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Incarichi facili: Mino Natalizio alza al cielo il cartellino giallo

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NARDO' - Con riferimento al dibattito in corso circa le presunte intenzioni dell'Amministrazione comunale di conferire incarichi senza la prescritta comparazione dei curricula, si ritiene utile trasmettere la nota allegata che, tra le altre cose, tratta l'argomento in questione.

E' appena il caso di ricordare, inoltre, che la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia n.106/PRSP/2011 del 20/10/2011, che riguarda il Comune di Nardò, evidenzia come il principio di programmazione, che deve presiedere l'attività degli enti locali, anche per il conferimento di contratti di collaborazioni autonome e consulenze, è già desumibile dall'art. 170 del d.lvo 267/2000 che dispone che la parte spesa della relazione previsionale e programmatica da allegare al bilancio deve essere redatta per programmi e , per ciascun programma, sono individuate le finalità che si intende conseguire e le risorse umane ad esso destinate. 

NOTA DEL MINISTRO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prot. n. 202/4 del 20/01/2011

All'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

Largo del Teatro Valle, 6

00186 Roma

 

 

OGGETTO: Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Con nota del 14 ottobre 2010, n. 308, codesto Ufficio sottopone all'attenzione dello Scrivente la nuova formulazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, dell'art. 22, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La richiesta si colloca nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti, predisposta da codesto Ufficio nell'ambito dell'Obiettivo operativo II.4 dell'Asse "Azioni per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni" del PON "Governance e assistenza tecnica". A supporto del miglioramento della capacità amministrativa dell'apparato pubblico, la predetta Banca ha la finalità di selezionare degli esperti con competenze specifiche, al fine di poterli utilizzare per l'attuazione delle politiche di coesione, mediante lo strumento del conferimento d'incarico individuale.

Alla luce della nuova formulazione della normativa citata, codesto Ufficio chiede un approfondimento sui criteri interpretativi al fine di meglio definire i requisiti necessari per l'iscrizione alla Banca dati in argomento.

La richiesta di parere, perciò, fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, delle  parole: "o dei mestieri artigianali" con le seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sicché la nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta essere la seguente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità (…). Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. (…)"

Tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa in oggetto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, codesto Ufficio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore interessato, ha consentito l'iscrizione alla banca dati degli esperti dei soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti minimi:

  1. laurea specialistica (in via di interpretazione la laurea triennale è valida come requisito minimo purché sia integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
  2. iscrizione in ordini o albi professionali, prescindendo dal possesso del requisito della laurea;
  3. professionalità operante nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, prescindendo anche qui dal possesso della laurea.

Per il caso 2. la possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria si fonda su un dato oggettivamente accertabile che è l'abilitazione professionale quale strumento di controllo e di garanzia della preparazione tecnica necessaria ai fini dell'esercizio professionale nel campo per cui è espresso il fabbisogno.

Per il caso 3. i requisiti minimi non si fondano più sul possesso di un titolo di studio oggettivamente verificabile. Nella circostanza è indispensabile accertare un'esperienza nel settore facendo riferimento alcurriculum del soggetto ed operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.

Le deroghe al requisito della specializzazione universitaria, introdotte dal d.l. 112/2008, erano, coerentemente con la natura delle disposizioni speciali, un numerus clausus.

Sull'onda di istanze funzionali ed organizzative di settori peculiari della pubblica amministrazione, il legislatore, con il comma 2, dell'art. 22, della legge n. 69 del 2009, ha ritenuto di ampliare la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni pubbliche, si può fare a meno della specializzazione universitaria.

In particolare la norma ora si struttura distinguendo ipotesi legate allo svolgimento di attività, da ipotesi legate allo svolgimento di servizi. Si conferma la tassatività dell'elenco.

Sulla base delle novità introdotte dalla legge 69/2009, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

a)      per attività che debbano essere svolte [1]… con soggetti che operino nel campo[2] … dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca;

b)      per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'ampliamento delle fattispecie derogatorie non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle amministrazioni pubbliche. Il legislatore si premura, infatti, di sottolineare che le nuove disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In tutti i casi di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa resta fermo il rispetto degli altri vincoli procedurali e dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, nonché dalla normativa prevista per alcuni specifici settori.

Come già evidenziato rimane ferma, altresì, la necessità di accertare la maturata esperienza nel campo che, per le fattispecie per le quali si prescinde dalla specializzazione universitaria, presupporrebbe la preventiva individuazione di parametri sostanziali che facciano  da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto di esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia.

A maggior garanzia di quanto sopra soccorrono, inoltre, i vincoli di pubblicità e di controllo in materia di conferimento di incarichi individuali previsti dalla normativa vigente, letti nel più ampio contesto di trasparenza dell'azione amministrativa e di controllo sociale su di essa, quali valori fondamentali dell'ordinamento giuridico, rafforzati dal d.lgs 150/2009 ed in particolare dall'art.11.

Il Capo Dipartimento

Antonio Naddeo

La stretta connessione tra la scelta dei servizi istituzionali che devono essere assolutamente assicurati e la conseguente necessità del ricorso a professionalità esterne nel caso di carenza di personale interno, spiega la ratio della previsione dell'adozione del programma delle collaborazioni autonome e delle consulenze da parte del Consiglio Comunale.