bisogno quando il soggetto passivo, pur non versando in assoluta indigenza, si trovi in condizioni anche temporanee di estrema criticità, tali da rendergli impossibile il provvedere alle proprie esigenze elementari.
Lo stato di bisogno di cui all’art. 603-bis del C.P. presenta notevoli analogie con la “situazione di necessità” di cui al precedente art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù) qui intesa come qualsiasi situazione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo, idonea a condizionarne la volontà, coincidente con la “posizione di vulnerabilità” indicata nella decisione quadro dell’ Unione Europea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani.
Elemento soggettivo
L’ulteriore elemento dell’approfittamento, come sopra descritto, fa ritenere che il reato in esame sia punito a titolo di dolo specifico. Non basterebbe infatti la coscienza e volontà di “sfruttare” i lavoratori con le modalità descritte dalla norma, ma è richiesta la consapevole volontà di approfittare di una condizione di debolezza o mancanza materiale o morale del soggetto passivo.
Circostanze aggravanti
Il terzo comma dell’art. 603-bis contempla alcune circostanze aggravanti specificheche comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà se:
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il numero di lavoratori reclutati è superiore a tre;
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uno o più dei soggetti reclutati sono minori in età non lavorativa;
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il fatto è commesso esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Deve ritenersi che l’aggravante di cui al punto due si applica con riferimento all’età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa (16 anni compiuti).
L’aggravante di cui al punto 3, è simile alla circostanza, indice di sfruttamento, dellaesposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale, ma se ne differenzia soprattutto dal lato quantitativo in quanto l’aggravamento di pena è previsto sole in caso di esposizione a pericolo grave.
Rapporti con altri reati
Sulla base della giurisprudenza formatasi circa i reati della medesima sezione del codice (es. art. 600, Riduzione o mantenimento in schiavitù) che, come il reato di cui all’art. 603-bis, prevedono lo sfruttamento di persone mediante condotte attuate anche con violenza e minaccia, si deve ritenere possibile il concorso di reati con le ulteriori ipotesi criminose che possono essere integrate dalle particolari modalità con cui si concretizzi l’intimidazione e lo sfruttamento dei lavoratori (ad es. art. 572 c.p.maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, art. 572 c.p. percosse, art. 582 c.p. lesioni, 609 bis violenza sessuale). Ma, a parere di chi scrive, per i reati di violenza privata eminacce dovrebbe ritenersi escluso il concorso in quanto assorbiti dalla fattispecie dell’art. 603-bis.
Ugualmente deve escludersi il concorso tra il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed i vari reati contravvenzionali contenuti nel d.lgs. 276/2003, che puniscono le varie manifestazioni della c.d. interposione illecita di manodopera che si caratterizza per l’utilizzo da parte di un imprenditore di prestazioni di lavoratori forniti da altri soggetti al di fuori dai casi consentiti dalla legge:
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il reato di somministrazione di lavoro abusiva (art. 18, c. 1,) che punisce chi esercita l’attività di somministrazione di lavoro in assenza di autorizzazione ovvero fuori dalle ipotesi previste ed espressamente autorizzate;
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il reato di somministrazione di lavoro fraudolenta di cui all’ art. 28 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere la somministrazione di lavoro con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo;
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il reato c.d. di pseudo-appalto di cui all’art. 29 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che punisce chi pone in essere un appalto, d’opera o di servizi, in assenza dei requisiti di un appalto lecito di cui all’art. 29 del medesimo dlgs. (l’organizzazione dei mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori, il rischio di impresa in capo all’appaltatore e non al committente utilizzatore delle prestazioni);
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il reato c.d. di distacco illecito di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs. che punisce chi pone in essere un distacco fittizio di un lavoratore ovvero in assenza dei requisiti di cui all’art. 30, c.1, dello stesso D.lgs. (temporaneità del distacco, interesse specifico del distaccante).
