NARDO' - "Bene ha fatto il Sindaco a ritirare il bando di gara per la gestione quinquennale dei servizi di allestimento e gestione degli spazi espositivi della Masseria Torre Nova e della Casa del Capitano nel Parco naturale regionale di Portoselvaggio - Palude del Capitano, comprese le attività di educazione ambientale e fruizione turistica sostenibile".
In data 28/03/2013 il Dott. Melissano, responsabile del Servizio foreste di Lecce, aveva scritto all'Ingegnere Giordano, Dirigente del Servizio regionale foreste, sollevando notevoli contrarietà in merito al bando in questione. In data 15/03/2013, l'Ing. Giordano scrive al Sindaco di Nardò una lettera, con la quale, confermando le eccezioni sollevate dal Dott. Melissano, chiede urgenti chiarimenti sull'argomento. Il sottoscritto, nella veste di vice Presidente della Commissione Ambiente, parchi e sviluppo del territorio, aveva, in un articolo di stampa di qualche settimana fa, definito il bando in questione più un "vestito" che un bando limpido e trasparente. L'Assessore Maglio aveva difeso lo stesso bando e con un suo articolo dalle osservazioni fatte oltre che dal sottoscritto anche da quasi tutte le associazioni che operano nel settore ed anche da Natalizio, Maccagnano, Mellone e quasi tutti i componenti della maggioranza. Aveva assolutamente torto, in quanto da un punto di vista giuridico quel bando, poco trasparente e contorto è da ritenere illegittimo. Il requisito di capacità economico finanziaria richiesto dal bando pari ad un fatturato globale d'impresa di almeno 480.000 euro e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto di gara (turistico - educativo, almeno pari a 160.000 euro realizzati negli ultimi esercizi) sono forzature che non consentono la partecipazione a tutte le associazioni che abbiano le caratteristiche di legge. L'illegittimità la si deduce dal mancato rispetto dell'art.2 comma 1 bis del codice degli appalti, d.l n•163 del 2006 come modificato dall'art.1 comma 2 della legge n•135 del 2012 che così recita: "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese". Per quanto riguardai requisiti di capacità economico finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, ai sensi dell'art.41, le Anministrazioni debbono precisare nel bando requisiti e valori minimi degli stessi che devono essere possedui dai concorrenti, in ragione dell'art.1 comma 2 bis lettera B del d.l. 06/07/2012 n•95, nel testo integrato dalla legge di conversione del 07/08/2012 n•135, per cui sono illegittimi i criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.
Giovanni Siciliano - Consigliere Provinciale
















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