Prezioso intervento di di Giuseppe Mario Potenza
E' noto che i piani anticorruzione della pubblica Amministrazione hanno sempre presentato carenze specie in merito alle misure di prevenzione attraverso un adeguato ruolo dei responsabili nell'ambito dei loro rapporti con gli organi di indirizzo politico amministrativo e con la stessa struttura, nel suo complesso, dell'amministrazione.
Il tema ha sofferto nel tempo per la mancanza un adeguato interesse, per non dire del disinteresse, della parte politica, per esempio, in occasione del d.d.l. preannunciato nel 2010 a seguito del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in merito agli obblighi di pubblicazione a carico delle Amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate, enti privati di cui all'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e rispettivi organismi con funzioni analoghe.
Con delibera 28 gennaio 2026, n.19, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ridefinito, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2026-20286, le strategie adeguate e le norme di trasparenza amministrativa per gli enti pubblici, in particolare, sotto l'aspetto della prevenzione, in armonia gli standard comuni per i reati di corruzione della Direttiva Europea Anticorruzione già approvata dal Parlamento Europeo per tutti gli Stati membri.
Per garantire le verifiche di trasparenza per l'anno 2026 si dovrà utilizzare l'applicazione web "Attestazioni OIV", e documentare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione anche di tutti i documenti utili, che a tal fine dovranno essere estratti entro il 30 luglio 2026. Per i Comuni, le Province e le Città metropolitane è prevista la pubblicazione di determinati dati (atti generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, ecc.).
Il sistema normativo parte dalla legge ("Severino") n. 190/2012 istitutiva dell'ANAC, che controlla l'applicazione delle norme e ha fruito, nel tempo, di normative provvidenziali.
La complessità della disciplina, però, non ha interessato la pressione del "lobbista" rappresentante di interessi particolari per ottenere interventi, fenomeno concreto non ancora risolto con la conseguenza di possibili episodi di corruzione.
Circa il traffico di influenze illecite la magistratura può sentire la carenza di criteri di distinzione di un'attività che lecitamente fa pressione di interessi da un'attività penalmente rilevante: il legislatore è chiamato a guardare questa lacuna del sistema. Più difficile appare la soluzione che si attende non dal legislatore ma dall'evoluzione, in melius, delle condizioni sociali in materia di servizi e diritti secondo questi criteri.
















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