NARDO' - "In via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli immobili stessi (agricola od extragricola)". In molti, dunque, dovranno pagare: sia che abbiano terreni agricoli oppure no.
IL FAC-SIMILE:
fac_-_simile_lettera_consorzio_arneo.doc27.5 KB13/06/2012, 11:09
IL PIANO DI CLASSIFICA: QUI
In applicazione della Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012, il Consorzio di Bonifica “ARNEO” ha elaborato un Piano di classifica per il riparto delle spese consortili 2012, con l’individuazione dei fondi e dei proprietari da assoggettare a contribuzione. Detto Piano, adottato dallo stesso Consorzio con delibera nr. 77 del 30/04/2012, è stato pubblicato all’albo del Consorzio ed a quello dei Comuni interessati e, se non oggetto di opposizione, diventerà esecutivo a partire dal 16 Giugno 2012.
Questa Amministrazione ha rilevato la generalizzata ed impropria inclusione di gran parte del territorio comunale ed in tal senso sta formalmente chiedendo una revisione concertata del Piano.
Dal momento che, con un’applicazione corretta della legge regionale, il contributo è dovuto solo dai proprietari di immobili che traggono un beneficio diretto e specifico dall’attività del Consorzio di Bonifica, è opportuno che i cittadini interessati valutino la classificazione effettuata per la loro proprietà e, nel caso in cui dovessero rilevare l’insussistenza di concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica, procedano a darne comunicazione al Consorzio entro e non oltre il 16 Giugno 2012.
Al fine di evitare una ingiustificata imposizione contributiva, con successiva conseguente iscrizione nel ruolo esattoriale, il Comune di Nardò ha predisposto un modulo che può essere ritirato direttamente presso il Comando di Polizia Municipale o scaricato dal sito istituzionale: www.comune.nardo.le.it
Il Piano di riparto con la individuazione dei fondi può essere consultato anche sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica “ARNEO”.
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"La legge, infatti - c'è scritto nel piano di classifica - è estremamente chiara su tale specifico punto e non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta".
La norma fondamentale è costituita dall'art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, che chiama a
contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica,
compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.
Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili anziché quello specifico di
terreni, assume particolare significato giacchè ne discende che vanno individuati quali soggetti
passivi dell'imposizione non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i
proprietari di beni immobili di qualunque specie.