Tutti reati puniti con la sola pena dell’ammenda ma che, a differenza del reato di cui all’art. 603-bis, prevedono espressamente che anche l’utilizzatore delle prestazioni dei lavoratori sia soggetto alla medesima sanzione del somministrante, pseudo-appaltatore o pseudo-distaccante, (per questo alcuni commentatori hanno iscritto queste contavvenzioni alla categoria dei reati plurisoggettivi propri) .
Il concorso di reati è dunque da escludersi ogni volta che la fattispecie concreta della più grave Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro contenga anche una delle condotte dell’ interposizione illecita, come nel caso in cui il “caporale” fornisca la manodopera sotto la forma di un appalto fittizio.
Soggetto attivo e soggetto passivo del reato
Il soggetto attivo del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro può essere "chiunque". Si tratta dunque di reato comune, mentre è chiaro che soggetto passivo del reato può essere soltanto un prestatore di lavoro.
Pene accessorie
Il medesimo art. 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto nel codice penale anche l’art. 603-ter, riguardante le pene accessorie ai delitti di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù), limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis. La condanna per tali delitti comporta:
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l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti;
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l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Tale esclusione è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99 , secondo comma, numeri 1 (secondo delitto non colposo della stessa indole) e 3 (nuovo delitto non colposo commesso durante o dopo l’esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena) c.p.
L’estensione dell’applicazione del D.Lgs. 231/01 all’art. 603 bis c.p. un’occasione mancata.
Il Decreto Lgs 231/2001 ha previsto per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità che società ed enti possano essere direttamente chiamati a rispondere dei reati commessi nel loro interesse da dirigenti, dipendenti (i c.d. soggetti in posizione apicale) e da tutti coloro che operano in nome e per conto della società dai quali quest’ultima tragga un interesse o un vantaggio.
La responsabilità di società ed enti si traduce nel loro assoggettamento a pesanti sanzioni pecuniarie e nella sospensione o interdizione nell’esercizio dell’impresa. La disciplina sula responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, dopo un periodo di rodaggio iniziale, ha visto una forte accelerazione nella sua applicazione. Fattore determinante di tale applicazione è stato il progressivo ampliamento del numero dei reati che ne costituiscono il presupposto, culminato nello scorso mese di aprile, con l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n, 48, sulla criminalità informatica, e poco prima con l’introduzione dei reati di ricettazione e riciclaggio (art.63 del Dlgs 231/2007).
Particolare attenzione merita l’entrata in vigore del D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza del lavoro, che ha innovato profondamente il D.lgs 231/2001, introducendo nel catalogo dei reati da cui deriva la responsabilità dell’impresa gli infortuni sul lavoro ed in generale i comportamenti repressi dalla Legge “626”, assoggettando così la generalità delle società e degli enti che impiegano personale alla responsabilità amministrativa. Per prevenire e tutelarsi dalla commissione di tali reati gli organi dirigenziali debbono adottare ed efficacemente attuare modelli di organizzazione e gestione dai quali dipende la possibilità di proficua difesa della società o dell’ente in sede di procedimento penale.
Le sanzioni applicabili ai sensi del D.Lgs 231/01 sono di natura:
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pecuniaria (fino a € 1.549.370);
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interdittiva (es. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, divieto di pubblicità) nel caso in cui il vantaggio derivante dal reato sia particolarmente ingente ovvero per reiterazione degli illeciti.
I modelli organizzativi stabiliti dalla L. 231/2001 costituiscono strumenti capaci non solo di evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge a carico delle società, ma anche di migliorare la funzione or.am.co. (organizzazione-amministrazione-controllo) nell’ambito della governance societaria, nonché l’immagine di efficienza, trasparenza ed etica commerciale che la società stessa diffonde sul mercato ed ha, pertanto, anche una forte valenza nel marketing.
Come è noto, tutti i delitti contro la personalità individuale (tranne quello previsto dall’art 600-octies: impiego di minori nell’accattonaggio) possono fondare la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art 25-quinquies, introdotto dalla legge n. 228 del 2003 sulla tratta delle persone:
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.l, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
A mio avviso si tratta di un’occasione persa, specie ove si pensi che in Parlamento giacciono quattro proposte di legge che intendono integrare il d.lg. n. 231 proprio con il reato che ci occupa.
