Il politico indagato chiamato a governare: latitanza del legislatore tra giustizialismo e disimpegno personale
di Giuseppe Mario Potenza
Carlo Nordio ha toccato[1] un punctum dolens del sistema: il politico indagato che continua a governare. Egli pensa, a giusta ragione, che «le sorti degli eletti dal popolo non debbano dipendere dalle aleatorie e dilatorie vicende processuali», ma il discorso non finisce qui.
Vediamo più da vicino l’occasione dell’intervento dell’illustre giurista.
Curchill, ricorda Nordio, disse che i governi europei avevano fatto il gioco del coccodrillo: «avevano sperato che la bestia divorasse gli altri, senza capire che sarebbero stati mangiati per ultimi». La strategia del coccodrillo è stata seguita all’epoca di Hitler, egli dice, ma poi di nuovo, «naturalmente in guisa più modesta, dai vari partiti della prima repubblica durante la tangentopoli del ’92: incapaci di vincere gli avversari […] con le armi della politica, si sono affidati allo strumento improprio della giustizia penale, inventandosi la favola, moralmente ipocrita e giuridicamente grottesca, che il destinatario dell’informazione di garanzia dovesse, in attesa del giudizio definitivo, essere estromesso dalle cariche e dalle funzioni. Alla fine, come era immaginabile, furono travolti anche loro.
«Questa strumentalizzazione ingenua e indecorosa si è accentuata nell’era berlusconiana. Da allora la strategia del coccodrillo ha mietuto vittime praticamente ovunque. I frutti più recenti sono raccolti dai pentastellati […]».
Si condivide il pensiero di Nordio, ma il discorso non può fermarsi qui. È ancora nel porto delle nebbie il rapporto tra partito politico e istituzione, che a sua volta si riflette su quello interno tra partito politico e iscritto. La realtà dei partiti politici – e il tema abbraccia anche i raggruppamenti che preferiscono un’altra terminologia, come «movimenti», ecc. – rimane ancora ancorata alla sfera privata senza un’idonea disciplina che tenga conto della rilevanza istituzionale ai sensi dell’art. 49 della Costituzione, rimasto inspiegabilmente senza questa adeguata attuazione da parte del legislatore ordinario.
L’ingresso degli esponenti politici nelle istituzioni senza una normativa di disciplina può comportare gravi inconvenienti a carico della comunità amministrata[2]. L’iscritto al partito, o comunque l’estraneo proposto – magari attraverso i canali oscuri della politica – per un incarico pubblico, deve tenere informato il partito dell’ avviso di garanzia che abbia eventualmente ricevuto (questa comunicazione riservata, a dire il vero, per una valutazione partitica dovrebbe esserci pure in presenza di un altarino personale non ancora approdato al p.m.). L’informazione di garanzia è un atto dovuto, formulata a tutela dell’interessato e nessuno può essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva. Sono possibili gli errori giudiziari e sono previsti i tre gradi di giudizio. La richiesta di dimissioni all’indagato fatta dalle minoranze non rappresenta, di per sé, un atto plausibile e può essere strumento di lotta politica, quando non ci sono altre armi.
E allora quid iuris? Vi possono essere condannati in primo grado che continuano a governare in attesa del terzo grado e, si sa, le procedure sono annose. Costoro potrebbero pure risultare colpevoli, con la conseguenza di un governo (annoso) svolto da chi non è degno e segue determinati criteri di rispetto della legalità e dell’etica sociale. È il legislatore che dovrebbe avere la compiacenza di intervenire in merito attraverso un’efficace regolamentazione dell’attività dei partiti politici anche attraverso certi orientamenti fondamentali in sede statutaria.
