NARDO' - Un chiarimento ci giunge, a firma del comandante della Polizia locale, tenente colonnello Cosimo Tarantino. Questa è trasparenza e servizio al cittadino, boys. Per i giornali è importante. Altro che le rocche d'avorio dirigenziali dalle quali non trapela mai una virgola.
Preg.mo,
come già anticipato ieri per le vie brevi, con la presente per chiarire la reale dinamica operativa/giuridica del servizio di bonifica siti post – incidente stradale.
Gli enti proprietari delle strade (così come previsto dal Titolo Il del Codice della Strada e, in
particolare, dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario dell’infrastruttura stradale) sono obbligati a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica. Gli stessi enti hanno, altresì, l’obbligo di garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità, con aspirazione di liquidi inquinanti, recupero residui solidi o altri materiali, vengano effettuati oltre che nel pieno rispetto del suddetto Codice della Strada anche in aderenza ai canoni di cui al D.Lgs. 03/04/2006, nr. 152 (c.d. “Testo Unico in materia di tutela ambientale”).
Da quanto sopra, emerge chiaro che costituisce un preciso obbligo per l’ente proprietario delle strade affrontare le problematiche:
a) della gestione complessiva dei sinistri stradali, della sicurezza della circolazione e della tutela dell’ambiente, al fine di individuare la soluzione più efficiente, efficace e conveniente in relazione alle specifiche responsabilità attribuite dalla legge all’Amministrazione territoriale proprietaria o incaricata della gestione e manutenzione (ex. artt. 14 e 211 del Codice della Strada);
b) della bonifica ambientale tramite rimozione, recupero e trattamento dei veicoli e rimorchi in stato di abbandono, costituenti rifiuti speciali (ex art. 460 del D.M. 22 ottobre 1999 e D.Lgs. 03/04/2006 nr. 152);
c) del ripristino della situazione “quo ante” per i danni alle infrastrutture stradali originati da incidenti stradali, o gravi “sversamenti” o dispersione di merci/materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti bonifica del territorio, situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (Seveso).
Le note carenze di organico e le sempre crescenti difficoltà di assunzioni che attanagliano gli enti locali, rendono estremamente complicato per gli stessi la c.d. “gestione diretta” di quanto sopra.
E’ per tali ragioni che si rende oggettivamente indispensabile realizzare sinergie con Aziende che svolgano in via continuativa e professionale detta attività. Il tutto specularmente a quanto già effettuato da altre Amministrazioni territoriali e Concessionarie autostradali che già da tempo hanno ritenuto opportuno rivolgersi ad Aziende aventi operatività sull’intero territorio nazionale che - grazie alla loro struttura di tipo imprenditoriale - sono in grado di gestire la problematica complessiva degli incidenti stradali, garantendo la messa in sicurezza della viabilità, con bonifica dell’area e ripristino delle infrastrutture eventualmente danneggiate, nonché la rimozione e trattamento di veicoli abbandonati. Grazie alla specializzazione acquisita, queste Aziende riescono a ottenere dalle Compagnie di assicurazione il pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti e il ripristino dei danni alle infrastrutture stradali danneggiate, con specifico riferimento alle polizze di responsabilità civile auto (RCA) SENZA ALCUN AGGRAVIO DI SPESE E/O PREMI A CARICO DEL CITTADINO CHE, IN OGNI CASO, NON SI VEDRA’ MAI AUMENTARE LA PROPRIA CLASSE DI MERITO A CAUSA DELL’AVVENUTA BONIFICA DEL SITO INTERESSATO DALL’INCIDENTE STRADALE DA LUI STESSO CAUSATO. AL RIGUARDO, E’ IMPORTANTE RICORDARE CHE IN OSSEQUIO ALLO STORICO PRINCIPIO DEL “CHI ROMPE E/O SPORCA PAGA”, COLORO I QUALI HANNO DETERMINATO UN SINISTRO STRADALE DA CUI SONO SCATURITI SVERSAMENTI VARI SULLA STRADA (LIQUIDIOSOLIDI) O, ADDIRITTURA, DANNEGGIAMENTI DELLA SEGNALETICA STRADALE, A NORMA DI LEGGE HANNO IL PRECIPUO ONERE DI PROVVEDERE ALLA BONIFICA ED AL RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE. PER TALI ATTIVITA’ L’ASSICURATO CHE SOTTOSCRIVE LA NORMALE POLIZZA RC AUTO GIA’ PAGA UNA QUOTA PARTE DEDICATA A TALI EVENTI INDIPENDENTEMENTE DAL LORO ATTUARSI O MENO. CON TALE SERVIZIO ATTIVATO ANCHE A NARDO’, SI E’ DATA LA POSSIBILITA’ DI SFRUTTARE MATERIALMENTE TALI PROVENTI, SI RIPETE, SENZA ALCUN AGGRAVIO ULTERIORE DI SPESE PER L’ASSICURATO E ANCHE, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. OVVIAMENTE LA DITTA ESECUTRICE DEL SERVIZIO SI VEDRA’ REMUNERARE LO STESSO UNICAMENTE CON TALE PARTE DELLA R.C. AUTO.
Cordialità.
IL COMANDANTE
Cosimo Tarantino















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