Cronaca

Non lo "potevano" circuire. Assolti, ed ecco perché

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NARDO'- uomo, infermo psichico, non appariva squilibrato. Così chi aveva avuto a che fare con lui non poteva percepire una sorta di alterazione psicofisica. Per cui non hanno potuto circuirlo. Per questo motivo i due imputati sono stati assolti «perché il fatto non sussiste». Il processo che ha visto imputati R.G., difeso dall’avvocato Cinzia Vaglio, e A. C., assistito da Lucio Calabrese (la parte offesa è A. P., di Lecce) si conclude con l’udienza per la discussione innanzi al giudice della prima sezione penale, presieduta da Silvia Minerva (pm Anna Murianna).
L’uomo, nel periodo preso in esame nel processo, compie atti patrimoniali (acquista materiale per lo studio pubblicitario dove lavora, accede a finanziamenti, stacca assegni, chiede prestiti) che gli arrecano danno economico.

Secondo la difesa e il pm (che invoca, per entrambi gli imputati, due anni e sette mesi di reclusione) ciò accade perché i due approfittano del deficit psichico del cittadino leccese, un grafico pubblicitario. La difesa ha evidenziato come mancasse l’elemento soggettivo del reato visto che nel periodo in cui avvengono i fatti (2007 e 2008) i fatti, il disabile, per quanto affetto da infermità psichica, non poteva ritenersi persona circonvenibile.

Il giudice, le cui motivazioni saranno depositate entro novanta giorni, nell’assolvere con la formula «che il fatto non sussiste» ha accolto la linea della difesa che ha incentrato la propria arringa basandosi principalmente sulla qualificazione giuridica del reato di circonvenzione di incapace e sulla totale insussistenza dell’elemento soggettivo del reato poiché non vi era consapevolezza, da parte degli indagati, dello stato anomalo del soggetto passivo.

I testimoni, infatti, hanno riferito come l’uomo non avesse mai assunto atteggiamenti o comportamenti dai quali si poteva ravvisare una sorta di alterazione psicofisica.