Non appare opportuno imporre le dimissioni con l’iscrizione nel registro degli indagati da parte delle minoranze e quando non revoca l’incarico il partito può nicchiare, magari facendo due pesi e due misure. C’è la presunzione di innocenza, ma ciò non esclude che la legge preveda l’applicazione , a cura del partito, sanzioni adeguate quando – non rilevando per il soggetto la decisione del p.m. – vi sia una condanna definitiva del soggetto stesso rimasto a governare senza aver dato a suo tempo le dimissioni volontarie (e senza che ci sia stata la revoca dell’incarico): sanzioni che non siano soltanto l’estromissione, di fronte alla quale il soggetto potrebbe farsi una risata e dire: «Chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto», ma significative sanzioni pecuniarie, da devolversi obbligatoriamente all’Erario a titolo di risarcimento nei confronti dei cittadini. Nessuno meglio dell’interessato, assistito dal legale, conosce i fatti. È vero che vi possono essere casi di strano sentire giudiziario, ma non ci può essere sempre un caso analogo, ad esempio, a quello del compianto Enzo Tortora, e si confida nella buona magistratura. Questa sanzione, certamente deterrente, indirizzerebbe alle dimissioni volontarie, fin dall’inizio, di chi si faccia i conti in tasca, ritenendo ciò, si crede più realisticamente, nell’interesse proprio, piuttosto che nell’interesse pubblico, se per abitudine snobbato.
Ai principi fondamentali dell’etica sociale e, in particolare, a quello del neminem laedere, cui è improntato lo spirito delle leggi (anche se nel nostro ordinamento, purtroppo, non sempre) dovrebbero cedere il passo i criteri di comodo personale, e ciò anche in via preventiva, nel rispetto dei cittadini che vogliono essere governati da gente degna. Per una questione di principio, perciò, il discorso va oltre il rinvio a giudizio per riguardare anche l’avviso di garanzia. È il soggetto interessato che, previo esame di coscienza, deve correttamente interloquire – tempestivamente – con il partito e, ove lo ritenga, rinunciare (attivista interno o esterno segnalato che sia) spontaneamente all’incarico, senza attendere gli eventi e senza attendere che vengano lette da lui e dal partito le carte riguardanti l’avviso di garanzia. I partiti politici sono distanti anni luce da quest’ottica proprio perché in sede parlamentare non ci sentono da questo orecchio quando si affaccia l’argomento della loro disciplina. C’è uno stacco netto tra base popolare e partiti, come ha sempre dimostrato l’astensione dal voto, in attesa che si decida di voltare pagina. I partiti continuano a marciare per il loro verso e snobbano i cittadini, come, ad esempio, è successo in tema di referendum riguardante il loro finanziamento, mai rispettato. Non si può negare nei partiti una persistente concezione del politically correct non propriamente o non sempre coincidente con quella della coscienza civile.
Ovviamente, non si fa – in particolare, a livello personale – di tutte le erbe un fascio perché si intende portare rispetto a tutti i casi in cui si segue un proprio credo nell’interesse pubblico.
Altra, non meno grave, sbavatura del sistema si trova nella disciplina dell’attività dei magistrati da parte dell’organo di autonomia che è il Consiglio superiore della magistratura.[3] Costoro possono transitare tranquillamente dal campo giudiziario a quello politico e viceversa. La dottoressa Raineri, ha detto Nordio, «dimessasi tra mille polemiche, ritornerà presumibilmente a fare il giudice». E che importanza può avere il fatto che il ritorno avvenga in una zona diversa? Oppure che il giudice sia stato collocato a riposo, come è stato per il Dott. De Dominicis, già procuratore della Corte dei conti per il Lazio, chiamato all’incarico (poi revocato) di assessore al bilancio al Comune di Roma? Già, perché il discorso investe, indubbiamente, anche i magistrati diversi da quelli ordinari. Si rischia di creare situazioni non logicamente (legalmente) lineari in riferimento al rapporto controllore-controllato, magari anche in campi diversi, com’è per quello contabile, in presenza dei rischi che si corrono, se è difficile pensare che la longa manus dei partiti politici non si infiltri – anche in barba al decorso del tempo – nei vari eventi che toccano l’assetto istituzionale.
[1] Il caso Roma. I coccodrilli giustizialisti scoprono le garanzie, Il Messaggero, 6 settembre 2016.
[2] Sul punto Giuseppe Mario Potenza, La legittimità degli atti nel nuovo ordinamento degli enti locali, quarta edizione, Maggioli ed., Rimini, 1998, pagg. 526 e segg. Circa le incongruenze, i paradossi e i danni provocati alle istituzioni dalla latitanza del legislatore, ved. Municipio e Governo centrale. Echi di cronaca, seconda edizione, Pensa ed., San Cesario di Lecce, 2015, pagg. 129 e segg.
[3] Sullo stato, non proprio di eccellenza, dell’attuale disciplina del potere giudiziario G.M. Potenza, Municipio e Gov. centr., cit., pagg. 189 e segg.