NARDO' - Una formale istanza di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace nella città di Nardò è stata inviata lo scorso il 26 aprile 2013 al Ministero di Giustizia.
Una formale istanza di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace nella città di Nardò è stata inviata lo scorso il 26 aprile 2013 dal sindaco Marcello Risi al Ministero di Giustizia.
In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare emanata dal Ministero di via Arenula , che aveva dettato istruzioni per il mantenimento degli uffici con oneri a carico degli enti locali, il Comune di Nardò ha formalmente manifestato al dicastero la volontà di mantenere l’attuale sede del Giudice di Pace , assumendo gli oneri relativi alle spese di gestione ed al personale amministrativo comunque necessario per garantire l’erogazione del servizio di giustizia.
Insieme alla formale istanza è stata allegata anche la delibera di Giunta comunale, la n. 131 del 24 aprile 2013, inerente l’assunzione degli oneri relativi al mantenimento della sede dell’ufficio del Giudice di Pace a Nardò.
Di seguito la delibera adottata lo scorso 24 aprile 2013
La Giunta comunale
“Premesso che il Consiglio dei Ministri con decreto legislativo n.156 del 07/09/2012, pubblicato in G.U. n.213 il 12/09/2012 contenente il nuovo piano di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie – uffici del Giudice di Pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14/09/2011, n.148 ha soppresso il Giudice di Pace di Nardò;
Rilevato che la soppressione dell’ufficio del Giudice di Pace di Nardò priverà i cittadini di un importante presidio di legalità determinando enormi disagi per i cittadini costringendoli a lunghi e complessi spostamenti per raggiungere la sede giudiziaria accorpante;
Considerato che l’applicazione del decreto legislativo n.156 del 07/09/2012 che sancisce l’abolizione dei Giudici di Pace anziché ricreare le condizioni per realizzare strutture efficienti, snelle ed utili all’utente, implementa strutture meno efficienti, per le eccessive dimensioni, con ulteriore aggravio delle difficoltà già in essere;
Ritenuto che la soppressione degli uffici del Giudice di Pace di Nardò determinano un grave pregiudizio all’intero territorio con creazione, mediante accorpamento di sedi sempre più lontane da quelle che sono i veri interessi e necessità del cittadino, con conseguente gravissimo nocumento per tutti i comuni interessati;
Visto il secondo comma dell’artico 3 del d.lgs. n.156/2012, secondo il quale entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della Giustizia delle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo gli Enti Locali interessati possono richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi;
Visto l’ordine del giorno approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 13/07/2012 con il quale si affermava la necessità del mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace impegnando il Sindaco a proseguire l’attività di concertazione con i Sindaci degli altri Comuni interessati;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Nardò n.357 del 12/11/2012 avente ad oggetto: ”Mantenimento della sede dell’Ufficio del giudice di Pace. Determinazioni” già trasmessa al Ministero della Giustizia, al Presidente del Tribunale di Lecce, al Presidente della Corte d’Appello ed al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce;
Considerato che questa Amministrazione Comunale per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace ha intrattenuto riunioni con i Sindaci dei Comuni di Copertino, Galatone, Leveranno e Porto Cesareo;
Che i Comuni di Copertino e Galatone, con note acquisite al protocollo di questo ente ai numeri 13007 e 12573, hanno comunicato di non poter aderire all’iniziativa promossa da questo Ente a causa della loro indisponibilità a reperire idonee risorse finanziarie e per l’impossibilità di assegnare personale amministrativo;
Che questo Ente è in attesa di conoscere le determinazioni dei Comuni di Leverano e Porto Cesareo;
Ritenuto che, comunque, l’intendimento del Comune di Nardò è quello di mantenere gli uffici del Giudice di Pace soppresso dal citato d.lgs.156/2012, con competenza territoriale sui comuni che già rientravano nel “vecchio mandamento”, dichiarandosi disponibile a farsi carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nonché di quello del personale;
Che la pianta organica resta quella indicata dal Ministero della Giustizia e precisamente:
1 funzionario giudiziario; 1 assistente giudiziario; 1 operatore giudiziario; 1 ausiliario;
Considerato che per la quantificazione dei costi può farsi riferimento all’ultimo rendiconto spese inviato al Ministero oltre alle spese del personale da assegnare il cui onere già grava sul bilancio comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
- di riaffermare la volontà di mantenere l’ufficio del Giudice di Pace ed autorizzare il pro-tempore della Città di Nardò – avv. Marcello Risi – a chiedere al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 del d.lgs. n.156/2012, il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Nardò, con la competenza territoriale vigente;
- di assumere gli oneri economici concernenti i beni mobili ed immobili e le spese per il corretto
funzionamento del servizio giudiziario;
- di assumere, altresì, gli oneri economici relativi alle spese del personale addetto all’ufficio,
restando a carico dell’amministrazione della Giustizia i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’Ente;
- di garantire una pianta organica idonea al buon funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace nei limiti delle previsioni di legge;
5 di trasmettere copia del presente atto al Ministero della Giustizia, nei cui confronti tale adempimento è da valere quale formale richiesta di mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Nardò, al Presidente del Tribunale di Lecce, al Presidente della Corte d’Appello di Lecce, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce.
















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