Cronaca

ECCOLA! - La sentenza con la quale si stabilisce che si potrà "costruire" sul pizzo dell'aspide

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NARDO' - E pensare che per questo provvedimento (il ricorso originario) è stato spostato a Santa Maria il pontile per i fantomatici idrovolanti! Doppia beffa per il Comune di Nardò che perde questa causa. E deve pagare anche le spese. Ed ora via alla costruzione dello stabilimento balneare.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 179 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:
- New Eden s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiana Giorgiani, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;

nei confronti

- di Giuseppe Piccioli Resta;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto n. 155 del 7.6.2019 del Segretario regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia - Ministero per i Beni e Attività Culturali, di dichiarazione di interesse culturale, ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 42/2004, dell’immobile denominato “Penisola di Punta dell’Aspide”, distinto in catasto al foglio 126 del Comune di Nardò, ptc. 9 e 1411, della planimetria catastale e della relazione archeologica allegati al suddetto decreto e della nota prot. n. 20693 del 11.10.2019 di trasmissione dello stesso decreto, tutti conosciuti dalla ricorrente a seguito della ricezione della nota prot. n. 52920 del 14.11.2019 a firma del Dirigente dell’Area funzionale IV del Comune di Nardò;

- ove occorra, della nota prot. n. 2599 del 6.2.2019, conosciuta dalla ricorrente solo a seguito dell’esame del decreto n. 115/2019, con cui la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avviava il suddetto procedimento ex artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

per quanto riguarda i motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. 0008532 del 20.2.2020, con cui il Dirigente dell’Area funzionale IV del Comune di Nardò ha respinto “la richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare avanzata dalla ditta New Eden s.r.l. e pervenuta con nota di prot. 50130 del 14.12.2015 in risposta al bando pubblico indetto con determinazione n. 458/2015 - lotto n. 29”;

- ove occorra, della nota prot. n. 52920 del 14.11.2019, con cui il suddetto Dirigente Comunale ha “avviato, ai sensi degli artt. 7 e ss. della L.n. 241/1990, il procedimento amministrativo avente ad oggetto la revoca della” suddetta “richiesta di concessione demaniale marittima”;

- ove occorra, della nota prot. 0006075 del 6.2.2020 del medesimo Dirigente;

- di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

- ovvero, in subordine, per l’accertamento del diritto della ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 o il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Comune intimati.

Visti gli atti della causa.

Visto l’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Relatore all’udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.

Osservato quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- il Comune di Nardò è dotato di un Piano Comunale delle Coste in base al quale, all’interno dell’area peninsulare denominata ‘Punta dell’aspide’, ubicata tra le marine di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, sono previsti due lotti demaniali ad uso turistico-ricreativo destinati all’installazione di uno stabilimento balneare (lotto n. 29) e di una spiaggia libera con servizi (lotto n. 30).

- il Comune di Nardò pubblicava dunque un bando per l’assegnazione a privati dei due lotti in parola.

- la società New Eden partecipava alla gara relativa al lotto n. 29 e ne risultava aggiudicataria (cfr. d.d. n. 118 del 5 marzo 2018).

- il progetto vincitore veniva quindi inviato dal Comune di Nardò agli enti interessati, tra i quali la locale Soprintendenza, per il rilascio dei prescritti pareri di competenza [v. nota prot. n. 49010 del 15 novembre 2018, con la quale il Comune di Nardò comunicava, anche alla Soprintendenza, che “con Determinazione del Dirigente dell’Area Funzionale 1 n. 118 del 5 marzo 2018, in esito alla gara pubblica, la Ditta New Eden è risultata aggiudicatrice del lotto n. 29, insistente su un’area riportata in catasto al Fg. 126 ptc. 1411 (parte)”].

