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REAL POLITIK - Beni confiscati alla mafia. Una deliberazione utile per ottenerli e gestirli, nel segno della legalità

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NARDO' - Ricordate QUESTO articolo sull'incontro tra il sindaco Risi e l'europarlamentare Rita Borsellino? Il consigliere comunale dell'Idv, Daniele Piccione, lancia una proposta fattiva e sicuramente condivisibile.

Oggetto: Proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di autonomia del C.C.

Il sottoscritto Piccione Daniele Consigliere Comunale,

ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 del regolamento di Autonomia Organizzativa del Comune di Nardò, con la quale i Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare mozioni consistenti in una Proposta di Deliberazione concernenti materie di competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, propone all’intero Consiglio Comunale la bozza di un regolamento per “l’Affidamento in concessione a favore dei soggetti Pubblici e privati di beni confiscati dalla mafia”

Vista la proposta di modifica n. 2.3000 testo 3 al DDL 1790, approvato dal Senato il 13 novembre 2009, in particolare l’Articolo 2, comma 18-sexiesvicies che prevede l’introduzione della possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie, così come modificato nel testo Camera (atto camerale 3936 emendamento 2.1877, art. 2 comma 33 bis;

Visto l’elevato rischio che in tutti i territori ad alta infiltrazione mafiosa la vendita di un bene confiscato non significhi altro che una nuova possibilità di acquisto da parte dei procedenti proprietari;

Considerata la necessità di incrementare gli sforzi nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie che operano nel territorio del nostro paese; e l’importanza di sottrarre in maniera definitiva e certa alle organizzazioni criminali gli ingenti patrimoni accumulati grazie alle attività illecite;

Considerato che la previsione dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie ha comportato l’utilizzo degli immobili per farne scuole, comunità per anziani, caserme, centri giovanili permettendo la nascita nel mezzogiorno di cooperative sociali che hanno trovato un lavoro onesto coltivando i terreni confiscati ai boss;

Considerato altresì che la confisca e l’uso sociale dei beni confiscati sono strumenti fondamentali per indebolire le mafie sia perché la criminalità e le mafie, impoveriti delle loro ricchezze, perdono anche il loro potere di intimidazione e controllo del territorio sia perché con l’utilizzo di detti beni da parte dello stato si va ad aumentare ed accrescere la credibilità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella democrazia degli enti locali;

Tutto quanto premesso si esprime

- la propria preoccupazione che l’introduzione di tale norma possa essere fonte di assoluta incertezza nell’utilizzo dei beni confiscati ed essere quindi un elemento di indebolimento nella lotta alla criminalità organizzata;

- condivisione nella richiesta dell’associazione Libera, di Avviso Pubblico e dei familiari delle vittime delle mafie di normative efficaci e scelte concrete capaci di potenziare l’attività di coloro che quotidianamente sono impegnati nella lotta alle mafie.

- il proprio auspicio perché il Parlamento sappia trovare le modalità con cui sostenere e facilitare la trasformazione dei beni confiscati, come oggi, faticosamente, sta avvenendo grazie all’applicazione della legge 109/96, in segni tangibili di legalità e giustizia.

Si allega alla presente proposta di deliberazione  

                                   Il Consigliere Comunale

                                                                                                   Daniele Piccione                                                                

                                                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di deliberazione

 

 

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI

SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Vista la legge del 7 marzo 1996, n. 109 ”Disposizioni in materia di gestione di beni sequestrati o confiscati” e l’Articolo 2-undecies – Comma 2 della Legge 575/65 in materia di “Disposizioni contro la mafia”, che escludono la possibilità di vendita dei beni confiscati prevedendone l’esclusivo utilizzo a fini sociali direttamente da parte dello Stato o di soggetti del terzo settore;

Vista la modifica n. 2.3000 testo 3 al DDL 1790 per la finanziaria 2010, e in particolare l’Articolo 2, comma 18-sexiesvicies che prevede l’introduzione della possibilità di vendita dei beni confiscati alle mafie, così come modificato nel testo Camera (atto camerale 3936 emendamento 2.1877, art. 2 comma 33 bis;

