Politica

Per la Tares è illegittima la procedura. I consiglieri insorgono

Stampa

GALATONE - Istanza di totale annullamento in autotutela della Delibera di Giunta Comunale n° 107 del 22 aprile e di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti. Ecco la nota dei consiglieri comunali Caterina Dorato, Biagio Gatto, Cosimo Casilli, Roberto Bove, Franco Miceli e Giovanni Tundo.

I sottoscritti Consiglieri Comunali, Caterina Dorato, Biagio Gatto, Cosimo Casilli, Roberto Bove, Franco Miceli e Giovanni Tundo, formulano la presente istanza ed espongono quanto segue:

************************

Con la delibera n. 107 del 22.04.2013 avente ad oggetto”Art. 10, comma 2, D.L. 35/2013 – Adempimenti” la Giunta Comunale ha deliberato la rate di acconto, le relative scadenze e gli importi TARES, applicando per il calcolo della percentuale di acconto, le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU ( comprese addizionali ex-eca, maggiorazione e tributo provinciale);

VISTO

l’art. 14 comma 46 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/11 il quale dispone espressamente che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.”

VISTO

la circolare n. 1/DF/2013 Ministero Economia e Finanze la quale precisa in merito alle addizionali che “gli importi relativi alla predetta addizionale non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012”

RILEVATO

che per il calcolo della percentuale di acconto, sia la delibera n. 107 del 22.04.2013 che l’Ufficio ha tenuto conto delle tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TARSU comprese le addizionali ex-eca e maggiorazione che risultano essere abrogate dall’art. 14 comma 46 D.L. 201/2011 a decorrere dal 1° gennaio 2013

RITENUTA

illegittima la procedura seguita dall’A.C. per il calcolo degli acconti TARES anno 2013 atteso che NON POTEVANO ESSERE ADDEBITATI GLI IMPORTI ADDIZIONALE EX/ECA NEMMENO NELLE RATE DI ACCONTO, ANCHE SE EMESSE SULLA BASE DELLA TARSU 2012

VISTO ALTRESI’

l’art. 14 comma 22 del DL 201/2011 il quale dispone espressamente che “Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: …. (OMISSIS)
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo”

VISTO

la circolare n. 1/DF/2013 Ministero Economia e Finanze che precisa “la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero di rate rientra nell’ambito delle competenze attribuite al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.14 comma.22 lett.e) del D.L. 201/2011”

RILEVATO

che la delibera indicata in epigrafe non è stata approvata dal Consiglio Comunale (come prescritto dalla legge) ma dalla Giunta Comunale

RITENUTA

illegittima, anche il profilo della competenza, la delibera indicata in epigrafe

*************

per tutto quanto innanzi esposto e con riserva, occorrendo, di ampliare ed integrare, i sottoscritti consiglieri

CHIEDONO

alle Autorità, Dirigenti e Organi in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, di attivare i necessari procedimenti amministrativi onde conseguire il totale annullamento in autotutela, della delibera di G.C. n° 107 del 22.04.2013, dei relativi avvisi di pagamento, nonché di tutti gli atti connessi presupposti e consequenziali.

Si resta in attesa di conoscere le iniziative adottate dai rispettivi destinatari della presente, riservano all’esito, lo svolgimento di ulteriori azioni a tutela delle fede pubblica e degli interessi dei cittadini.

La presente istanza riveste i caratteri dell’urgenza vista la scadenza della prima rata fissata per il 31 maggio 2013