- con nota prot. n. 2599 del 6 febbraio 2019 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto comunicava quindi al Comune di Nardò (e al sig. Giuseppe Piccioli Resta, estraneo alla vicenda in esame), ai sensi degli artt. 7 - 8 l. n. 241/1990, 4 d.m. n. 495/1994 e 14 d.lgs. n. 42/2004, “l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale per gli immobili identificati in oggetto di proprietà privata”, e inoltre, “ai sensi dell’art. 12 del sopra citato decreto legislativo (n. 42 del 2004, ndr) … l’avvio del procedimento di verifica d’ufficio della sussistenza dell’interesse culturale per gli immobili identificati in oggetto di proprietà pubblica”, pure precisando che la “comunicazione comporta(va) l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal capo Il, dalla sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del titolo I del sopracitato d.lgs. n. 42/2004, la temporanea non modificabilità dell’area limitatamente alle aree cui si riferiscono le prescrizioni ivi contenute”, che qualsiasi intervento avrebbe richiesto il preventivo parere della Soprintendenza e che era consentita la presentazione, da parte degli aventi diritto, di memorie scritte e documenti nei termini e con le modalità di cui all’art. 5 comma 2 del d.m. n. 495/1994.

- con Decreto in data 7 giugno 2019, n. 155, poi, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia, vista la comunicazione prot. n. 2599 del 6 febbraio 2019 di cui si è appena scritto, “considerato che nel comune di Nardò, località Santa Caterina - lungomare Emanuele Filiberto, i resti di un antico abitato dell’età del bronzo … che insistono sull’immobile denominato ‘Penisola della Punta dell’Aspide’ … rivestono interesse particolarmente importante ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”, dichiarava appunto l’immobile in oggetto di interesse particolarmente importante ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e lo sottoponeva, pertanto, a tutte le relative disposizioni di tutela.

- soltanto con nota prot. n. 52920 del 14 novembre 2019 il Dirigente dell’Area funzionale IV del Comune di Nardò comunicava infine alla società New Eden che: a) “con prot. 47345 dell’11 ottobre 2019 è stato emesso, da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi, Decreto di dichiarazione dell’interesse culturale di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - DPC n. 155 del 7 giugno 2019 [in realtà la nota della Soprintendenza, dell’11 ottobre 2019, protocollo Mibac n. 20693, protocollo di arrivo al Comune di Nardò n. 47345, solo ‘notificava’ allo stesso Comune di Nardò il decreto di dichiarazione dell’interesse culturale n. 155 del 7 giugno 2019 di cui si è appena scritto, ndr] per le aree insistenti su dei lotti riportati nel C.T. del Comune di Nardò al foglio 126 ptc 9 e ptc 1411...”; b) la “Legge Regionale n. 17/2015, all’art. 14 (Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera), lett. e), vieta il rilascio della concessione demaniale nelle… aree e relative fasce di rispetto archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali”; c) era per conseguenza avviato un “procedimento amministrativo avente a oggetto la revoca della richiesta di concessione demaniale marittima indicata in premessa, conformemente al disposto dell’art. 14, lett. e), della L.R. Puglia n. 17/2015 sopra citata”.

- veniva dunque proposto il ricorso introduttivo in esame, così articolato: a) violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004 e L. n. 241/1990; eccesso e sviamento di potere; mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione del principio del contraddittorio; b) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti; erroneità manifesta dei presupposti; violazione P.P.T.R. Puglia e d.lgs. n. 42/2004 per altro profilo; manifesta illogicità, contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione L. n. 241/1990 per altro profilo; difetto di motivazione; violazione dei principi di proporzionalità, di affidamento del privato e del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1 Premesso, ancora, che:

- successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo la società New Eden riscontrava con due note di controdeduzioni l’atto prot. n. 52920 del 14 novembre 2019 con cui il Dirigente dell’area funzionale IV del Comune di Nardò le aveva comunicato, “ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto la revoca della richiesta di concessione demaniale” in ragione del sopravvenuto Decreto n. 115/2019.

- con le osservazioni protocollate in data 10 dicembre 2019, in particolare, essa contestava detto procedimento di revoca per violazione delle garanzie partecipative mentre, con quelle del 16 dicembre successivo, diffidava il Comune ad archiviare il procedimento.