 

Visto l’elevato rischio che in tutti i territori ad alta infiltrazione mafiosa la vendita di un bene confiscato non significhi altro che una nuova possibilità di acquisto da parte dei procedenti proprietari;

Vista la necessità di incrementare gli sforzi nella lotta alla criminalità organizzata e alle mafie che operano nel territorio del nostro paese;

Vista l’importanza di sottrarre in maniera definitiva e certa alle organizzazioni criminali gli ingenti patrimoni accumulati grazie alle attività illecite;

Considerato che la previsione dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie ha comportato l’utilizzo degli immobili per farne scuole, comunità per anziani, caserme, centri giovanili permettendo la nascita nel mezzogiorno di cooperative sociali che hanno trovato un lavoro onesto coltivando i terreni confiscati ai boss;

Considerato altresì che la confisca e l’uso sociale dei beni confiscati sono strumenti fondamentali per indebolire le mafie sia perché la criminalità e le mafie, impoveriti delle loro ricchezze, perdono anche il loro potere di intimidazione e controllo del territorio sia perché con l’utilizzo di detti beni da parte dello stato si va ad aumentare ed accrescere la credibilità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella democrazia degli enti locali;

Esprime la propria preoccupazione che l’introduzione di tale norma possa essere fonte di assoluta incertezza nell’utilizzo dei beni confiscati ed essere quindi un elemento di indebolimento nella lotta alla criminalità organizzata;

Condivide la richiesta dell’associazione Libera, di Avviso Pubblico e dei familiari delle vittime delle mafie di normative efficaci e scelte concrete capaci di potenziare l’attività di coloro che quotidianamente sono impegnati nella lotta alle mafie. Scrive Don Luigi Ciotti, Presidente dell’Associazione Libera e Gruppo Abele: “ Tredici anni fa, oltre un milione di cittadini firmarono la petizione che chiedeva al Parlamento di approvare la legge per l'uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Un appello raccolto da tutte le forze politiche, che votarono all'unanimità le legge 109/96. Si coronava, così, il sogno di chi, a cominciare da Pio La Torre, aveva pagato con la propria vita l'impegno per sottrarre le ricchezze accumulate illegittimamente dai clan.Oggi quell’'impegno rischia di essere tradito. Un emendamento introdotto in Senato alla legge finanziaria, infatti, prevede la vendita dei beni confiscati che non si riescono a destinare entro tre o sei mesi. E' facile immaginare, grazie alle note capacità delle organizzazioni mafiose di mascherare la loro presenza, chi si farà avanti per comprare ville, case e terreni appartenuti ai boss e che rappresentavano altrettanti simboli del loro potere, costruito con la violenza, il sangue, i soprusi, fino all'intervento dello Stato.La vendita di quei beni significherà una cosa soltanto: che lo Stato si arrende di fronte alle difficoltà del loro pieno ed effettivo riutilizzo sociale, come prevede la legge. E il ritorno di quei beni nelle disponibilità dei clan a cui erano stati sottratti, grazie al lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, avrà un effetto dirompente sulla stessa credibilità delle istituzioni.Per queste ragioni chiediamo al governo e al Parlamento di ripensarci e di ritirare l'emendamento sulla vendita dei beni confiscati.
Si rafforzi, piuttosto, l'azione di chi indaga per individuare le ricchezze dei clan. S'introducano norme che facilitano il riutilizzo sociale dei beni e venga data concreta attuazione alla norma che stabilisce la confisca di beni ai corrotti. E vengano destinate innanzitutto ai familiari delle vittime di mafia e ai testimoni di giustizia i soldi e le risorse finanziarie sottratte alle mafie. Ma non vendiamo quei beni confiscati che rappresentano il segno del riscatto di un’Italia civile, onesta e coraggiosa. Perché quei beni sono davvero tutti "cosa nostra".

