NARDO' - Il Tar di Lecce si pronuncia sul ricorso dei dirigenti comunali che contestavano la "macrostruttura" burocratica impiantata dall'Amministrazione Mellone. Furono tre a rivolgersi alla Giustizia: Piero Formoso, Anna Maria De Benedittis e Maria Josè Castrignanò. Il primo tempo della partita si conclude in questo modo: il tribunale amministrativo dichiara che la competenza spetta al Tribunale ordinario, dichiarando così inammissibile il ricorso dinanzi al Tar per difetto di giurisdizione. Pubblichiamo una sola sentenza delle tre, perché nelle altre cambia solo il nome del ricorrente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1591 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Piero Formoso, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Paladini 50;
contro
- il Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;
nei confronti di
- Gabriele Falco;
per l’annullamento
quanto al ricorso originario:
- della delibera della G.C. di Nardò n. 286 del 27 luglio 2016, avente ad oggetto: ‘Ridefinizione macrostruttura organizzativa’;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto, e in particolare, ove occorra, della delibera di G.C. n. 316 del 18 agosto 2016 e della delibera di G.C. n. 295 del 28 luglio 2016;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2017:
- della delibera della G.C. di Nardò n. 378 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto ‘Riorganizzazione aree funzionali. Approvazione funzionigramma’ e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e in particolare, ove occorra e nei limiti dell’interesse, della D.G.C. n. 316 del 18 agosto 2016, della D.G.C. n. 295 del 28 luglio 2016 e della D.G.C. n. 286 del 27 luglio 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò.
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 24 ottobre 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti De Giorgi Cezzi e Gaballo.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’Ing. Formoso, Dirigente del Comune di Nardò già preposto alla ex Area Funzionale 2°, impugnava, con il ricorso originario: a) la Delibera n. 286 del 27 luglio 2016 con cui la Giunta Comunale di Nardò ridefiniva l’organizzazione dell’Ente, tra l’altro articolandola in sei aree funzionali; b) la Delibera di Giunta n. 295 del 28 luglio 2016, avente a oggetto l’“Utilizzo in posizione di comando dirigente Comune Francavilla F.na - Approvazione schema convenzione” (delibera destinata ad “assicurare le prestazioni dirigenziali del dirigente dott. Falco”, dipendente del Comune di Francavilla Fontana, presso l’A.C. di Nardò, a “tempo parziale e determinato”); c) la Delibera di Giunta comunale n. 316 del 18 agosto 2016, avente a oggetto la modifica del “Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi”.
- alle delibere richiamate faceva seguito il Decreto n. 38 del 24 agosto 2016, con cui il Sindaco del Comune di Nardò conferiva al dott. Falco, dal 25 agosto e per tre anni, l’incarico di Direzione e gestione dell’Area funzionale 2°, in capo alla quale, alle competenze dell’area economico-finanziaria (ex A.F. 3°), si aggiungeva il settore Welfare.
- con i proposti motivi aggiunti, infine, il ricorrente impugnava la Delibera n. 378 del 26 ottobre 2016, con cui la Giunta Comunale, dopo aver confermato l’impianto di cui alle Delibere n. 286/2016 e n. 316/2016, approvava alcune modifiche alla distribuzione delle competenze tra le varie aree funzionali.
- alla D.G.C. n. 378/2016 faceva poi seguito il Decreto sindacale n. 45 del 25 novembre 2016, di ridefinizione degli “incarichi già conferiti con il proprio precedente Decreto n. 38/2016, che deve intendersi revocato con il presente atto”.
2.- Premesso, ancora, che:
- a base del ricorso originario erano posti i seguenti profili di censura: a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 219 e 221, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità del 2016). Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 30 e 42 D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di convenzioni e di comando, in relazione ai principi di cui ai commi 219 e 221 della Legge n. 208/2015. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione falsa e sviata. Cattivo uso di potere. Sviamento. b) Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 6, D.lgs. n. 165/2001. Violazione dei principi generali in materia di organizzazione. Sviamento. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione falsa, contraddittoria e sviata sotto differente profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 D.lgs. n. 267/2000. Violazione dei criteri di cui alla D.C.C. n. 13/2012. Falsa ed erronea presupposizione e contraddittorietà manifesta. c) Violazione dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica. Violazione dell’art. 6 bis. D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1, comma 557 b) L. n. 296/2006 e dell’art. 1, co. 221 L. Stabilità 2016. Violazione e falsa applicazione della D.C.C. n. 13/2012 sotto altro profilo. d) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.lgs. n. 165/2001 sotto differente profilo. Violazione CCN Dirigenza.
