Cronaca

CHE BRUTTA BOTTA - La sentenza del Consiglio di Stato del 30 giugno scorso che mette in discussione tutto l'operato dell'Amministrazione di Pippi Mellone

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NARDO' - Nel 2016 Pippi Mellone, appena eletto sindaco, riassegna deleghe e incarichi a tre dirigenti comunali (Anna Maria De Benedittis, Piero Formoso e Maria Josè Castrignanò) i quali, ritenendosi demansionati e danneggiati, si rivolsero al Tar contestando le decisioni adottate dal nuovo primo cittadino. Mellone, poco dopo, assunse ex novo un dirigente (Gabriele Falco) nonostante all'epoca una norma impedisse l'assunzione di personale con incarichi dirigenziali.
Qualche frase estratta dalla sentenza, come assaggio: "la creazione di una sesta area evidenzia una violazione ancor più marcata della suddetta moratoria legislativa nel momento in cui la vacanza del posto dirigenziale – vacanza poi illegittimamente “coperta” mediante il suddetto comando – è stata voluta e creata ad hoc attraverso un atto di riorganizzazione generale di carattere implementativo".
Poi: "Quanto poi all’effetto della riduzione della indennità da “criterio di rotazione”, appositamente invocata dalla difesa dell’amministrazione comunale, nessuna dimostrazione è stata fornita dalla appellante stessa circa la eventuale indizione di un interpello interno (condizione questa indefettibile onde attivare ed effettuare la rotazione dei dirigenti, i quali debbono per l’appunto essere previamente messi nelle condizioni di poter esprimere le proprie preferenze in ordine al settore da ricoprire).

Gli anni sono passati dal 2016 e la battaglia legale è giunta fino al Consiglio di Stato che, il 30 giugno scorso, si è pronunciato definitivamente sulla questione con una sentenza della Quinta sezione rispondendo al ricorso proposto dal Comune di Nardò che aveva proposto appello tramite l’avvocato Paolo Gaballo. In un caso solo, quello della dottoressa Castrignanò, Gaballo è stato affiancato dall'avvocato Valeria Pellegrino.

Va detto, infatti, che l’Amministrazione comunale guidata da Mellone ha resistito continuamente alle sentenze che la vedevano soccombente nel tempo, aggiungendo spese su spese da parte dell’ente pubblico per le diverse udienze che si sono accavallate negli anni. Sarà compito dell’opposizione scoprire con precisione quanto costerà alle casse pubbliche, alla fine dei giochi, questa attività dell’Amministrazione Mellone.

I tre dirigenti fecero ricorso e poi chiesero trasferimento (Castrignanò, spostatasi presso altro Ente) o andarono in pensione (De Benedittis e Formoso).

Oggi arriva la sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione alle tesi della prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, avvocato dei tre e spiega nel dettaglio che la nomina è del nuovo dirigente illegittima e dà ragione ai dirigenti.

Ecco i passaggi salienti della sentenza (Rosanna De Nictolis presidente, Massimo Santini estensore):

In sostanza il Comune di Nardò provvedeva, nel 2016, alla rimodulazione organizzativa dei propri uffici di livello dirigenziale. In sintesi:

a) si aumentava la consistenza delle aree funzionali (di livello dirigenziale) da 5 a 6;

b) si creava una nuova area funzionale con compiti di bilancio, gestione finanziaria e welfare che sottraeva tali materie ad altri settori dell’organizzazione comunale (tra cui quelli diretti dagli odierni appellati);

c) tale nuova area funzionale veniva assegnata a un dirigente preso in comando, Gabriele Falco, previa convenzione tra il Comune di Nardò e il Comune di Francavilla, proveniente dagli uffici di quest’ultima amministrazione comunale.

Ciò comportava che: la dott.ssa Castrignanò perdeva l’ufficio di contabilità e bilancio sino ad allora ricoperto (per essere destinata ad area programmazione strategica e comunitaria); la De Benedittis perdeva il welfare; il Formoso passava dall’area urbanistica e ambiente a all’area sviluppo economico e agricoltura.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello del Comune di Nardò e dell’Amministrazione di Pippi Mellone.
Tanti i punti contestati. Riportiamo tra virgolette stralci della sentenza con breve incipit introduttivo.

Innanzitutto la nomina di Falco:

“con riguardo alla convenzione tra il Comune di Nardò e quello di Francavilla Fontana per il comando del dott. Falco, quest’ultimo atto rientra peraltro in un insieme di provvedimenti complessivamente diretti a costituire – come più avanti si avrà modo di osservare – un collegamento negoziale preordinato ad un fine unitario ossia alla violazione della ridetta disposizione di moratoria. Di qui il rigetto altresì dello specifico motivo”.

Poi la condotta del Comune che motiva il ridimensionamento dei dirigenti solo per difendersi in giudizio:

“Ad ogni buon conto, l’obbligo di applicare il criterio di rotazione degli incarichi dirigenziali (su cui la difesa dell’appellante amministrazione comunale ha particolarmente indugiato nel corso della memoria in data 15 maggio 2023) non ha mai formato oggetto dell’impianto motivazionale posto alla base dei provvedimenti impugnati, i quali hanno invece fatto diversamente riferimento alla “necessità di rimodulare la struttura organizzativa comunale al fine anche di dirimere alcune situazioni relative alle competenze dirigenziali contenute negli ultimi provvedimenti sindacali” (delibera n. 286 del 2016) nonché ad esigenze di “maggiore rispondenza e funzionalità delle disposizioni regolamentari agli obiettivi programmatici e alle esigenze organizzative dell’Amministrazione” (delibera n. 316 del 2016). Di qui il configurarsi di una motivazione postuma ossia avvenuta soltanto mediante integrazione in sede giudiziale a mezzo di atti difensivi, da parte della appellante amministrazione comunale, come tale inammissibile per costante giurisprudenza. Per tutte le ragioni sopra evidenziate lo specifico motivo di appello deve dunque essere rigettato”.

