NARDO' - I bocchettoni dell’impianto idrico consortile sono obsoleti, danneggiati e mai sostituiti, tanto da costringere l’imprenditore a dotarsi un pozzo artesiano; i canali di scolo consortili non solo erano distanti centinaia di metri dai suoi terreni ma anche infestati da canne e erbacce, dimostrazione di carente diserbo consortile. Nonostante ciò arrivavano le cartelle di pagamento.
Ottime notizie per un imprenditore agricolo neretino che ha ricevuto in questi giorni la notifica di una sentenza favorevole.
Ma andiamo per gradi.
Nell’agosto del 2025 l’imprenditore agricolo riceveva la cartella di pagamento di oltre mille euro da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione con l’indicazione dell’Ente creditore il Consorzio di Bonifica di Arneo (oggi inglobato nel Consorzio di Bonifica Sud Puglia).
Si trattava a loro dire del contributo consortile per l’annualità 2021 dovuto sia per il beneficio irriguo sia per il beneficio idraulico di cui avrebbe goduto l’imprenditore.
La cartella di pagamento intimava il versamento della predetta somma entro 60 giorni, pena l’avvio delle procedure esecutive esattoriali (pignoramenti, fermi amministrativi veicoli, ect).
L’imprenditore non si è scoraggiato è si è affidato all’avv. Cristiano Portone che ha tempestivamente impugnato l’atto impositivo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Lecce argomentando una serie di doglianze di fatto e di diritto già accolte dalla Corte di Cassazione, chiedendo la disapplicazione del Piano di Classifica Regionale.
In particolare per l’aspetto idraulico il ricorrente aveva evidenziato come i bocchettoni dell’impianto idrico consortile fossero obsoleti, danneggiati e mai sostituiti, tanto da costringere l’imprenditore a dotarsi un pozzo artesiano (regolarmente assentito); per l’aspetto irriguo il ricorrente aveva sottolineato come i canali di scolo consortili non solo fossero distanti centinaia di metri dai suoi terreni, ma come inoltre fossero infestati da canne e erbacce, dimostrazione di carente diserbo consortile.
Inoltre, l’avv. Portone si è avvalso anche dell’opera professionale del prof. Giovanni Romano, il quale ha consegnato al ricorrente un dettagliata perizia agronomica allegando, tra l’altro, rilievi cartografici che dimostravano ictu oculi l’inesistenza del beneficio richiesto dal Consorzio.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti resistenti producendo voluminosa documentazione a sostegno delle loro tesi creditore e chiedendo il rigetto del ricorso, senza arretrare di un passo dinanzi a tanta evidenza fattuale, tecnica e giuridica.
La Corte di Giustizia Tributaria di Lecce in persona del Giudice Monocratico dott. Antonio Mela, invece, con la sentenza 03.06.26, ha accolto in pieno le doglianze giuridiche e tecniche avanzate dal ricorrente e, con analitica e precisa motivazione, ha annullato il tributo.
Da oggi l’imprenditore agricolo, oggi 91 enne ma ancora attivo e battagliero, potrà continuare a lavorare nei campi senza temere ingiuste gabelle.
















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