NARDO' - Spese compensate, il tribunale amministrativo fa "l'equilibrista" anche nel merito della vicenda e con le parole. E il Comune fa solo il guardone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2017, proposto da:
Associazione Codici Ambiente, Comitato “Salviamo La Sarparea”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Mariano Alterio, con domicilio eletto presso lo studio Michele Macri in Lecce, via Carlo Russi 3;
contro
Comune di Nardo', in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
nei confronti
Oasi Sarparea S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Sig.Ra Alison Zoe Klebanoff, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
per l'annullamento
della Delibera di G.M. del Comune di Nardò n. 345 del 4.8.2017, con cui è stato approvato il Piano di Lottizzazione del Comparto 65 del PRG in Località San Isidoro, nonché ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente; in particolare, ove necessario, della dichiarazione di sintesi della procedura di VAS del Comune di Nardò del 19.7.2017
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Nardo' e Oasi Sarparea S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra Alison Zoe Klebanoff;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’associazione ricorrente espone quanto segue:
La Società Oasi Sarparea s.r.l., con istanza n. 2988 del 27.1.2009, ha presentato al Comune di Nardò un progetto di piano di lottizzazione convenzionata, riguardante il comparto 65 del PRG comunale in località San Isidoro, per la realizzazione di una struttura turistica ricettiva.
Il progetto originario aveva una estensione di mq. 169.738 e prevedeva la realizzazione di un complesso tipo residence composto da circa 60 villette isolate e un albergo residenziale, oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
I pareri negativi del MIBACT e della Regione Puglia sono stati impugnati innanzi al Tar Lecce che, con sentenza n. 2241/2013, ha accolto il ricorso e annullato detti pareri.
A seguito di tali pronunce il procedimento di approvazione del Piano è ripreso sulla base di un progetto modificato, nel quale l’intervento edificatorio è stato ridimensionato.
Il nuovo Piano di Lottizzazione ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici n. 174 del 20.10.2015 ed il Parere di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell’art. 96 N.T.A. del PPTR, con Delibera di G.R. n. 1173 del 26.7.2016.
In particolare, il parere dell’Autorità regionale precisa che “Vengono fatti salvi dal presente parere l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compresa la procedura VAS di cui D. Lgs n° 152 del 2006 e 3s.m.i., la verifica del non contrasto con la LR 14/2007 ‘Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali’, nonchè, trattandosi di zona infetta di xylella fastidiosa, come delimitata ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione Europea, giusta Determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura del 24.05.2016, n.203, gli adempimenti di cui al DM 18.02.2016 e della LR n. 7/2016 ‘Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa”.
nel procedimento di Valutazione Strategica Ambientale, la Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 13 del 18.1.2012, ha espresso parere motivato sul progetto de quo, precisando, in ordine alla necessità di tutela degli ulivi monumentali, che “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale, ai sensi della l.r. 14/07.Da preliminari indagini effettuate all’interno del censimento in corso su tutto il territorio regionale risulta nelle aree oggetto dell’intervento de quo la presenza numerosa di ulivi monumentali; si preveda un censimento dettagliato, conforme alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali. Atteso peraltro che il proponente dichiara che l’intervento di che trattasi sarà effettuato senza espiantare e/o danneggiare alcun albero di ulivo monumentale, si prescrive che detta circostanza venga verificata in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione in relazione al prescritto censimento di cui sopra”.
Il Comune di Nardò ha adottato la dichiarazione di sintesi della procedura di VAS del 19.7.2017, nella quale, dopo un riepilogo dell’iter procedimentale e degli adempimenti istruttori, è stata riportata la seguente prescrizione:
“in relazione alla presenza nell’area di intervento di esemplari di ulivi monumentali, si preveda un censimento dettagliato, conforme alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali. Atteso peraltro che il proponente dichiara che l’intervento di che trattasi sarà effettuato senza espiantare e/o danneggiare alcun albero di ulivo monumentale, si prescrive che detta circostanza venga verificata in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione in relazione al prescritto censimento di cui sopra”.
Avverso gli atti epigrafati con i quali il Comune di Nardò avrebbe disatteso la propria prescrizione, disposta in conformità con la prescrizione imposta dalla Regione Puglia nel citato parere motivato VAS n. 13 del 18.1.2012 , approvando, con Delibera di G.M. n. 345 del 4.8.2017, il Piano di Lottizzazione, così procrastinando il censimento degli ulivi monumentali alla successiva fase di progettazione edilizia utile ai fini del rilascio del permesso di costruire, è insorta l’Associazione ricorrente, esponendo le censure di seguito sintetizzate:
VIOLAZIONE DI LEGGE (L.R. 14/2007 – ARTT. 11 E SEGG. D.LGS. 152/2006). ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. ILLOGICITA'. CONTRADDITTORIETA'. SVIAMENTO.
