NARDO' - Nelle Zes che il governo regionale si appresta a definire ci devono essere le zone industriali dell’ex Tac.
Dice il consigliere regionale Ernesto Abaterusso: "Il territorio Nardò, Casarano, Tricase, Leuca è stato per oltre mezzo secolo il traino del Salento e della Puglia con le sue aziende del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero.
La crisi ha spazzato via migliaia di aziende e desertificate l’intero territorio anche a causa della delocalizzazione da parte delle grandi aziende.
Ora a causa del nuovo sistema di mercato c’è il ritorno dei grandi marchi del lusso che stanno riportando investimenti, lavoro, occupazione. C’è bisogno di incentivare questo fenomeno positivo. Uno dei pochi in tutta la regione. Per ora il fenomeno è spontaneo.
L’individuazione di quell’area all’interno delle Zes darebbe un contributo importante e sarebbe sicuramente un incentivo per grandi investimenti e potrebbero riportare quell’area ai fasti di qualche tempo fa.
CHE COSA SONO LE ZES
Il D.L. 91/2017, cd. Decreto Sud, recentemente entrato in vigore, è dedicato a un nuovo piano per favorire la crescita economica nelle aree del Mezzogiorno, e introduce a questo fine due misure principali : 1) la misura denominata Resto al Sud per l’imprenditoria giovanile 2) il nuovo concetto di Zona economica speciale, c.d. ZES, già diffuse all'estero , che individua zone del paese collegate ad una area portuale, destinatarie di importanti benefici fiscali e semplificazioni amministrative, che consentano lo sviluppo di imprese già insediate e che si insedieranno, attraendo anche investimenti esteri. La ZES piu famosa e sviluppata , ad esempio, è Dubai.
Le principali caratteristiche di una ZES sono:
- deve essere istituita all’interno dei confini statali, in una zona geografica chiaramente delimitata e identificata.
- può essere composta anche da aree territoriali non direttamente adiacenti, purché abbiano un nesso economico funzionate .
- deve comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN- T), con le caratteristiche stabilite dal regola-mento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
I benefici previsti comprendono agevolazioni fiscali e semplificazioni degli adempimenti, sia per le nuove imprese che per quelle già esistenti nella ZES: E' prevista inoltre l’applicazione, in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 2015, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 50 milioni di euro.
Il decreto Sud prevede di crearne almeno cinque in altrettante Regioni meridionali (Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia).
Si parla principalmente delle aree di Gioia Tauro, Napoli-Salerno, Bari, Taranto. A questo fine sono già stanziati circa 200 milioni di euro, da utilizzare tra il 2018 e il 2020.
Le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni sono principalmente due:
-
le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almeno cinque anni successivi al completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti, e non devono essere in liquidazione o in fase di scioglimento.
Ciascuna ZES sarà istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, corredata da un piano di sviluppo strategico. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, indicando le caratteristiche dell’area identificata. Il soggetto per la gestione dell’area ZES sarà un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità Portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso o indennità di carica. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario Generale dell’Autorità portuale per l’esercizio delle funzioni amministrative. Il soggetto gestore deve assicurare, in particolare: - gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES; - l’utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell’ambito ZES; - l’accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi. Il soggetto gestore potrà anche autorizzare la stipula di accordi o convenzioni con banche ed intermediari finanziari.
















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