NARDO' E PORTO CESAREO - Le Guardie Zoofile ed Ittiche dell' A.E.O.P. denunciano il dilagarsi di questo fenomeno illegale.
Mentre negli anni passati si era arrivati a eliminare quasi del tutto questo problema, grazie all'intervento del precedente Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Cesareo, Com. Capo Mele,da qualche anno sono ricomparse centinaia di imbarcazioni ormeggiate dappertutto, forze incoraggiati dai pochi controlli da parte delle Autorità Competenti Locali destinati alla prevenzione di questo fenomeno, ripetiamo del tutto illegale!.
>La costa di Porto Cesareo e Nardò è caratterizzata da numerose
>insenature e ripari naturali come la “Strea”, “Torre Squillace” e le
>due rade nell’abitato di Porto Cesareo. Questi specchi acquei sono
>interessati, ormai da decenni, dal fenomeno dell’ormeggio abusivo.
>Questa consuetudine comoda, economica e al quanto illegale consiste
>della posa sul mondo marino di grossi corpi morti ai quali viene poi
>legata un unità navale. Questo fenomeno ha ormai raggiunto livelli
>assurdi ed insostenibili ed è sotto gli occhi di tutti i cittadini e le
>istituzioni, è sufficiente consultare Google Earth per conteggiare le
>centinaia di unità navali presenti abusivamente nelle insenature.
>Questa pratica si configura come occupazione abusiva di demanio
>marittimo, violando l’art. 54 e art. 1161 del Codice della Navigazione,
>nonché l’ordinanza Balneare della Regione Puglia. Nel paese dell’
>illegalità, purtroppo, questa consuetudine sembra ormai una sorta di
>legittimazione per “uso capione” del mare!!! Il più delle volte le
>barche ormeggiate sono talmente di basso valore economico da essere
>abbandonate una volta in disuso o danneggiate, diventando dei relitti
>di vetroresina e legno.
>Le istituzioni chiamate ad intervenire sono l’
>AMP Porto Cesareo, il Comune di Nardò e Porto Cesareo e la Capitaneria
>di Porto
>
>
>
>
>
>L’ormeggio non autorizzato negli specchi acquei comporta
>la violazione delle seguenti norme:
>
>Articolo 54 del Codice della
>Navigazione - Occupazioni e innovazioni abusive
>Qualora siano
>abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite
>innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al
>contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal
>fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede
>di ufficio a spese dell' interessato.
>
>Articolo 1161 del Codice della
>Navigazone - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di
>limiti alla proprietà privata
>1. Chiunque arbitrariamente occupa uno
>spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della
>navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa innovazioni
>non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55,
>714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda
>fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più
>grave reato.
>2. Se l' occupazione di cui al primo comma è effettuata
>con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
>una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal
>caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in
>deroga alla procedura di cui all' art. 54. (sopra citato)
>
>ORDINANZA
>BALNEARE REGIONE PUGLIA
>ART. 2
>ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
>
>1. In considerazione dei bassi fondali e della elevata presenza
>turistica sulla fascia costiera pugliese, è riservata alla balneazione,
>per 24 ore al giorno, la zona di mare fino alla distanza di 150,00
>metri dalla riva, con facoltà delle singole Capitanerie di porto di
>disporre diversamente ed in autonomia, con propria Ordinanza, in
>ragione delle batimetrie locali esistenti e di ogni altra valutazione
>in ordine alla sicurezza della navigazione.
>6. Nella zona di cui al
>punto 1 del presente articolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso, è
>VIETATO il transito di qualsiasi imbarcazione a motore e a vela,
>compresi natanti a remi tipo jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi,
>lance, bumpers, pedalò, windsurf, Kitesurf, moto d’acqua e simili. Le
>stesse dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente appositi
>corridoi di lancio ed atterraggio, con andatura ridotta al minimo,
>esclusivamente a remi.
>Pertanto i concessionari dovranno in tal senso
>provvedere, delimitando detti corridoi di lancio, previa comunicazione
>ai Comuni e con le specifiche di cui all’art. 4 capo C) numero 2. Anche
>sulle spiagge libere il lancio e l’atterraggio è consentito solo negli
>appositi corridoi predisposti a cura dei Comuni, nei quali corridoi è
>analogamente vietata la balneazione e/o l’attraversamento e sosta.
>7.
>Lo stazionamento permanente e/o il transito, di qualsiasi imbarcazione
>o natante, nella zona di cui al punto 1 del presente articolo potrà
>avvenire soltanto negli specchi acquei a tal fine formalmente concessi.
>I titolari di dette concessioni, ai fini della pubblica e privata
>incolumità, dovranno attivare ogni utile forma preventiva di
>attenuazione del pericolo sia mediante la puntuale perimetrazione delle
>aree interessate sia con l’apposizione di adeguata cartellonistica.
>
>
>ARTICOLO 3 –
>1. Sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è
>ASSOLUTAMENTE VIETATO:
>k) lasciare in sosta natanti fuori dagli spazi
>autorizzati ad eccezione di quelli destinati alle
>operazioni di
>assistenza e salvataggio;
>