 

Esprime quindi il proprio auspicio perché il Parlamento sappia trovare le modalità con cui sostenere e facilitare la trasformazione dei beni confiscati, come oggi, faticosamente, sta avvenendo grazie all’applicazione della legge 109/96, in segni tangibili di legalità e giustizia.

Tutto quanto premesso esaminata l’allegata bozza di “Regolamento, formante parte integrante e sostanziale del presente verbale;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. di condividere la posizione di contrarietà assunta dall’Associazione “Avviso Pubblico” – Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie nei confronti della norma approvata dal parlamento che prevede la possibilità di vendere i beni confiscati ai mafiosi;

2. di chiedere al Governo di ritirare la norma che rende possibile la vendita dei beni confiscati;

3. di approvare conseguentemente il Regolamento e suoi allegati, per l’affidamento in Concessione a favore dei soggetti Pubblici e Privati dei beni confiscati alla mafia, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. incaricare dell’esecuzione il Settore I° per quanto di sua competenza.

 

 

 

 

 

ALLEG: “A”

COMUNE DI NARDO’

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° ______del________

in vigore dal _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO

 

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Elenco dei beni disponibili

Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente

Art. 5 Criteri e procedimento di assegnazione

Art. 6 Composizione della Commissione

Art. 7 Obblighi del concessionario

Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

Art. 9 Cessione del bene e del contratto

Art. 10 Controlli

Art. 11 Potere sanzionatorio

Art. 12 Azione risarcitoria

Art. 13 Pubblicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.1

- OGGETTO -

            II presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, commi 201e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati).

            Il comma 201 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

            Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l’immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l’ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste.

            Se entro un anno dal trasferimento l’ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi.

            Saranno oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

 

ART. 2

- FINALITA’ -

            La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

 

ART. 3

- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

            Presso l’ufficio competente del Comune di Nardò, è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi.

            Tutti i beni censiti nell' elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione.

 

ART. 4

- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO

COMPETENTE -

            I beni sono concessi con provvedimento del Dirigente del Settore, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico.

            Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale perché approvi ed individui i soggetti a cui assegnare i Beni.

            La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente del Settore, dei beni avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

            I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Dirigente del Settore che sarà stipulato dopo l'atto di concessione.

            Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito. Oppure a titolo oneroso.

            Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc… dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc… dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

 

ART. 5

- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

            La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'alt. 3 comma 1 del presente Regolamento, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

            La richiesta deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di Nardò Ufficio Protocollo Generale .

            In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Segretario Generale dell'Ente, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi dal 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati). Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa. Si privilegerà, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

            Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario la pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati ed ai quali è attribuito un punteggio come da avviso pubblico, che si unisce al presente in allegato per costituirne pare integrante e sostanziale.

 

ART. 6

– COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE –

            La Commissione che aggiudicherà i beni confiscati sarà così composta:

– Segretario Generale;

– Dirigente Settore Economico Finanziario e Patrimonio;

– Dirigente Settore titolare del Servizio LL.PP.;

– Dirigente Settore quale titolare dei Servizi Sociali e di Assistenza alla persona.

 

ART. 7

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

            Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

  1. a)l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
  2. b)l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell’attività svolta, con scadenza annuale.
  3. c)l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile;

c1) l’obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni

     che hanno un valore economico significativo;

  1. d)l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
  2. e)e)l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
  3. f)l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
  4. g)l' obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
  5. h)l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
  6. i)l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
  7. j)l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
  8. k)l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
  9. l)l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Nardò in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Nardò;
  10. m)l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Nardò in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Nardò;
  11. n)l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d’uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l’amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l’amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
  12. o)l’obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

 

ART. 8

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -

            La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 9 (nove) ed è rinnovabile, per un altrettanto stesso periodo, salvo una diversa valutazione necessaria per il raggiungimento dello scopo.