- con provvedimento prot. n. 0008532 del 20 febbraio 2020, infine, il Comune di Nardò, Area funzionale IV, respingeva la “richiesta di concessione demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare avanzata dalla ditta New Eden s.r.l. e pervenuta con nota di prot. 50130 del 14 dicembre 2015 in risposta al Bando pubblico indetto con Determinazione dirigenziale n. 458 del 12 giugno 2015 - lotto n. 29, in quanto sull’area interessata è stato imposto il vincolo archeologico con sopravvenuto Decreto n. 155 del 7 giugno 2019 e la L.r. n. 17/2015, all’art. 14 ‘Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera’, stabilisce al comma uno che «È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: (...) e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali»”.

- venivano dunque proposti motivi aggiunti di gravame, così articolati: c) illegittimità derivata; d) manifesto eccesso e sviamento di potere; manifesta illogicità, irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione l. n. 241/90, art. 97 Costituzione e L.R. n. 17/2015; violazione garanzie partecipative e principio dell’affidamento; manifesto difetto di istruttoria e motivazione; erroneità dei presupposti; travisamento dei fatti; e) violazione artt. 3, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e l.r. n. 17/2015; manifesto eccesso e sviamento di potere per altra ragione; difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta contraddittorietà ed illogicità per altra ragione; f) violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 42/2004, l. n. 241/1990 e l.r. n. 17/2015; eccesso e sviamento di potere; mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione del principio del contraddittorio, g) eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento dei fatti; erroneità manifesta dei presupposti; violazione l.r. n. 17/2015, P.P.T.R. e d.lgs. n. 42/2004 per altro profilo; manifesta illogicità, contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione l. n. 241/90 per altro profilo; difetto di motivazione; violazione principi di proporzionalità, di affidamento del privato e del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

2.- Considerato che la società ricorrente deduce, in primo luogo, la violazione delle norme in tema di ‘partecipazione’ con riferimento al procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale della penisola Punta dell’Aspide.

3.- Ritenuto che:

- in base «all’art. 7 del d.lgs. n. 490 del 1999 (ora recepito nell’art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004), recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta, l’indicazione delle misure di salvaguardia nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali fino alla scadenza del termine all’uopo fissato dall’autorità ministeriale per la conclusione del procedimento» (T.a.r. Campania Napoli, I, 4 dicembre 2013, n. 5499): la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse particolarmente importante del bene, peraltro, è «atto immediatamente lesivo poiché, diversamente dalla fattispecie generale di cui all’art. 7, L. n. 241 del 1990, non esaurisce i suoi effetti nell’informare l’interessato dell’apertura del procedimento amministrativo, comportando l’applicazione di una vera e propria misura di salvaguardia consistente nell’automatica applicazione, anticipata e cautelare, di alcuni degli effetti conservativi del vincolo, in quanto impedisce per tutta la durata del procedimento le trasformazioni non autorizzate del bene che si intende vincolare (ex multis Consiglio di Stato, VI, 13 giugno 2007, n. 3171; T.a.r. Campania Napoli, I, 4 dicembre 2013, n. 5499)» (T.a.r. Umbria, I, 9 gennaio 2017, n. 36).

- la giurisprudenza, d’altronde, era costante «nel ritenere che il procedimento ai sensi della legge 1089 del 1939, anche prima della espressa previsione di cui all’articolo 14 del d.lgs. 42 del 22 gennaio 2004, fosse sottoposto alla disciplina generale della partecipazione al procedimento amministrativo (cfr. C.d.S., 22 luglio 1999, n. 1005; 12 marzo 2002, n. 1453; 20 maggio 2004, n. 3265), con la conseguenza della necessaria previa comunicazione dell’avvio del procedimento (…) Nei procedimenti di cui alla normativa del 1939, la necessità della partecipazione si basa(va) sia sul carattere generale della previsione di cui all’art. 7 della legge n. 241, sia sulla necessità dell’apporto partecipativo del privato in ordine a provvedimenti connotati, oltre che da una cospicua incidenza sulla situazione dello stesso, da un significativo tasso di discrezionalità tecnica in merito all’identificazione del pregio storico-artistico del bene. La partecipazione del privato, nella forma della presentazione di memorie ed osservazioni a norma dell’art. 10 della legge n. 241, consente a quest’ultimo, ove portatore di posizione differenziata, di concorrere alle scelte dell’Amministrazione nella valutazione del pregio storico-artistico del bene oggetto del procedimento (cfr. C.d.S. 20 maggio 2004, n. 3265)» (T.a.r. Lazio Roma, II, 15 novembre 2013, n. 9801).