La prima (A.C. 3527) vorrebbe inserirlo nell’articolo 25-septies, accanto all’omicidio colposo e alle lesioni colpose commessi in violazione della normativa antinfortunistica: la stessa rubrica verrebbe anzi modificata, premettendo “Grave sfruttamento dell’attività lavorativa” all’attuale testo.
La seconda (A.C. 1263) vorrebbe inserirlo – più correttamente – nel menzionato articolo 25-quinquies, al comma 1, lettera b), che prevede la sanzione pecuniaria compresa tra trecento e ottocento quote e le sanzioni interdittive ex art 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
La terza (A.C. 1220) mira ad un’integrazione dell’articolo 25-quinquies e, addirittura (a dire il vero in maniera ridondante), ad una modifica dell’art 25-septies, comma 3, prevedendo la sanzionabilità dell’ente oltre che per le lesioni colpose anche per il delitto di cui all’art 603-bis ove commesso con violazione della normativa antinfortunistica.
La quarta (A.S. 2584) vorrebbe aggiungere una disposizione autonoma nell’ambito della Parte Speciale del d.lg. n. 231 per prevedere la responsabilità dell’ente in relazione ai “Delitti in materia di tutela del lavoro e della leale concorrenza tra imprese” (costituiti dall’art 603-bis c.p. e dal delitto di cui all’art 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Soluzione ancora diversa era stata prospettata dal d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, laddove si proponeva la modifica dell'art. 600 c.p. (a partire dalla rubrica: “Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori”), con l’inserimento di un comma 2 che testualmente recitava:
Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o gravesfruttamento è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con la multa di 9 mila euro per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori di anni 16 ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano.
In questa ipotesi – evidentemente non andata a buon fine – il nuovo reato sarebbe stato ascrivibile alla persona giuridica, in quanto l’art 600 era già reato-presupposto, a decorrere dall’entrata in vigore della menzionata legge n. 228 del 2003.
Va inoltre rilevato che le pene accessorie previste (a carico della persona fisica) nel nuovo art 603-ter (peraltro si poteva più correttamente ampliare l’esistente art 602-bis, già rubricato “Pene accessorie”) in relazione al delitto di sfruttamento della manodopera, sono in parte analoghe a quelle interdittive sancite a carico dell’ente collettivo ex art 25-quinquies.
Insomma e ad esempio: la condanna per il reato determina l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a carico dell’imputato, ma non a carico dell’ente.
Tale circostanza appare depotenziare l’efficacia deterrente del recente intervento legislativo, aprendo le porte a possibili elusioni: la persona fisica condannata potrà “rifugiarsi in un involucro societario” per continuare nella sua disinvolta condotta di sfruttamento del lavoratore.
Tra l’altro, ai sensi del nuovo art 603-bis, “la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale” costituisce indice di sfruttamento del lavoratore stesso.
Va poi considerato che qualora il legislatore includesse tra i reati presupposto per l’applicazione della legge sulla responsabilità amministrativa delle società anche l’art. 603 bis, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 231 la responsabilità dell’Ente sussiste anche quando “l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile” questo in quanto la responsabilità posta a carico dell’Ente costituisce titolo autonomo di responsabilità.
Pertanto, sarebbe auspicabile – de iure condendo - che tali violazioni, anche se non determinano la responsabilità dell’ente collettivo ai sensi dell’art 25-septies, possano far entrare in gioco il d.lg. n. 231 proprio per il tramite dell’art 603-bis.
Siffatta valutazione
Infine, va aggiunto che spesso le condotte di sfruttamento del lavoratore sono realizzate nell’ambito di ditte individuali e piccole imprese, di recente ritenute destinatarie del d.lg. n. 231 dalla Corte di Cassazione (Sez. III, 20 aprile 2011).
Anche per questo motivo si impone una integrazione della normativa sulla responsabilità degli enti che consenta la loro punibilità in relazione al delitto di nuovo conio.
Nardò, li 2 aprile 2012
Avv. Vincenzo Renna
Assessore Immigrazione Nardò