NARDO' - Sporcano. E si moltiplicano come i gremlins. Ecco il perché di questa ordinanza del sindaco che riguarda il perimetro dell'ospedale.
PREMESSO:
che con nota PEC del 01/10/2015, acquisita al prot. Gen. al N° 0038104 del 01/10/2015, il Sig.
Spagnolo Libero Antonio, presidente dell’associazione “Falconieri del Salento”, con sede in
Cutrofiano, Via Venezia N°15a, P.I. 04572610758 ha comunicato che con
verbale di gara Bando
128752 (30 Settembre 2015) l'
asl Lecce, ha affidato a Falconieri del Salento l’esecuzione del
progetto di allontanamento volatili presso i presidi ospedalieri: ex “Vito Fazzi- Libertini” - Lecce,
Nardò, Galatina, Gallipoli, San Cesario ed a nome dell’associazione “Falconieri del Salento”,ha
chiesto al Comune di Nardò di procedere alla emissione di apposita ordinanza, volta al
contenimento delle popolazioni di colombi presenti sul presidio ospedaliero di Nardò;
che l’art 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 ” istituzione dei servizio sanitario nazionale” che
assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di
provvedimenti a salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
- che pervengono delle segnalazioni e lamentele a questa Amministrazione comunale, concernenti
disagi e danni che i piccioni arrecano agli edifici pubblici e privati;
che la presenza dei piccioni presenti allo stato libero nel territorio in ambito urbano, ha assunto
proporzioni tali da costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di
trasmissione all’uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici
pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché di decoro urbano in relazione ad
insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni, aumentando, di fatto, in modo
innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può
arrecare seri danni alla collettività;
CONSIDERATO
che l’alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche
da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con
l’ecosistema urbano; che il loro numero è in costante aumento per le particolari condizioni
favorevoli, come ad esempio per la mancanza di predatori, elevata prolificità e notevole possibilità
di accesso, per la nidificazione, ai luoghi come campanili, sottotetti, cornicioni ecc; il grave
pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all’ambiente urbano, con costi
gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati; i rilevanti
problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario, determinano dalle deiezioni dei piccioni e
dalle carcasse degli stessi presenti su edifici private, con affaccio su marciapiedi, aree pubbliche,
così come evidenziato dalle segnalazioni di diversi cittadini e dei competenti Uffici comunali. In
particolare l’evidente presenza di detti volatili presso l'ex presidio ospedaliero, zona in cui deve
assolutamente essere evitato qualsiasi rischio biologico, vista la presenza di persone
immunodepresse e a cui, il contatto con i patogeni trasportati dai colombi, potrebbe avere delle
ripercussioni negative di grande entità. Per tale motivo infatti, l’asl Lecce ha affidato il compito di
allontanare l’avifauna infestante a Falconieri del Salento.
RAVVISATA
la necessità e l’urgenza di predisporre misure cautelari tese ad una prima azione di
contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano al fine di eliminare il pericolo di
trasmissione di malattie infettive, di degrado degli edifici pubblici , privati e dei monumenti, nonchè
la protezione di detti animali dalle esche avvelenate abbandonate da ignoti;
VISTI:
l’art 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 ” istituzione dei servizio sanitario nazionale” che assegna al
Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per la emanazione di provvedimenti a
salvaguardia dell’ambiente e la tutela della salute pubblica;
il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;
l’art 50 del D.LGS 18/08/2000 n. 267 e succ. m. e i. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
VIETA
a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati
presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo
pubblico granaglie, scarti e avanzi alimentari;
ORDINA
ai proprietari di edifici situati nell’ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli
amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti
alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di provvedere, a propria cura e spese e nel più
breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i
piccioni abbiano nidificato e depositato guano; di provvedere, mediante apposizione di griglie o
reti, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni
possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo di nidificazione;
AUTORIZZA
l’associazione “Falconieri del Salento”, con sede in Cutrofiano, Via Venezia N°15a, P.I.
04572610758, incaricata del servizio di allontanamento volatili dall'Asl Lecce per l'area dell'ex
presidio ospedaliero di Nardò di effettuare un periodo di controllo dei colombi urbani, da eseguire
presso la ex struttura ospedaliera di Nardò, che preveda periodici interventi di cattura, spostamento
in voliere idonee, ai fini del contenimento della popolazione dei piccioni liberi.
INCARICA
Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza e controllo per l’applicazione della presente
ordinanza evidenziando che i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00.
AVVERTE
che per segnalare problematiche igieniche, dovute alla presenza di piccioni, è a disposizione il
personale comunale presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
che in caso di inadempimento il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento
sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione ( L. 6/12/1971 n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione
(DPR 24/11/1971 n.1199).
Lì 21/01/2016
il Sindaco
f.to Avv. Marcello RISI
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno
21/01/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 21/01/2016
















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