            L’Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno 1 anno, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

 

            La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Comune di Nardò almeno sei mesi prima della scadenza normale, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

 

            Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

 

ART. 9

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

            II concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione ne cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione ne funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione.

            Perfezionata la concessione, il Dirigente del Settore ne darà notizia al Prefetto, al Dirigente della Polizia di Stato, ai comandanti della Compagnia dei Carabinieri e della Finanza, all’Ispettorato del Lavoro e ad ogni altro ente o ufficio pubblico competente ad effettuare i controlli.

 

 

ART. 10

- CONTROLLI -

            E' rimesso al “Responsabile dell’Ufficio peri beni confiscati”, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell’immagine del Comune di Nardò.

            Il Responsabile dell’Ufficio peri beni confiscati verifica almeno annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni.

            Il Responsabile dell’Ufficio per i beni confiscati può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell’affidamento in relazione alle previsioni dello Statuto del Comune di Nardò.

Ha anche facoltà di ispezione il Sindaco o un suo delegato.

 

ART. 11

- POTERE SANZIONATORIO -

            La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell’ente concedente.

            La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

  1. a)qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  2. b)qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
  3. c)qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
  4. d)qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell’Ufficio peri beni confiscati , che ne curerà l'istruttoria;
  5. e)qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
  6. f)qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
  7. g)qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

 

ART. 12

- AZIONE RISARCITORIA -

            La violazione di uno degli articoli 8, 9 e 10 comporta a seguito della decorrenza dell’affidamento e dell’esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all’Ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Nardò.

            L’azione risarcitoria è obbligatoria per l’Amministrazione Comunale di Nardò.

Il concessionario che, al di là dell’ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà sino a sentenza definitiva presentare al Comune di Nardò, altre richieste di affidamento o concessione.

 

ART. 13

- PUBBLICAZIONE -

            Il presente regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

            Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet ed inviato ad “Avviso Pubblico”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL.”B”

COMUNE DI NARDO’

PROVINCIA DI LECCE

AVVISO PUBBLICO

 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI NARDO’

 

Oggetto del presente avviso è la procedura, rivolta a forme associative in possesso dei requisiti di legge cui concedere in uso i beni immobili, confiscati alla mafia e assegnati al Comune di Nardò che rientrano nel suo patrimonio indisponibile e non utilizzati per fini istituzionali.

Tali beni, attualmente non utilizzati per finalità istituzionali, sono espressamente elencati nell'allegato “D” che di seguito, per brevità, nel presente avviso saranno denominati più semplicemente "beni".

La procedura è finalizzata all’individuazione di soggetti in forma associativa a cui concedere i beni, a titolo gratuito e/o oneroso, con atto di concessione amministrativa.

In conformità all’art. 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 575/65, così come integrata dalla legge 109/96 e della Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 Dicembre 2006, N. 296) che reca:

Articolo 1, commi 201 - 202 ( disposizioni relative a beni confiscati)

-       Il comma 201 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse;

-       Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l’immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l’ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste;

possono avanzare richiesta di concessione i seguenti soggetti: comunità, enti, associazioni culturali, di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 che manifestano il proprio interesse.

Non saranno esaminate e valutate le istanze provenienti da soggetti che non rientrino nelle categorie suddette.

Qualora vi siano soggetti, interessati alla concessione di uno o più beni di cui all'allegato elenco, dovranno essere presentate singole istanze per ciascun bene che intendono ottenere in concessione, apposita richiesta scritta per ottenerne la relativa assegnazione.

La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata all'Ufficio comunale Beni confiscati alla mafia del Comune di Nardò, da presentarsi al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre il _____________

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

La richiesta, pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'Ente richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:

  1. 1)a1) Per Enti, associazioni,Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale.

a2) Per le Cooperative Sociali:

l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;

a3) Per le organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e s.m.i.:

l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla legge regionale 22/96;

a4) Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n.309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.

