SOLETO - Fu una situazione “drammaticamente apocalittica”. Giuseppe e Michele Bonsegna, di Nardò, sono gli avvocati degli imputati.
Archiviato il procedimento penale a carico di Vittorio Matteo, Federica Cantore e Catello Mangione. Durante il nefasto periodo del Covid nella Rssa “Le Fontanelle” di Soleto, nel cuore della provincia di Lecce, 38 persone, tutte ospiti della struttura, morirono nei giorni di massima diffusione del virus, all’inizio del 2020.
I familiari denunciarono i responsabili ipotizzando i delitti di abbandono di persone incapaci aggravato dalla morte, epidemia colposa e, infine, omicidio colposo, così da iscrivere nel registro degli indagati dei nomi di Matteo, all'epoca legale rappresentante della ISA s.r.l. (proprietaria della Rssa) e nel frattempo deceduto, Cantore, responsabile amministrativo, e il coordinatore sanitario Mangione.
La richiesta di archiviazione del pm Alberto Santacatterina è stata accolta dal gip del Tribunale di Lecce, Giulia Proto che, con un provvedimento datato ieri ed oggi reso pubblico, ha rigettato l'opposizione alla richiesta di archiviazione e ha dichiarato la completa infondatezza della notizia di reato.
Il tribunale si è avvalso di diverse consulenze tecniche su incarico del Pubblico ministero: a firma del professor Introna, (medico legale), del professor Bruno (anestesista e rianimatore) e del dottor Tortorella (medico legale). Poi del dottor Vimercati (direttore Medicina del lavoro universitaria del Policlinico di Bari) e del dottor Tafuri (responsabile della control room del Policlinico di Bari). In quei giorni tremendi il personale in attività nella struttura venne colpito dal Covid e ad assistere i pazienti, novanta, rimasero pochissimi operatori, solo sette. In questa situazione il sindaco di Soleto dovette adottare atti straordinari e lo stesso primo cittadino faceva ingresso nella clinica per somministrare personalmente i pasti agli anziani.
Che cosa emerge oggi dagli atti dell'inchiesta?
Quanto all'ipotesi di abbandono di persone incapaci “occorre sottolineare – è scritto nell’ordinanza – che la inevitabile diminuzione delle prestazioni assistenziali che ha portato al collasso della RSA ha trovato il suo fondamento in ragioni contingenti ed assolutamente eccezionali consistenti nella positività di massa al contagio da COVID- 19 da parte del personale sanitario, con conseguente obbligo di isolamento e divieto di contatto con l'esterno, ancor più con i degenti. Né in quei momenti, risultava possibile reclutare personale sanitario in sostituzione, atteso che" tutte le strutture sanitarie si trovavano nella medesima situazione. In tale contesto. difetta qualsivoglia volontarietà o consapevolezza”.
Per l’epidemia colposa va detto che il delitto previsto dalla norma in esame è punito a titolo "di colpa, richiedendosi a tal fine la violazione di una regola cautelare di origine sociale (colpa generica) o di una regola espressamente prevista da una fonte formale (colpa specifica) , il cui scopo è rappresentato dalla prevenzione relativa alla verificazione di fatti del tipo di quelli previsti dagli articoli" richiamati in relazione alle corrispondenti fattispecie dolose.
"Ebbene – scrive il giudice - nel caso di specie, deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia profilo di colpa in concreto ascrivibile agli odierni indagati”.
Concludiamo con la terza ipotesi, l’omicidio colposo per il quale il tribunale procede ad una suddivisione in due distinti gruppi delle posizioni degli ospiti deceduti.
Ed il tribunale annota: “pur in assenza di condotte penalmente rilevanti, si evidenzia la assoluta gravità dei fatti occorsi nell'ambito di una situazione qualificabile, senza dubbio alcuno, come drammaticamente apocalittica. Qualificazione pienamente giustificata dalla considerazione delle gravi ricadute fisiche, igienico-sanitarie, psicologiche e materiali che la privazione, anche temporanea, dell'assistenza può generare su soggetti non autosufficienti, quali quelli accolti presso una RSA. Pertanto pare evidente che le condotte riscontrate siano tali integrare un illecito civile, astrattamente suscettibile di determinare un danno giuridicamente rilevante, azionabile nelle sedi opportune".
Gli avvocati Giuseppe e Michele Bonsegna hanno assistito Vittorio Matteo e Federica Cantore, e l’avvocata Viola Messa ha assistito Catello Mangione.