Infine la “bacchettata” con cui la Corte spiega che non si può fare quel che si vuole se la norma dice chiaramente cose diverse:

“si invoca la sussistenza in materia di una certa discrezionalità della PA nell’effettuare le proprie scelte strettamente organizzative, questo è senz’altro vero in linea generale. Sennonché nel caso di specie ci si trovava dinanzi ad un vincolo di natura legislativa che imprimeva, per le ragioni sopra esposte, la moratoria di tutti gli incarichi dirigenziali per un certo periodo di tempo. In quel dato momento storico, pertanto, sussisteva eccezionalmente un impedimento normativo primario circa la possibilità di affidare ulteriori incarichi dirigenziali rispetto a quelli già ricoperti alla data del 15 ottobre 2015. Di qui il rigetto altresì del motivo”.

Ma Mellone non sapeva che non poteva nominare nuovi dirigenti e che gli incarichi dirigenziali erano “congelati” prima di mettere l’Ente in questa situazione?
Altra, pesante, bacchettata arriva sulla tesi del Comune di aver ridotto i dirigenti e con il mancato aumento da 5 a 6 aree funzionali. Scrive sempre il Consiglio di Stato:

“il Comune di Nardò continua a negare l’aumento delle aree funzionali in quanto non sarebbe stata conteggiata anche l’area di staff del Sindaco. A ciò si aggiunga che l’ufficio di staff del Sindaco non solo sussisteva nel 2012, allorché erano state individuate 5 aree funzionali ma sussiste anche oggi allorché le aree funzionali sono state obiettivamente portate a 6 (sia la delibera n. 193 del 2012, sia la delibera n. 286 del 2016 recano infatti, dopo la declinazione delle singole aree funzionali, l’area di staff del Sindaco e quella del vice segretario generale): dunque l’aumento risulta in effetti esserci stato, atteso che con la delibera n. 193 del 2012 erano 5 aree funzionali oltre due di staff (Sindaco e vicesegretario generale) mentre con la delibera n. 286 del 2016 le aree funzionali sono 6 oltre alle due di staff del Sindaco e del Vice Segretario Generale.

Il Consiglio di Stato fa i conticini al sindaco pro tempore ad agli amministratori comunali:

“Dai raffronti sopra evidenziati risulta dunque inequivocabile l’aumento degli uffici dirigenziali (da 5 + 2 a 6 + 2). Quanto poi alla ribadita esigenza di provvedere, in tal senso, onde poter ottemperare al “criterio di rotazione” degli incarichi dirigenziali, trattasi di motivazione postuma inammissibile, resterebbe comunque oscuro il collegamento che vi sarebbe tra il suddetto criterio di rotazione (che ben potrebbe applicarsi “ad organizzazione invariata”) e rimodulazione delle competenze dei vari settori addirittura mediante aggiunta di un nuovo settore dirigenziale. Da quanto sopra complessivamente detto deriva il rigetto, altresì, di tale specifica censura”.

L’Amministrazione Mellone, infine, osserva che il nuovo il nuovo assetto organizzativo disegnato non avrebbe comunque comportato alcun aumento della spesa del personale:

“tale conclusione – è scritto ancora in sentenza - è integralmente smentita per tabulas dalla convenzione che pone una spesa pari a 75 mila euro circa a carico del Comune di destinazione ossia la città di Nardò (cfr. sentenza di questa sezione n. 3828 del 6 giugno 2019, cit., passata in giudicato anche su tale punto). Si rammenta ancora che per principio generale, infatti, l’onere economico della retribuzione dell’impiegato comandato grava sull’ente di destinazione presso il quale presta servizio (cfr. art. 57 testo unico impiegati civili). Anche tale motivo deve pertanto essere rigettato”.

Concludiamo con l’ennesimo appunto che riguarda le spese:
“Infine si lamenta la erroneità della sentenza per ingiusta condanna alle spese. Si vedano sul punto le considerazioni svolte da questa stessa sezione nella sentenza 10 novembre 2022, n. 9879, considerazioni che qui di seguito pedissequamente si riportano: “Secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, da cui non vi è ragione di discostarsi, il giudice di primo grado esercita ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese di lite, sia ai fini della condanna, sia ai fini della compensazione, con il solo limite dell'abnormità o della manifesta ingiustizia. Applicando la predetta giurisprudenza al caso di specie, in cui la sentenza impugnata va confermata, non vi è erroneità nella condanna alle spese, che è stata pronunziata nei confronti della parte soccombente secondo la regola generale, e non si assume la manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione del relativo quantum, che non è neanche oggettivamente rilevabile, il motivo è infondato. Per le ragioni sopra abbondantemente esposte, anche tale motivo deve pertanto essere respinto”.

Insomma, questa battaglia legale l’Amministrazione di Pippi Mellone l’ha persa di brutto.
Ma chi pagherà i danni? Chi pagherà le spese per questo “capriccio”?
Perché è stato dato lo stipendio per anni un nuovo dirigente, che non si poteva nominare, con un esborso annuo di 75mila euro?
Sembra giusto che questi errori debbano essere pagati con fondi comunali di bilancio, cioè con i soldi di tutti i cittadini?

Ovviamente il conto è lunghissimo per è ancora pendente il ricorso per il risarcimento dei danni (il demansionamento portò i dirigenti a perdere emolumenti) che alla luce di oggi potrebbe avere solo l'esito di dar ragione alle richieste dei tre di circa un milione di euro che andranno ad aggravare le finanze comunali con un pesantissimo debito fuori bilancio.