NARDO' - Ordinanza del sindaco Mellone a seguito delle recenti direttive ministeriali sulla sicurezza. Lo stadio "Giovanni Paolo II" avrà intorno una "zona rossa" di 500 metri entro la quale sarà fatto divieto di vendita. Alcuni tifosi, però, ci hanno scritto: solo lo stadio o anche altre strutture dove si svolgono altre attività sportive, tipo il tensostatico? Dentro trovate un tentativo di risposta al quesito.
Se il riferimento è alla circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emanata a seguito dei recenti fatti di Torino, con la quale sono state diramate nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni, va innanzitutto ribadito che la circolare è relativa a “pubbliche manifestazioni” quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc. con prevedibile elevato afflusso di persone, e non è pertanto riferita alle attività di spettacolo e di intrattenimento organizzate all’interno dei locali a ciò autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulps. Secondo questa lettura, dunque, il divieto di vendita porebbe essere esteso anche al palazzetto di via Giannone.
NOTA DI MELLONE con ordinanza scaricabile QUI
Stop agli alcolici prima, durante e dopo gli eventi sportivi e le manifestazioni allo Stadio Giovanni Paolo II. Un’ordinanza del sindaco Pippi Mellone (n. 588 del 6 novembre), infatti, stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione (compresa la birra) in occasione delle partite di calcio e di altri eventi all’interno dello stadio di via XX Settembre.
Il divieto di vendita e somministrazione è esteso agli esercizi pubblici, agli esercizi al dettaglio di generi alimentari, ai distributori automatici, ai circoli privati, agli operatori commerciali su area pubblica ubicati nel raggio di 500 metri dallo stadio (precisamente nell’area di via XX Settembre, via Pastrengo, via Rubichi, via B. Acquaviva, via A. De Gasperi, via Sindaco Manieri, via Principi di Savoia, via Duca degli Abruzzi, piazza Osanna, piazza della Repubblica, via Grassi, via Due Aie e via M. Gaballo).
I divieti decorrono dalle due ore antecedenti l’evento sino ad un’ora dopo la fine dello stesso, in qualunque giorno o orario si tenga. L’ordinanza del primo cittadino arriva alla luce di una richiesta del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza dettata da esigenze di ordine e sicurezza e alla luce delle recenti direttive del Ministero dell’Interno riguardanti la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche.
La stessa ordinanza prevede che in occasione degli stessi eventi qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o simili (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura), anche nei locali che rientrano nell’area di rispetto dell’ordinanza.
Le violazioni saranno punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3098 euro.