VIOLAZIONE DI LEGGE (ART 8 L.R. 4/2017). ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Si è costituita in giudizio la controinteressata Oasi Sarparea srl eccependo la irricevibilità e inammissibilità del ricorso per tardività del deposito, nonché l’inammissibilità per il deposito in giudizio di una copia digitale degli atti notificati, recanti firma digitale postuma rispetto agli atti stessi e alle notifiche, l’inammissibilità per carenza di interesse sotto diversi profili, nonché l’infondatezza del ricorso.
Anche il Comune di Nardò si è costituito in giudizio insistendo per la legittimità dei provvedimenti impugnati e l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza del 4 aprile 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. In primo luogo, non può accogliersi l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendosi lo stesso soggetto alla dimidiazione dei termini ordinari successivi alla notifica del ricorso per le controversie aventi ad oggetto “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, atteso che il petitum azionato riguarda, non già la dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento, ma la violazione di norme ambientali e paesaggistiche.
2.1. Il ricorso è comunque infondato; può quindi prescindersi, per ragioni di economicità processuale, dall’esaminare le censure di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata.
3. Con un primo ordine di censure, la ricorrente sostiene che il Comune di Nardò, nel PdL impugnato, sia contravvenuto a un obbligo giuridico, da esso stesso imposto nella Dichiarazione di sintesi della procedura di VAS del 19.7.2017 e conforme agli obblighi di legge e al parere motivato della Regione Puglia sulla procedura di VAS in materia ambientale n. 13 del 18.1.2012; invero la prescrizione, imposta nei citati provvedimenti, avrebbe previsto che prima del rilascio del Piano di Lottizzazione la proponente avrebbe dovuto effettuare la ricognizione completa del carattere di monumentalità degli olivi non ancora censiti, presenti sull'area di intervento.
L’assunto non è condivisibile.
Come riferito dallo stesso provvedimento impugnato, “quanto ad eventuali altre alberature che pur non essendo ancora censite avessero i caratteri della monumentalità nelle NTA allegate al Piano adeguato la società si impegna a produrre in fase di progettazione utile ad ottenere il pdc e comunque prima di qualsivoglia intervento un rilievo georeferenziato nel rapporto di scala adeguato del perimetro dell’uliveto monumentale, delle alberature monumentali isolate , dei manufatti testimoniali dell’antica attività rurale”.
Tale circostanza, oltre a incidere in punto di interesse della associazione ambientalista ricorrente, dato che il progetto in parola subordina comunque qualsiasi intervento al rilievo georeferenziato delle alberature esistenti, richiede comunque una ricapitolazione del lungo procedimento intercorso prima dell’approvazione del P.d.L. impugnato, quanto meno in relazione agli aspetti rilevanti in questo giudizio.
3.1.Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia18/01/2012 n. 13 è stato rilasciato il parere motivato VAS con indicazioni e prescrizioni, tra le quali, per quanto di interesse, la seguente: “in relazione alla presenza nell’area di intervento di esemplari di ulivi monumentali, si preveda un censimento dettagliato conforme alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali. Atteso peraltro che il proponente dichiara che l’intervento di che trattasi sarà effettuato senza espiantare e/o danneggiare alcun albero di ulivo monumentale, si prescrive che detta circostanza venga verificata in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione in relazione al prescritto censimento di cui sopra”.
Come risulta dalla “Dichiarazione di Sintesi nella procedura Vas” quanto alla monumentalità dell’uliveto si richiamano le osservazioni da parte delle associazioni ambientaliste le quali hanno posto le seguenti questioni” “sulla monumentalità dell’uliveto si sottolinea che all’interno dell’area di intervento (foglio46 particelle 5,7) vi sono diversi ulivi monumentali non censisti dal censimento regionale(BURP n.41 del 22.3.2011) ma a campione analizzati e documentati da parte del Comitato per la tutela dell’Ambiente e del Paesaggio; nella particelle limitrofe ma esterne al comparto sono presenti 19 ulivi censiti dal censimento regionale indicativi del fatto che l’uliveto è unico ed ha le caratteristiche di uliveto monumentale”.
Il documento citato a pag.14 rileva altresì, con riferimento alla tutela dell’uliveto monumentale, che a valle del parere motivato VAS esplicitato nella determina Dirigenziale n.13 del 18.1.2012, la Regione Puglia “ha provveduto a effettuare un ulteriore censimento deliberato con DGR 357/2013 il cui esito definitivo è stato confermato con DGR 501/2016”, e con LR 12/2013 e L.19/2013 è stato modificato l’art.11 –Deroghe della L.14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali” stabilendo che possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’art.10 anche per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale n.56/1980 “Tutela e uso del territorio” ubicati nelle zone omogenee B e C e che per tali interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’art.6 relative al vincolo paesaggistico ex PUTT….
