NARDO' - Sarebbero illegittime le delibere sulla variazione dell'assetto burocratico del Comune e sulla assunzione del sesto dirigente.
La giunta comunale di Nardò ha ridefinito la macrostruttura del comune aumentando il numero dei dirigenti (delibera n. 286 del 27 luglio) e ha deciso l’assunzione di un nuovo dirigente (delibera n. 295 del 28 luglio).
Tecnicamente il dirigente viene utilizzato in posizione di comando per dodici mesi. Si tratta, infatti, di un dirigente dipendente a tempo indeterminato in altro comune, il quale presterà la sua attività presso il comune di Nardò per il cinquanta per cento dell’orario di lavoro.
All’amministrazione comunale di Nardò le sue prestazioni (a tempo parziale) costeranno 3.412,64 euro al mese, oltre oneri riflessi, Irap, rateo tredicesima, indennità di risultato (cosiddetto “premio”), rimborso delle spese di viaggio. Fino ad oggi nessun dirigente del comune è mai costato tanto.
Riteniamo assai inopportune la decisioni adottate dalla giunta comunale, fortemente pretese dal sindaco Mellone e dal vicesindaco Oronzo Capoti. Dopo sette anni di costanti riduzioni, la spesa per i dirigenti del comune torna a crescere con inevitabili riflessi negativi sul bilancio dell’ente.
Le due deliberazioni, inoltre, mostrano anche diversi profili di illegittimità, sui quali probabilmente si esprimeranno l’organo di revisione, la Corte dei Conti e, nell’ipotesi di impugnazione, i giudici amministrativi.
I provvedimenti, infatti, comportano un consistente incremento della spesa e delle posizioni dirigenziali, in aperto conflitto con le norme che disciplinano la materia (decreto legislativo n. 267/2000, legge n. 296/2006, legge n.122/2010, legge n. 208/2015, decreto legge n. 113/2016 convertito ieri).
Il recentissimo parere n. 73/2016 della sezione per la Puglia della Corte dei Conti chiarisce che si applica anche ai comuni la norma che dispone che “sono resi indisponibili i posti dirigenziali (……) vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando distacco, fuori ruolo o aspettativa”.
La Corte dei Conti ha, pertanto, chiarito che i comuni non possono assumere nuovi dirigenti, neppure con contratti a tempo determinato o in posizione di comando, “tanto che, in caso di incarichi conferiti tra la data indicata (15 ottobre 2015), che costituisce il dies a quo di efficacia del suddetto vincolo di indisponibilità, e la data di entrata in vigore della legge, gli stessi cessano di diritto, con risoluzione dei relativi contratti”.
Le esposte ragioni, di carattere politico, finanziario e di legittimità, impongono una immediata revoca delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale.
Marcello Risi
Carlo Falangone
Daniele Piccione
Paolo Maccagnano