NARDÒ - Il Consiglio di Stato stabilisce che i nuovi edifici devono rispettare la distanza di dicei metri dalle pareti finestrate prevista dall'art. 9 del Decreto ministeriale n. 1444/1968. La proprietaria di un'abitazione in Santa Maria al Bagno, nel Comune di Nardò, rivolgendosi all'avv. Paolo Gaballo, ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dall'ufficio tecnico per la costruzione di una sopraelevazione in favore del vicino.
Nel suo ricorso, il legale evidenziava l'illegittimità del permesso di costruire, in quanto il Comune aveva assentito in favore del vicino una sopraelevazione a soli 1,5 metri dalla parete finestrata della sua assistita, violando in tal modo l'art. 9 del D.M. n. 1444/68, che a tal fine prevede una distanza minima di 10 mt.; la sopraelevazione, pertanto, era in contrasto con l'interesse pubblico sotteso alla norma, volto ad evitare la creazione di intercapedini malsane dal punto di vista igienico sanitario.
Nel ricorso il legale eccepiva anche la nullità della normativa tecnica comunale, nella parte in cui, in taluni casi, consentiva di derogare alla distanza minima di 10 metri. La III sezione del TAR di Lecce (Presidente Costantini, relatore Enrico D'Arpe) respingeva il ricorso. La proprietaria dell'abitazione, tuttavia, non si dava per vinta ed appellava la sentenza innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone la sospensione. Nel giudizio si costituiva anche il vicino, titolare del permesso di costruire rilasciato dal Comune.
Ieri mattina, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare della proprietaria contro la sentenza del TAR Lecce ed ha sospeso l'efficacia del permesso di costruire impugnato in primo grado.
Il vicino è stato anche condannato al pagamento delle spese legali di giudizio.