- pur se l’art. 14 d.lgs. n. 42/2004 citato, peraltro, riferisce specificamente la «comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa», cionondimeno siffatta delimitazione certamente non può valere a disattendere i generali principi e le univoche previsioni della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, tra le quali la regola per cui «l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (…) qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento» (art. 7).

- la stessa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, nella nota prot. n. 2599 del 6 febbraio 2019, faceva d’altronde espresso riferimento agli artt. 7 e 8 l. n. 241/90.

- con nota prot. n. 49010 del 15 novembre 2018, come già scritto, il Comune di Nardò comunicava alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio che, “con Determinazione del Dirigente dell’Area Funzionale 1 n. 118 del 5 marzo 2018, in esito alla gara pubblica, la Ditta New Eden è risultata aggiudicatrice del lotto n. 29, insistente su un’area riportata in catasto al Fg 126 ptc 1411 (parte)”.

- la condizione della New Eden, sin dal marzo del 2018, di aggiudicataria della selezione indetta nel 2015 dal Comune di Nardò per la concessione dell’area demaniale in parola, attribuiva dunque alla ricorrente una posizione chiaramente e oggettivamente ‘differenziata’, all’evidenza scrutinabile in sede di avvio del procedimento - attesi gli effetti che il decreto n. 155 del 7 giugno 2019 e, ancor prima, la nota prot. n. 2599 del 6 febbraio 2019 determinavano rispetto all’area in parola.

- la società New Eden, tuttavia, non era destinataria di alcuna comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del bene di cui si controverte: soltanto con la nota comunale prot. n. 52920 del 14 novembre 2019 difatti, come già scritto, in sede di comunicazione alla società dell’avvio del “procedimento amministrativo avente ad oggetto la revoca della richiesta di concessione demaniale marittima”, procedimento consequenziale alla dichiarazione dell’interesse culturale dell’area entro la quale ricade il lotto n. 29 aggiudicato alla predetta New Eden, quest’ultima veniva a conoscenza del procedimento ‘a monte’ avviato dalla Soprintendenza con la nota prot. n. 2599 del 6 febbraio 2019 e poi concluso con il decreto in data 7 giugno 2019, n. 155, della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Puglia.

- neppure sono condivisibili, d’altronde, i rilievi articolati sul punto dalla difesa erariale, secondo cui la “Soprintendenza non era a conoscenza, all’epoca dell’avvio del procedimento, dell’esito finale dell’aggiudicazione definitiva e del perfezionamento della concessione demaniale marittima, pertanto ha individuato gli unici controinteressati certi, titolari di diritti sull’area sottoposta a tutela. Semmai, il Comune di Nardò avrebbe potuto notiziare ulteriori portatori di interesse sull’area al momento del ricevimento della nota di comunicazione di avvio, e far rientrare quindi nel procedimento anche la parte attrice. Ad ogni buon conto, quand’anche la New Eden s.r.l. avesse addotto, nella partecipazione al procedimento, le motivazioni espresse nel ricorso…, la titolarità scientifica della Soprintendenza è la sola ed esclusiva prerogativa per il riconoscimento dell’interesse culturale dell’area ed i rilievi avversi non avrebbero giammai potuto portare ad un risultato diverso”.