Con deliberazione della G.R.1173/2016 sono state poi ritenute superate, alla luce della nuova soluzione progettuale trasmessa dalla società con nota del 13.5.2015, le criticità evidenziate con riferimento al Piano di Lottizzazione del comparto 65 in località S.Isidoro dalla G.R. nella D.G.R. 3001 del 2012 di diniego del parere paesaggistico ex art.5.03 delle NTA del PUTT/p:
Con quest’ultimo provvedimento è stato quindi rilasciato, relativamente al piano di lottizzazione del comparto 65 in località S.Isidoro, il parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR, nei termini e con le prescrizioni e indirizzi prima riportati, ossia “fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione”.
In particolare, il parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dalla G.R. con deliberazione n.1173/2016 rileva che “con verbale del 14/2/2013 la Commissione Ulivi della Regione Puglia dà atto che a seguito di sopralluogo effettuato e l’esame del report fotografico in sede di commissione, evidenziano la presenza di numerosi alberi di ulivo monumentale, così come definiti dall’art. 2 della LR n. 14/07” inoltre dà atto che “il sopralluogo effettuato ha visto emergere chiaramente la presenza di ulivi monumentali in percentuale maggiore del 60% nell’area presa in esame; pertanto l’uliveto possiede le caratteristiche di monumentalità così come riportate nella LR 14/07”. Con legge regionale n. 12/13 e n. 19/13 è stato modificato l’art. 8 –deroghe della legge n. 14/07 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali” stabilendo che “possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’art. 10 anche per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale, n. 56/80 “Tutela ed uso del territorio” ubicati nelle zone omogenee B e C e che per tali interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 6 relative al vincolo paesaggistico ex Putt/p. Lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Nardò, adeguato alla LR n. 56/80 è il Piano Regolatore Generale PRG approvato in data 10/4/2011 con DRR n. 345. La destinazione dell’area nell’ambito dello strumento urbanistico generale vigente, in cui ricade l’intervento in oggetto è la seguente: Zona C –Espansione”.
Successivamente, la dichiarazione di sintesi, al paragafo 8 (pag.24/31) - titolato “A)In che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma; B)Come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni”- indica poi gli adattamenti progettuali alle varie prescrizioni.
Con riferimento alla prescrizione di interesse della ricorrente (“in relazione alla presenza nell’area di intervento di esemplari di ulivi monumentali, si preveda un censimento dettagliato conforme alla vigente regolamentazione regionale, subordinato al verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione Tecnica per la tutela degli alberi monumentali.Atteso peraltro che il proponente dichiara che l’intervento di che trattasi sarà effettuato senza espiantare e/o danneggiare alcun albero di ulivo monumentale, si prescrive che detta circostanza venga verificata in sede di approvazione del Piano di Lottizzazione in relazione al prescritto censimento di cui sopra”), dà conto delle seguenti sopravvenienze:
“L’attuale elaborazione del Piano comporta una riduzione consistente del programma costruttivo iniziale (PdL adottato con deliberazione del C.C. n.106/2009) a seguito del censimento regionale degli ulivi monumentali i cui elenchi sono stati da ultimo aggiornati con deliberazione della G.R.R. n.501/2016.La proponente ha in particolare stralciato dal programma costruttivo tutte le unità edilizie previste nelle particelle 1107 e 1109, dove viene localizzato il “Parco degli Ulivi” e ha già adeguato il Piano alle prescrizioni contenute nel parere paesaggistico. La prescrizione di VAS è stata dettata in un momento in cui gli alberi censiti erano 19 di cui alla DGR 345/2011 e allo stato è da ritenersi integrata dall’ulteriore censimento deliberato con DGR 357/2013 da ultimo aggiornato con la richiamata DGR 50172016 rispetto al quale è stato ridimensionato il Piano. Il piano così adeguato ha ottenuto il parere favorevole dell’Assessorato regionale alla Pianificazione territoriale che, in merito alla presenza di olivi monumentali e al verbale del 14.2.2013 della Commissione Olivi della regione Puglia, ha fatto presente che la LR12/13 e 19/13 –Deroghe alla L.1472007 ha stabilito che “possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’art.10 anche per i Piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla L.56/1980 ubicati nelle zone omogenee B e C e che per tali interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’art.6 relative al vincolo paesaggistico ex PUTT/p…”