  1. 2)Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'Ente:
    1. a)non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
    2. b)si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
    3. c)si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. L.vo n. 626/94 e successive modificazioni;
    4. d)di essere a conoscenza dei luoghi o immobili dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività di Progetto;
    5. e)si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività.
    6. 3)II Progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato o competente, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo cronogramma.
    7. 4)Una relazione analitica descrittiva delle eventuali attività già svolte dall'Ente su beni confiscati alla mafia.
    8. 5)Una relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare tramite il progetto sul bene.

-       In riferimento ai punti 3 e 4 è necessario indicare in ciascuna relazione:

  • Tipologia di servizio e destinatari;
  • Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro).

-       Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento:

  • Numero totale di mesi di gestione;
  • Eventuali estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche.
  1. 6)L'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente.
  2. 7)L'elenco nominativo e aggiornato delle professionalità e del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività di Progetto sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla selezione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del ____/____/_____ entro le ore 12.00 all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Nardò (LE). E’ altresì facoltà dei richiedenti la consegna entro la data e l’ora indicate a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà essere consegnato allo stesso indirizzo di cui sopra dalle ore 9,00 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo escluso il Sabato e dalle ore 8,30 alle ore 9,00 del giorno della selezione.

II plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:

"Richiesta concessione bene confiscato alla mafia sito in_________________________________

_____________________________________________________- Nardò”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a sua volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "A - Documentazione" e "B – Offerta progetto".

Nella busta "A - Documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso.

Nella busta "B - Offerta Progetto" devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), del presente avviso.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione.

La Commissione è composta dal Segretario Generale dell'Ente e dai Dirigenti dei Settori

xxxxxxx

 

Le funzioni di segretario saranno svolte preferibilmente da personale del COMUNE all’uopo individuato tra i funzionari tecnici o amministrativi dal Presidente della Commissione.

La Commissione, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate. Le proposte devono rispondere all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e devono essere, altresì, finalizzate, esclusivamente, al miglioramento ed allo sviluppo dei beni conformemente alle prescrizioni del relativo decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione ' Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati.

L’Amministrazione terrà conto, altresì, della struttura e della condizione organizzativa ed economica, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente con riferimento all'attività per lo svolgimento della quale, viene richiesta l'assegnazione del bene. L’esperienza richiesta e valutata è quella dell'ultimo triennio anche in materia di eventuale gestione di beni confiscati. In considerazione della natura di alcuni beni, qualora sia possibile, sarà considerato l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Per l'individuazione del concessionario si procederà con una valutazione comparativa ricorrendo a criteri comprensivi di una pluralità di elementi atti a verificare la capacità tecnica, organizzativa ed economica, nonché la qualità complessiva del Progetto di utilizzo del bene.

A ciò sarà attribuito il seguente punteggio:

  • Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime, per la quale sarà attribuito 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18. Le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;
  • Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici per la quale saranno attribuiti 4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di punti 10. Le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;
  • Capacità organizzativa relativamente all'assetto dell'Ente e al personale che intende impiegare nell'attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di punti 12;
  • Qualità complessiva dell'ipotesi progettuale presentata per un massimo di punti 50.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ed efficace per l’Amministrazione pubblica (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 50 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della Commissione.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA

La Commissione, nel giorno fissato per la selezione, procederà in seduta pubblica, all'esame della documentazione prodotta dai soggetti interessati all’assegnazione del bene.

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla verifica della documentazione prodotta con autocertificazione, pertanto la Commissione di selezione, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa.

Procederà con apposito sorteggio, oppure secondo criteri discrezionali, ad individuare i soggetti nei cui confronti si procederà alla verifica.

La Commissione procederà, in un secondo tempo, dopo avere esaurito la verifica, in forma riservata, attraverso i tecnici che la costituiscono alla valutazione delle offerte-progetto. Esaurita la fase della valutazione tecnica, la Commissione di selezione, dopo l'attribuzione dei singoli punteggi, procederà immediatamente alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti; quindi, procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria ed alla affissione in luogo pubblico presso la sede centrale del Comune.