- quanto al primo profilo, difatti, ciò che oggettivamente emerge è la posizione differenziata della società rispetto al procedimento in parola, sicché, indipendentemente dalla circostanza che il suo mancato coinvolgimento sia addebitabile all’ente comunale piuttosto che a quello statale, ovvero, anche, a un difetto di comunicazione fra gli stessi (l’A.c., comunque, si ribadisce, con nota prot. n. 49010 del 15 novembre 2018, comunicava alla Soprintendenza che “con determinazione del Dirigente dell’Area Funzionale 1 n. 118 del 5 marzo 2018, in esito alla gara pubblica, la Ditta New Eden è risultata aggiudicatrice del lotto n. 29, insistente su un’area riportata in catasto al Fg 126 ptc 1411”), resta in ogni caso il dato che la New Eden non era, illegittimamente, posta nelle condizioni di offrire il proprio apporto partecipativo all’iter che si concludeva, infine, con la dichiarazione di interesse particolarmente importante dell’area interessata dal lotto 29.

- quanto al secondo profilo, poi, deve evidenziarsi come la partecipazione della società non potesse reputarsi superflua solo perché, come assunto dall’Amministrazione, “la titolarità scientifica della Soprintendenza è la sola ed esclusiva prerogativa per il riconoscimento dell’interesse culturale dell’area”, non fosse altro che questa è la situazione tipica di ogni soggetto chiamato a esercitare un pubblico potere: ciò non esclude, però, in termini generali, che il potere medesimo vada esercitato, appunto perché pubblico, nel rispetto delle garanzie poste dal legislatore in tema di ‘giusto’ procedimento, e che, rispetto alla vicenda in argomento, la New Eden allega, soprattutto con riguardo al secondo motivo del ricorso introduttivo, una serie di elementi relativamente ai quali era quanto meno necessario instaurare un effettivo contraddittorio [v. pp. 8 ss.: “Il decreto impugnato… - muove dal falso presupposto che la penisola dell’aspide sarebbe un ‘antico abitato o insediamento’, quando invece sicuramente così non è; ‘e ciò sia per le ridotte dimensioni della penisola, sia per le scarse testimonianze archeologiche’ (così perizia archeologo al doc. 7); muove dall’ulteriore falso presupposto che detta penisola corrisponderebbe al noto sito archeologico di ‘Rocavecchia, quando invece è lapalissiana la differenza tra i due siti; basti esaminare le foto e le recensioni pubbliche allegati alla perizia dell’archeologo: mentre Rocavecchia è un sito archeologico contraddistinto da veri e propri sistemi di fortificazione con funzione difensive, un’occupazione ininterrotta del territorio, un’area archeologica che si estende per oltre trenta ettari, i resti delle imponenti fortificazioni dell’insediamento dell’età del Bronzo, la porta monumentale con uno spessore di 25 mt. ed un’altezza tra gli 8 e i 10 mt., le più grandi opere murarie dell’età del Bronzo del bacino Mediterraneo, l’abitato della cittadella medievale con i resti delle mura di cinta, della chiesa, abitazioni, un’area ipogea rituale, le imponenti mura di oltre 1 km di lunghezza e la Grotta della Poesia con le sue cavità carsiche e gallerie, la penisola dell’aspide non solo è priva di sistemi di fortificazione e/o altri segni di opere umane in elevato, ma è anche contraddistinta da scogli bassi; sicché non è immaginabile l’esistenza di un insediamento al di sotto del livello del mare, di cui non è rinvenibile neppure la sommità, nonostante la parte centrale della stessa sia stata spianata (con breccia e conglomerato cementizio) per essere utilizzata a parcheggio, senza che sia stata rinvenuta o sia rinvenibile alcuna emergenza archeologica (cfr. perizia e foto al doc. 7); - non delimita le aree di interesse, ma le estende all’intera penisola, limitandosi ad allegare una planimetria catastale, ad ampia scala, che è priva dell’indicazione dei punti dove sarebbero stati ritrovati i reperti: la mancata rappresentazione cartografica dei luoghi dei rinvenimenti non consente di comprendere il sillogismo effettuato dalla Soprintendenza sull’esistenza di un insediamento paragonabile a Rocavecchia; - la relazione archeologica allegata al decreto: a) argomenta la valenza archeologica della penisola in termini ipotetici e dubitativi: ‘rinvenimenti sporadici di materiali... presenza di una struttura muraria forse con funzione difensiva… è possibile che l’area fosse interessata da un insediamento a carattere stabile, benché precario… altri elementi potrebbero aver determinato le scelte occupazionali: le valutazioni probabilistiche e ipotetiche sull’esistenza del sito archeologico sono strumentali alla perimetrazione di un’area di interesse archeologico e non già presupposto dell’imposizione di un vincolo archeologico, il quale si fonda invece sul rinvenimento certo di reperti, la cui consistenza e relazione ne determina l’estensione (…); b) fa riferimento, in modo vago e generico, a parti della penisola diverse da quella dove si trova il lotto assegnato alla ricorrente: ‘lungo i margini della punta’, ‘in corrispondenza della strozzatura della penisola’ e ‘al centro del promontorio - figura 7’ (cfr. al doc. 7 tavola con queste ultime parti della penisola e la diversa zona dove vi è il lotto demaniale assegnato); sicché non vi è dubbio che il lotto demaniale n. 29 non è interessato da alcun tipo di ritrovamento archeologico (…); - lo stesso lotto, inoltre, assodato che non vi è alcun abitato o insediamento, è fruibile autonomamente dalle aree dove sarebbero stati rinvenuti dei reperti; tant’è che il parcheggio degli utenti dello stabilimento balneare aggiudicatario è al di fuori della penisola dell’aspide (cfr. al doc. 5 verbale di aggiudicazione e tavola al doc. 7); sicché, ove mai ci fossero dei reperti nelle vicinanze del lotto, si tratterebbe di singoli ritrovamenti, che, trovandosi oggi in stato di totale abbandono, potrebbero essere salvaguardati e valorizzati da apposite misure di protezione (es. recinzioni), percorsi di camminamento e cartellonistica, agevolmente individuabili in contraddittorio, che la ricorrente si impegnerebbe ad installare a sue spese (cfr. soluzione progettuale al doc. 7 con il percorso pedonale per gli utenti dalla fermata della navetta, che non intralcerebbe i singoli ritrovamenti, le opere di recinzione e la cartellonistica funzionali alla protezione e valorizzazione degli stessi ritrovamenti). Invero, come detto, lo stabilimento balneare, non prevedendo la benché minima opera di scavo, non solo farebbe diminuire il carico antropico, ma consentirebbe anche di governare la penisola dell’aspide, impendendo di usarla come parcheggio incontrollato e di far installare ombrelloni fai da te con martello e scalpello (cfr. al doc. 7 foto delle tracce degli ombrelloni infissi e auto parcheggiate)”].

