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Non buttate i vostri soldi, gli speculatori sono in agguato: Maurizio Leuzzi, assessore all'Urbanistica, sgombra il campo dalla confusione sul Piano delle coste

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NARDO' - Intervengo sulla questione solo per fornire alcune precisazioni, e nella speranza di evitare, su un argomento delicato quale il Piano Comunale delle Coste, ulteriori speculazioni che spesso sortiscono l’unico effetto di alimentare false aspettative e generare inutili e dispendiosi contenziosi.

 

E’ bene innanzitutto chiarire che, con la sentenza di cui si discute, il TAR ha annullato un provvedimento di diniego per specifici motivi che attengono al singolo caso esaminato, e cioè un diniego di concessione adottato dal Comune di Manduria il quale, per una non corretta interpretazione dell’art. 17 L.R. 17/06 e delle disposizioni del Piano Regionale delle Coste, ha omesso qualsiasi verifica circa la concedibilità o meno di un’area richiesta in concessione in mancanza del PCC.

L’esito di quel ricorso non può quindi che fare stato solo in giudizi in cui il provvedimento impugnato sia viziato dai medesimi motivi di ricorso.

Diversa e ben più rilevante è invece la portata di un altro principio che nella stessa sentenza il TAR ha esplicitato.

Il Tribunale ha infatti chiarito che le Amm.ni le quali non hanno ancora concluso l’iter di approvazione del Piano Comunale delle Coste (come il Comune di Nardò) possono ugualmente prevedere le aree concedibili nel rispetto delle condizioni previste dal PRC, e quindi esaminare le eventuali istanze di concessione che dovessero pervenire.

Ma ciò non vuol dire affatto che la P.A. sia costretta (come invece si è lasciato intendere in alcuni articoli di stampa o con dichiarazioni superficiali di chi è intervenuto sull’argomento) a subire alcunché, o a dover per questo accogliere necessariamente le richieste presentate.

Anzi, l’eventuale esame di dette richieste non potrà non tener conto del lavoro nel frattempo svolto e degli orientamenti assunti dall’Amm.ne Comunale.

E d’altra parte non deve neppure dimenticarsi che anche nel caso in cui una determinata istanza dovesse riguardare un sito ricompreso tra le aree concedibili ai sensi del PRC, o magari già individuato negli atti del procedimento del PCC, l’assegnazione potrebbe avvenire solo dopo la valutazione di tutte le ulteriori domande che dovessero successivamente pervenire per lo stesso sito.

In conclusione, ciò che veramente rileva, è che il TAR da un lato ha chiarito che la previsione di aree concedibili da parte della P.A. potrà anche avvenire prima dell’adozione del PCC mediante un’attività provvedimentale avente il contenuto minimo necessario (indipendentemente dal nomen iuris utilizzato), mentre dall’altro ha evidenziato che la finalità da perseguire è proprio quella di contemperare l’interesse della P.A. ad effettuare la pianificazione del territorio salvaguardando la propria programmazione, con quello del privato a non veder sacrificato il diritto di iniziativa economica tutelato dalla costituzione.