PORTO CESAREO - Il sindaco e la sua giunta avevano impugnato davanti al Tar il decreto prefettizio con il quale venivano a cessare i poteri di sindaco, giunta e Consiglio. Ma il Tar ha respinto, oggi, l'istanza cautelare. Come conseguenza il commissario prefettizio Monica Perna resta in sella e ora si dovrebbe andare regolarmente al voto in primavera.
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2015, proposto da:
Salvatore Albano, Luigi Baldi, Nicola Peluso, Silvia Tarantino, Paola Cazzella, Giuseppe Tiziano Calcagnile, rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, Via Garibaldi 43;
contro
U.T.G. - Prefettura di Lecce, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi; Comune di Porto Cesareo, Commissario Prefettizio;
e con l'intervento di
ad opponendum: Giuseppe Fanizza, Francesco Zecca, Cosimo Manca, Andrea Gregorio Peluso, Massimo Bettani, Fernando Cardellicchio, Franco D'Andria, Cosimo Damiano Arnesano, rappresentati e difesi dagli avv. Adriano Tolomeo, Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, Via Guglielmo Oberdan n. 70; Giuseppe Muci, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Mastrolia, Adriano Tolomeo, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, Via Guglielmo Oberdan n. 70;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto Prefettizio n. 500/GAB del 31.12.2014, con il quale il Prefetto di Lecce ha sospeso ex art. 141, comma 7 del T.U.EE.LL. il Consiglio Comunale di Porto Cesareo per impossibilità di surroga del consigliere comunale dimessosi, contestualmente nominando il Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Porto Cesareo;
- del parere reso dal Ministero dell'Interno n. 15925/128 il 31.12.2014, ancorché non conosciuto, non comunicato e non pubblicato;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Lecce e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Pietro Quinto, Giovanni Pedone, Adriano Tolomeo, anche in sostituzione di Domenico Mastrolia;
- rilevato che i ricorrenti hanno impugnato il decreto prefettizio indicato in epigrafe finalizzato allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Cesareo ai sensi dell’art. 141 comma 1 lettera B n. 4 del d. Lgs. 267 del 2000, motivato in ragione dell’attuale presenza in seno al consiglio di 5 membri sui 12 assegnati (oltre al sindaco), con conseguente impossibilità per l’organo di disporre la regolare costituzione dell’assemblea in prima convocazione per la quale lo Statuto dell’ente prevede la presenza di almeno la metà dei consiglieri (e cioè, nel caso in esame, di 6 oltre al sindaco);
- rilevato che i ricorrenti contestano la motivazione addotta dalla Prefettura a giustificazione del provvedimento in quanto, a loro dire, si potrebbe addivenire allo scioglimento dell’organo consigliare ex art. 141 lettera B n. 4 del d. lgs. 267 del 2000 solo se i suoi membri si sono ridotti alla metà “per l’impossibilità della surroga” e ciò a prescindere dal fatto che per potersi procedere a tale surroga sia necessaria una pronuncia dell’assemblea in seconda convocazione, stante l’attuale impossibilità fisiologica di costituire l’organo in prima convocazione per l’insufficienza dei consiglieri;
- ritenuta, sulla base della sommaria cognizione propria di questa fase cautelare, detta censura priva del necessario fumus boni iuris atteso che lo Statuto comunale nel prevedere che di norma il consiglio debba deliberare nelle sedute di prima convocazione (caratterizzate dalla presenza di un maggior numero di consiglieri e quindi tali da garantire una maggiore condivisione sulle singole delibere da parte dei rappresentanti degli eletti) e solo in subordine nella composizione più ristretta di seconda convocazione, non pone alcuna distinzione in ordine all’oggetto delle decisioni da assumere in seno all’organo, sicché non si vede ragione per la quale le determinazioni attinenti alla surroga dei consiglieri dimissionari dovrebbero seguire regole diverse; peraltro, ad avviso del collegio, rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione;
- ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento;
- ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase cautelare, stanti la materia del contendere e le ragioni della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima:
- respinge l’istanza cautelare;
- compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Referendario
Jessica Bonetto, Referendario, Estensore
















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