Il bene sarà assegnato in concessione al soggetto a cui sarà attribuito il massimo punteggio.

La Commissione richiederà all'Ente, che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione, la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.

E' data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi.

Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della selezione la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla selezione pubblica.

Il bene è affidato in via definitiva con provvedimento concessorio dal Responsabile del Settore su proposta della Commissione secondo le risultanze della selezione pubblica di cui avrà preso atto la Giunta municipale con apposita deliberazione.

La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie, anche riservate, in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e delle professionalità e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare nel bene.

L'Amministrazione comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all'interesse pubblico o non sia coerente con i programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di contrasto della mafia e della criminalità organizzata.

Le spese della concessione-contratto sono a carico dell'Ente o associazione che lo abbia avuto in concessione. La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di selezione pubblica.

L' Amministrazione comunale si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorre la necessità, la riapertura dei termini per la procedura e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

 

A chi rivolgersi:

E' possibile consultare l'Elenco dei beni disponibili da concedere, con l'indicazione della specifica destinazione, presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Nardò (Le) sito in Piazza C. Battisti 3.

Per ulteriori chiarimenti, i soggetti interessati, possono rivolgersi al Responsabile del procedimento identificato nel Dirigente pro-tempore, presso il cui ufficio si possono ritirare oltre l'elenco dei beni concedibili, anche il capitolato e lo schema di richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. “C”

(modello)

In carta semplice

AL COMUNE DI NARDO’

PROVINCIA DI LECCE

 

DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E SITI NELCOMUNE DI NARDO’.

 

II sottoscritto __________________________________________________________________________

 

nato a ________________________________ Prov.____________ il ________________________

 

residente in ______________________________________________ Prov. ___________________

 

via _____________________________________________________________________ n______

 

Codice Fiscale ___________________________________ in qualità di legale rappresentante

 

dell'Ente_____________________________________________________________________

 

con sede in_______________________________________________________________________

 

Codice Fiscale/ Partita IVA__________________________________________________________

 

RICHIEDE

La concessione in uso del bene confiscato alla mafia, inserito nel patrimonio indisponibile del Comune di Nardò ubicato in

Via/Piazza/C.da___________________________________________________________________

 

di estensione di mq ___________ e identificato catastalmente come segue:

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

al fine di realizzare le attività come da Progetto, relazioni e documentazione allegati alla presente istanza. All'uopo, il sottoscritto

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° XXXXX del .

SI IMPEGNA

a rispettare nelle attività di uso del bene e di Progetto le finalità di cui alla propria proposta, conformi alle prescrizioni del decreto di assegnazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i Servizi Immobiliari - Direzione Gestione Beni Confiscati nonché alle finalità della legge 109/96.

 

 

ALLEGA

1) - L'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale (per Enti, Comunità, Associazioni non lucrative riconosciute e non).

- L'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione 1) Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (per le Cooperative Sociali);

- L'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla legge regionale 22/96 (per le organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266 e successive modificazioni);

- L'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato (per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n.309).

 

2) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che l'Ente:

  1. a)non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
  2. b)si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, te condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
  3. c)si obbliga a osservare le nonne in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. L.vo n. 626/94 e successive modificazioni;
  4. d)di essere a conoscenza dei luoghi e/o immobili dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;
  5. e)si obbliga a comunicare immediatamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o delle professionalità e del personale da impiegare nell'attività di Progetto.

3) Progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto ed anche sottoscritto ove previsto per legge da tecnico specializzato o competente, con allegata relazione descrittiva delle attività di Progetto che si intendono realizzare e relativo cronogramma;

4) Relazione analitica descrittiva delle eventuali attività svolte su beni confiscati alla mafia.

5) Relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene.

6) L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;

7) L'elenco nominativo delle professionalità e del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati;

 

Firma del Richiedente

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