4.- Ritenuto che:

- sulla base di quanto fin qui esposto, e dunque della riscontrata violazione dei principi sul ‘giusto procedimento’, deve accogliersi il primo e assorbente motivo di gravame posto tanto nel ricorso introduttivo quanto nei motivi aggiunti, con annullamento degli impugnati atti impositivi del vincolo e, in via derivata, anche del provvedimento prot. n. 0008532 del 20 febbraio 2020, espressamente ricollegato alla dichiarazione dell’interesse culturale dell’area entro la quale ricade il lotto n. 29 aggiudicato alla predetta New Eden (“… sull’area interessata è stato imposto il vincolo archeologico con sopravvenuto Decreto n. 155 del 7 giugno 2019 e la L.r. n. 17/2015, all’art. 14 ‘Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera’, stabilisce al comma uno che «È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce di rispetto: (...) e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali»”).

- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, di cui - in ragione del diverso ruolo rivestito nella vicenda - euro 2000,00 (duemila/00) a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed euro 1.000,00 (mille/00) a carico del Comune di Nardò.

- la ricorrente ha infine diritto alla rifusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 179 del 2020, come integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidate nella complessiva somma di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, di cui euro 2000,00 (duemila/00) a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed euro 1.000,00 (mille/00) a carico del Comune di Nardò.

Condanna inoltre le predette Amministrazioni alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 novembre 2020, con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario