NARDO' - I nostri approfondimenti sulla materia degli stalli a pagamento (le strisce blu) inducono il comandante della Polizia locale, il tenente colonnello Cosimo Tarantino, a fornirci alcune puntualizzazioni tecniche. Lo ringraziamo per la completezza del servizio e per la cortesia.
In merito a quanto pubblicato sulla stampa locale odierna in materia di presunte irregolarità sulla realizzazione della segnaletica stradale orizzontale blu delimitante gli stalli di sosta a pagamento, doverose le seguenti puntualizzazioni tecniche.
Premesso che trattasi di servizio (quello dei parcheggi a pagamento) attuato sulla scorta di apposita procedura di gara espletata rigorosamente secondo gli atti contemplati dalla normativa vigente in materia, l’art. 3, co. 7 del vigente Codice della strada definisce la carreggiata come “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (art. 40, co. 3, 8,9 e 10-lett. “a”) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l’art. 139, co. 10 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada, chiarisce che le “strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per l’effettuazione delle manovre connesse con la sosta”. Di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perché delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli ed utilizzabile solo per l’effettuazione delle manovre necessarie connesse con la sosta. Peraltro, l’art. 149 del citato Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilità di diversi colori (bianco, giallo, blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tali definizioni, quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stalli stessi non sono da ritenersi all’interno di essa, bensì all’esterno ed in base al ricordato art. 149 non è necessario tracciare, contestualmente, agli stalli di sosta un’ulteriore striscia di margine di colore bianco. In tal senso anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con apposita nota-parere nr. 2292 del 21/0472011 formulata specificatamente in materia di parcheggi a pagamento.
Riguardo, poi, ai parcheggi rosa per le donne in stato di gravidanza, nonostante la diffusione in molteplici Comuni d’Italia è necessario ricordare che sempre il citato Ministero ha più volte ricordato che gli stessi non sono assolutamente contemplati né all’interno del vigente Codice della Strada, né nell’ambito del relativo Regolamento per l’Esecuzione. Infatti, le categorie veicolari per le quali è prevista la riserva di stalli di sosta sono quelle indicate esclusivamente all’art. 7, co. 1, lett. “c” del vigente Codice della Strada. Per tali categorie, inoltre, è prevista l’eccezione permanente al divieto di sosta, così come previsto dall’art. 120, co. 2 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. Il segnale di cui alla Figura 79/c del citato Regolamento consente la sosta a dette categorie. Non sono previste ulteriori categorie per le quali è possibile riservare stalli di sosta delimitati con segnaletica di altro colore. Conseguentemente, la realizzazione degli stalli rosa sarebbe in contrasto con quanto contemplato dal vigente Codice della Strada (e relativo Regolamento di Esecuzione), oltre che cagionare danno erariale per la realizzazione di segnaletica stradale non conforme/prevista, nonché responsabilità per l’A.C. in caso di sinistri e/o simili imputabili a detti stalli.
Nardò, lì 29 Agosto 2013
IL COMANDANTE
Ten.Col. Cosimo Tarantino