Cronaca

INTERVENTO - Abuso d’Ufficio, vengono i nodi al pettine

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NARDO' - Lo avevano detto in tanti che non avrebbe funzionato. Ecco il parere di un fine studioso ed acuto giurista.

A distanza di poco più di un anno sono emerse, a livello istituzionale, perplessità in ordine all’abolizione del reato di abuso d’ufficio voluta dal ministro Carlo Nordio nell’ambito della riforma della Giustizia. All’epoca mi schierai dalla parte critica (“Abuso d’ufficio, un’altra tessera sbagliata nel mosaico legislativo italiano”, in “portadimare”, 22 gennaio 2024) sull’operato di questo ministro, apparso, lui ex magistrato, sul fronte politico nel contrasto tra politica e magistratura a proposito delle iniziative dei p.m. in merito ai possibili casi di “abuso d’ufficio”. Ci fu il plauso di tanti sindaci, ma non mancarono quelli che, passando dal terreno del libero esercizio del potere a quello della ricerca di tutela dei principi dell’ordinamento giuridico, sul tema si espressero in modo più cauto.

Il 7 maggio prossimo la Corte costituzionale si dovrà pronunciare sull’ordinanza 21 febbraio 2025 della VI Sezione penale della Corte di Cassazione, avendo otto tribunali sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge Nordio n.114/2024, e ciò sulla base della violazione, da parte di quest’ultima, della convenzione approvata il 2003 dall’Assemblea generale dell’Onu in materia di anticorruzione, ratificata nel 2009 dal nostro Paese. In tal modo si è aderito allo “standard anticorruzione” contro il rischio “di avere impatto sull’efficacia dell’individuazione degli episodi di corruzione” rilevato in sede di Commissione Ue. L’intervento della Cassazione è fondato sulla cooperazione tra gli Stati e sul fatto del vincolo della legislazione nazionale all’ordinamento comunitario nei limiti dell’art. 25 della Costituzione di quanto è penalmente rilevante. Nella scheda del “Sistema penale – Università degli Studi di Milano - Università Bocconi - Milano” del 7 marzo c.a. si legge: “…la questione, pur comportando, se accolta, un effetto in malam partem (la reviviscenza dell’art. 323 c.p.), è stata ritenuta ammissibile alla luce della giurisprudenza costituzionale che individua una eccezione al divieto di sindacato con effetti in malam partem nell’ipotesi del contrasto con obblighi sovranazionali…”.

Il “prurito” di Nordio in campo politico, preferito a quello giuridico, torna ora a galla, all’attenzione della Cassazione per un pronunciamento della Corte costituzionale. Tanti, infatti, i casi di squilibrio del sistema democratico – e questo dico per esperienza professionale negli enti locali, ma solo sul piano del sistema, e cioè senza riferimento ad alcun fatto storico –   in presenza di un silenzio normativo: in materia di appalti, di affidamento di incarichi professionali non necessari, di scelta dei tecnici, di assunzione dei dirigenti senza concorso, ecc.

Il Governo, a fronte dei dubbi emersi in merito all’abrogazione della norma voluta da Nordio, ha introdotto nuove fattispecie di reato (indebita destinazione di denaro o cose mobili, traffico illecito di influenze, ecc.), ma per la Consulta, evidentemente, questi rimedi non hanno avuto rilevanza esauriente in merito al vuoto della normativa penale.

(Giuseppe Mario Potenza)