NARDO' - Il Tribunale di Lecce dichiara legittima la sopraelevazione autorizzata dall’Ufficio Tecnico nella marina di Santa Caterina e stabilisce a che distanza va realizzata dalle canne fumarie esistenti sui lastricati solari delle abitazioni.
E’ questo il pronunciamento del Tribunale civile di Lecce, Sezione prima, Giudice dott.ssa Rossana Giannaccari, che ha respinto il ricorso per denuncia di nuova opera e danno temuto presentato dai vicini di un’abitazione, che aveva beneficiato di un permesso di costruire per realizzare una sopraelevazione sul suo lastricato solare.
I fatti. Nel 2012, la proprietaria di un’abitazione ubicata sul lungomare Emanuele Filiberto, nei pressi del circolo nautico “La vela”, chiedeva al Comune di Nardò di realizzare una sopraelevazione in ampliamento del suo immobile.
L’ufficio tecnico e la commissione locale per il paesaggio, ritenendo il progetto compatibile con la disciplina urbanistica ed i valori ambientali dell’area, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire richiesti.
Sennonchè, i vicini contestavano l’opera innanzi al Tribunale di Lecce, ritenendola in contrasto con le norme urbanistiche comunali e con le distanze legali dalla loro canna fumaria, nonchè lesiva del diritto di veduta e fronte mare finora goduto.
La tesi dei vicini veniva supportata anche dall’intervento spiegato dall’associazione Legambiente Onlus.
La titolare del permesso di costruire, invece, si rivolgeva all’avv. Paolo Gaballo, che in giudizio evidenziava la piena conformità del titolo edilizio alla disciplina urbanistica comunale, nonché l’insussistenza del diritto di veduta ed al paesaggio asserito dai vicini.
Nel corso del giudizio, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio, finalizzata ad accertare la fondatezza delle rispettive posizioni.
All’esito, il Giudice incaricato, accogliendo le tesi esposte dall’avv. Gaballo, ha respinto il ricorso dei vicini, evidenziando che l’opera è conforme alla normativa tecnica vigente, in particolare al regolamento edilizio di Nardò, che “non prevede alcuna prescrizione relative alle distanze dalle canne fumarie”, nonché l’insussistenza del diritto di veduta e al paesaggio asserito dai vicini.
Questi ultimi e l’associazione Legambiente sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali.
“Il provvedimento del Tribunale di Lecce riveste particolare importanza”, dice l’avv. Gaballo, “in quanto stabilisce un principio di diritto applicabile in tutto il territorio comunale, con riferimento alla distanza delle costruzioni dalle canne fumarie esistenti sui lastricati solari”.
















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