- a base dei motivi aggiunti erano posti i seguenti profili di censura: e) Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione dei principi generali e delle norme in materia di organizzazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 comma 1, 5, 6 D.lgs. n. 165/2001; dell’art. 1, co. 557 b) L. n. 296/2006; dell’art. 1, co. 221 L. n. 208/2015; dell’art. 48 D.lgs. n. 267/2000. Violazione dei criteri organizzativi di competenza consiliare. Falsa ed erronea presupposizione, contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1090. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Motivazione falsa e contraddittoria. Sviamento. f) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.. Difetto assoluto di motivazione. Motivazione falsa, contraddittoria e sviata sotto differente profilo. Violazione di principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa in ordine alla provvista di dirigente esterno in presenza di professionalità interne. Sviamento sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione del principio di rotazione degli incarichi dirigenziali di cui alla legge n. 190 del 2012, in relazione all’art. 1, co. 221 L. n. 208/2015. g) Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di convenzioni e di comando, in relazione ai principi di divieto di copertura di posizioni dirigenziali senza concorso (art. 97 u.c. Cost.), di indisponibilità dei posti dirigenziali (comma 219 L. n. 208/2015) e di contenimento della spesa pubblica. Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 221, L. n. 208/2015. Violazione, e falsa applicazione artt. 30 e 42 D.lgs. n. 267/2000. Difetto assoluto di motivazione, motivazione falsa e sviata, cattivo uso di potere e sviamento sotto differente profilo. h) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.lgs. n. 165/2001 sotto differente profilo. Violazione CCN Dirigenza. i) Illegittimità derivata e autonoma.
3.- Rilevato che l’interesse al gravame era espressamente riferito alla “decisione di istituire una sesta A.F. in aggiunta alle 5 in cui si articolava la precedente macrostruttura”, alla “conseguente istituzione di una nuova posizione dirigenziale” e alla “sua provvista senza concorso, attraverso comando da altro Comune di Dirigente chiamato ad assicurare professionalità disponibili in quello di Nardò”, con “conseguente danno erariale e ingiusto demansionamento (oggi ulteriormente aggravato e in corso di contestazione dinanzi al competente G.O.)” dell’Ing. Formoso(cfr. pag. 10 del ricorso per motivi aggiunti).
4.- Considerato che gli atti gravati, tuttavia, non assumono rilievo -quanto alla causa in esame- in relazione alla loro portata sull’assetto organizzativo comunale -rispetto al quale, ove in sé considerato, il dipendente non dimostra di avere un interesse diretto, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela in quanto ricollegabile ad una sua situazione soggettiva differenziata-, ma, invece, con riguardo ai loro possibili effetti ‘derivati’ -di asserito demansionamento, e dunque effetti direttamente incidenti su posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo- prodotti sullo status giuridico e/o economico dell’Ing. Formoso quale dipendente dell’Amministrazione intimata, e, dunque, nella misura in cui le loro previsioni si siano in questa -limitata- prospettiva inverate nei decreti sindacali con cui l’A.C. conferiva/revocava a lui e ai suoi colleghi i rispettivi incarichi di direzione e gestione delle singole aree funzionali.
5.- Ritenuto che, pertanto, deve sul punto richiamarsi il condivisibile orientamento interpretativo secondo il quale, nelle ipotesi in cui <<l’atto di macro-organizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di micro-organizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell’atto di macro-organizzazione presupposto (Cass. SS.UU. ord. 8.11.2005, n. 21592; Cons. St., V, 15.2.2010, n. 816)>> (Consiglio di Stato, IV, 21 ottobre 2013, n. 5104): e d’altronde anche le Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia, ribadivano <<che in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06). […] Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. art. 5 cit. D.Lgs.)>> (Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877; v. anche, in tema di ‘demansionamento’, la pur non recente sentenza n. 1186/2009 del T.a.r. Campania, che segue: <<… l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione del personale cd. contrattualizzato “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta, in sostanza, che con il provvedimento impugnato, l’ASL, attraverso una diversa “organizzazione interna”, ha prodotto un suo demansionamento, sottraendogli mansioni tipicamente afferenti al suo incarico per attribuirle al dott. T. S., che decide di utilizzare stabilmente e a tempo pieno, e del quale contesta il conferimento di incarico.
Appare, dunque, evidente che l’oggetto della controversia attiene alla posizione lavorativa del ricorrente (e, di riflesso, quella del dott. T.), in ordine alla quale sussiste giurisdizione del giudice ordinario, e non già -se non, parzialmente, in via presupposta- all’esercizio legittimo della potestà di organizzazione della pubblica amministrazione.>>).
6.- Ritenuto che:
- il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, dev’essere dunque, per quanto appena esposto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione -atteso che un interesse, di tipo strumentale, a contestare gli atti impugnati, esiste ma è tutelabile dall’AGO mediante, appunto, lo strumento della disapplicazione-, sussistendo quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria (ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.: <<Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.>>).
- ricorrono eccezionali motivi, considerata la natura delle questioni in esame e della decisione adottata, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1591 del 2016 indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
















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