NARDO' - E' una notizia che sta interessando. Vi offriamo il tento integrale appena pubblicato dal tribunale amministrativo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Giovanni Maria Borgia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore N. 16;
contro
Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio eletto ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lecce;
per quanto riguarda il ricorso originario
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota 24.7.17 prot. 31380, notificata in pari data a mezzo pec, con cui il Comune di Nardò ha contestato alla ricorrente una pluralità di inadempimenti alla convenzione stipulata in data 19.7.91 regolatrice del servizio di illuminazione votiva cimiteriale, assegnando per la loro eliminazione un termine di quindici giorni da considerarsi perentorio ed essenziale pena la automatica risoluzione di diritto del contratto;
- nonché della correttiva nota 7.8.17 prot. 33234, con cui il termine di adempimento è stato prorogato al 23.8.17 con conferma del suo carattere perentorio ed essenziale e con avviso che il successivo 24.8 l'Amministrazione avrebbe verificato “il persistere o meno degli inadempimenti specificati nella diffida del 24.7.17”, nell'affermativa dando atto della intervenuta risoluzione del rapporto;
per quanto riguardano i motivi aggiunti
per l'annullamento
- della delibera 25.8.17 n. 373 con cui la Giunta Comunale di Nardò ha ritenuto di dare atto dell'inadempimento contrattuale e della necessità improcrastinabile di provvedere alla revoca ex art. 17 della convenzione e risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 e ss. cc con il quale è stato affidato alla Ditta Borgia il servizio di illuminazione votiva ed ha incaricato “il Dirigente dell'Area Funzionale I di adottare gli atti dirigenziali ed i provvedimenti necessari alla revoca ex art. 17 della suddetta convenzione e risoluzione per inadempimento ex art. 1454 e seguenti del Codice civile del suddetto contratto”;
- del provvedimento 4.9.17 n. 752 – notificato in pari data - con cui il Dirigente dell'Area Funzionale I ha determinato “di revocare ex art. 17 della convenzione e di risolvere di diritto ex art. 1454 e ss. cc. il contratto” nonché “di intimare al concessionario il rilascio dell'impianto di illuminazione votiva e dei locali affidati all'interno del Cimitero Comunale entro il termine di giorni 7 dalla data di notifica della presente” e “richiedere ad Enel la volturazione delle utenze elettriche a servizio dell'impianto di illuminazione votiva”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori avv. G. Pellegrino per il ricorrente e avv. P. Gaballo per il Comune;
Considerato:
- che appare sussistere la giurisdizione di questo giudice sia qualora si ritenga che l’Amministrazione abbia agito in virtù del disposto dell’art. 17 della concessione, attraverso l’istituto della revoca sanzionatoria, sia qualora si ritenga che abbia utilizzato l’istituto della risoluzione per inadempimento:
- che, in particolare in relazione a questo ultimo istituto, la giurisprudenza, che appare condivisibile, ha rilevato che “rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. la controversia inerente all'accertamento dei profili di inadempimento relativi a un atto convenzionale e delle relative conseguenze in punto di risoluzione del contratto per inadempimento …, dovendo[si] … far riferimento alla previsione di cui all'art. 133, comma 1 c. proc. amm. (secondo cui sono demandate all'esclusiva giurisdizione del g.a. le controversie in materia di pubblici servizi escluse quelle inerenti "indennità, canoni e altri corrispettivi")” (Consiglio di Stato, sez. VI, 10 dicembre 2012, n. 6297); “la giurisdizione di questo Giudice amministrativo a conoscere la lite … si fonda sulla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lettera c) c.p.a., a mente della quale sussiste giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, rispetto alle quali assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (cfr., da ultimo, per i principi, Cass. sez. un., 27 gennaio 2016, n. 1512, Cons. Stato, sezione V, 1 agosto 2015, n. 3780), ovvero una persistente potestà di ingerenza nel rapporto che rifletta i suoi effetti sui corrispettivi” (Tar Catania, sez. III, 25 gennaio 2017, n. 492).
- che, il Comune sembra – alla luce delle risultanze di cui alla verificazione disposta con ordinanza collegiale n. 487 del 28 settembre 2017 – aver legittimamente utilizzato lo strumento della revoca sanzionatoria ex art. 17 della convenzione;
Ritenuto di dover confermare collegialmente, ora per allora, la proroga del termine per il compimento dell’incarico del verificatore disposta con il decreto presidenziale n. 467/2017.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda respinge la richiesta misura cautelare.
Conferma, ora per allora, la proroga del termine previsto per il compimento dell’incarico del verificatore disposta con il decreto presidenziale n. 467/2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica del 17 gennaio 2018.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore