La Regione Puglia, l’Ordine degli Agronomi e degli Avvocati di Lecce ed Il Centro Studi Giuridici Michele De Pietro, sezione giovanile, hanno organizzato un incontro formativo.
Il tema è «La frode alimentare nei settori olio e vino: responsabilità penale e rischio per le imprese», che si terrà presso il Palazzo Michele De Pietro, in Lecce, alla Via Umberto I, il prossimo venerdì 28.04.2017, dalle ore 16.
L’incontro formativo sarà introdotto dall’Avv. Pasquale Corleto, Presidente del Centro Studi Giuridici Michele De Pietro ed allo stesso prenderanno parte, come relatori, il dott. Antonio Negro, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, La frode alimentare nei settori olio e vino. responsabilità penale e rischio per le imprese da anni titolare di importanti indagini sulla criminalità di impresa; il dott. Agronomo Cristian Casili, Consigliere Regionale; il dott. Agronomo Fabio Ingrosso, Presidente del Copagri, il dott. Agronomo Rosario Centonze, Presidente dell’ Ordine degli Agronomi di Lecce – esperti della materia e strenui difensori delle politiche di contrasto alla contraffazione alimentare – e l’Avv. Michele Bonsegna, avvocato penalista specializzato nella difesa degli Enti indagati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
L’evento è realizzato per approfondire, partendo da un’analisi del tessuto socio economico regionale, la tematica dei reati che hanno per oggetto i prodotti agroalimentari – con particolare approfondimento della frode in commercio,
disciplinata dall’art. 515 c.p. – e che maggiormente possono interessare le società del settore. Nel corso del Convegno, si segnaleranno le aree dell’attività d’impresa più esposte alla possibilità di commissione di condotte illecite e gli strumenti organizzativi offerti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 per permettere alla società virtuosa di prevenire la verificazione di reati-presupposto.
Come noto, infatti, la frode alimentare, intesa sia come frode sanitaria che come frode commerciale è un fenomeno in continua crescita in tutte le Regioni italiane che falsa la concorrenza, danneggia l’economia e reca gravi pericoli alla salute dei consumatori.
Inoltre, gravi, rischi penali derivano dall’esercizio di queste pratiche commerciali scorrette e dannose per il consumatore, dal momento che è possibile che alle società venga contestata la responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Quanto in precedenza osservato con riferimento al fenomeno delle frodi nel settore agroalimentare italiano trova conferma nei dati macroeconomici riferiti all’economia della Puglia, che detiene lo spiacevole primato di Regione più esposta al fenomeno stesso . Tanto emerge anche dal quarto rapporto “Agromafie” sui crimini agroalimentari in Italia , secondo cui l’agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento della malavita con un pericoloso impatto non solo sul tessuto economico ma anche sulla salute dei cittadini, sull’ambiente e sull’intero territorio nazionale, come dimostra l’inedita analisi sul grado di penetrazione per singola regione, da Nord a Sud. Tuttavia, il rapporto prosegue affermando che “il grado di controllo e penetrazione territoriale della Sacra Corona Unita in Puglia, invece, pur mantenendosi significativamente elevato, risulta inferiore che altrove così come in Sardegna”.
Alla luce di tale ultima circostanza, si deduce che non è solo la criminalità organizzata a gestire la frode alimentare in Puglia: il fenomeno illegale è alimentato, infatti, anche dalla criminalità d’impresa “comune” attraverso la produzione delle due eccellenze dell’economia pugliese: il vino e l’olio.
Orbene, con riferimento alla produzione di vino, la più diffusa condotta fraudolenta è rappresentata dall’utilizzo di zuccheri diversi da quelli provenienti dall’uva e sottoprodotti vinosi, quali vini anomali, ultra torchiati, feccie e additivi ad uso enologico non consentiti.
Ma non basta.
Soccorrono la Commercializzazione di vini qualificati a DOC, e talora a DOCG, aventi, in concreto, composizione difforme da quanto attestato dalla certificazione di conformità al disciplinare di produzione rilasciata dalla Struttura di controllo; la produzione o vendita di vini con indicazione geografica o denominazione d’origine non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione.
Dal vino all’olio: anche la produzione dell’olio di oliva è settore a forte rischio di verificazione di frodi alimentari .
Infatti, nel ciclo produttivo dell’olio, infatti, la più comune forma di manifestazione della condotta criminale è data dalla commercializzazione quale “extravergine di oliva” di olio ottenuto per miscelazione con olio lampante e deodorato o con olio di semi e di oli extravergine e vergine di oliva.
Inoltre, hanno forte incidenza nelle pratiche scorrette di commercio, le attività di vendita in luogo dell’olio extravergine di oliva italiano da agricoltura biologica di prodotti privi della certificazione prevista, cui sovente si accompagnano violazioni delle norme sull’etichettatura e sulla presentazione degli oli di oliva per omissioni di indicazioni obbligatorie. Tali prassi sono facilmente riscontrabili attraverso analisi chimiche o all’esami organolettici, che permettono di evidenziare come quel prodotto sia, di fatto, di categoria inferiore rispetto a quanto dichiarato dal produttore o non sia derivato di trattamenti esclusivamente biologici.
Tutte queste prassi fraudolente sono in aumento negli anni e sembrano preoccupare più i consumatori che le imprese “scorrette” che operano nel settore.
È diffusa, infatti, fra dette “imprese killer” che le sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della responsabilità, possono comunque essere compensate dai corposissimi proventi dell’attività illecita e che, comunque, l’attività di impresa possa proseguire nonostante l’addebito di responsabilità civile o penale a carico del produttore.
Così, però, non dovrebbe essere, costituendo la frode alimentare, in tutte le sue forme, non soltanto un illecito penale (come tale implicante la responsabilità personale dell’autore o degli autori in concorso tra di loro) ma anche fattispecie rientrante in diversi reati presupposto 231, che possono comportare anche un processo a carico della società con applicazione delle misure – cautelari o definitive – interdittive previste dalla normativa interna.
















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