Sinteticamente, rispetto alla prescrizione della VAS: per l’area con maggiore concentrazione di alberi monumentali censiti è stata prevista la destinazione a verde pubblico sì da promuovere la conservazione e l’immagine paesaggistica dell’oliveto monumentale che assume così per la sua destinazione di uso pubblico la forma e la sostanza di parco urbano; nelle aree trasformabili, denominate Unità minime di intervento, sono state riportate con georeferenziazione le alberature monumentali di cui ai censimenti operati con delibere regionali 345/2011 -357/2012 resi definitivi dalla successiva 501/2013…”
Effettuata tale ricostruzione procedimentale, emerge per tabulas come la prescrizione VAS 18/01/2012 n. 13 sia stata superata da una serie di atti che hanno visto, oltre alla rimodulazione del progetto proposto da Oasi Sarparea, i seguenti segmenti procedurali:
la Regione Puglia “ha provveduto a effettuare un ulteriore censimento deliberato con DGR 357/2013 il cui esito definitivo è stato confermato con DGR 501/2016;
con LR 12/2013 e n.19/2013 è stato modificato l’art.11 –Deroghe della L.14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali” stabilendo che possono essere concesse deroghe ai divieti di cui all’art.10 anche per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge regionale n.56/1980 “Tutela e uso del territorio” ubicati nelle zone omogenee B e C e che per tali interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’art.6 relative al vincolo paesaggistico ex PUTT….
Con deliberazione della G.R.1173/2016 si è poi ritenuto, alla luce della nuova soluzione progettuale trasmessa dalla società con nota del 13.5.2015, in parte superate le criticità evidenziate con riferimento al Piano di Lottizzazione del comparto 65 in località S.Isidoro dalla G.R. nella D.G.R. 3001 del 2012 di diniego del parere paesaggistico ex art.5.03 delle NTA del PUTT/p, così rilasciandosi, relativamente al piano di lottizzazione del comparto 65 in località S.Isidoro, il parere di compatibilità paesaggistica art. 96 delle NTA del PPTR nei termini e con le prescrizioni e indirizzi prima riportati.
I provvedimenti citati, adottati a valle del parere VAS 18/01/2012 n. 13 - peraltro emesso prima della rimodulazione del progetto - del quale la ricorrente lamenta la mancata applicazione, non sono stati impugnati e pertanto devono, allo stato ritenersi definitivi.
Tale circostanza oltre a impingere in punto di interesse, comporta la legittimità degli atti impugnati in quanto gli stessi non potevano tener conto di una prescrizione (quella di cui al parere VAS 13/2012) superata dalle successive sopravvenienze provvedimentali, che hanno visto: la rimodulazione del progetto con un conseguente minor impatto sull’uliveto, il successivo censimento esperito dalla Regione ( le cui risultanze non sono messe in discussione in questa sede), i sopravvenuti interventi legislativi disposti ad opera delle LR 12/2013 e n.19/2013 con i quali è stato modificato l’art.11 –Deroghe della L.14/2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali, il sopravvenuto parere paesaggistico regionale di cui alla DGR 26/7/16 n. 1173 il quale tiene conto delle modifiche ordinamentali derivanti dalle successive novelle della LR n. 14/07 e la riconducibilità dell’intervento che ci occupa nelle specifiche disposizioni derogatorie nel frattempo intervenute.
Di tutto ciò si tiene conto nella dichiarazione di sintesi della procedura di VAS del 19.7.2017, nella quale la prescrizione indicata nella VAS n.13/2012 viene richiamata come mera premessa fattuale e non già come conferma della medesima, precisandosi, piuttosto, le successive sopravvenienze provvedimentali, legislative e fattuali.
3.2.Non è quindi condivisibile l’assunto della ricorrente a dire della quale la dichiarazione di sintesi avrebbe reinserito tale prescrizione.
3.3. Inoltre, quanto alla tutela degli ulivi, deve essere ribadito che “quanto ad eventuali altre alberature che pur non essendo ancora censite avessero i caratteri della monumentalità nelle NTA allegate al Piano adeguato la società si impegna a produrre in fase di progettazione utile ad ottenere il pdc e comunque prima di qualsivoglia intervento un rilievo georeferenziato nel rapporto di scala adeguato del perimetro dell’uliveto monumentale, delle alberature monumentali isolate, dei manufatti testimoniali dell’antica attività rurale” e che, conseguentemente, il relativo interesse eventualmente vantato dalla ricorrente potrà essere fatto valere in sede esecutiva del progetto, dato che ivi lo stesso potrà rivestirsi dell’attualità necessaria.
4. Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art.8 l.R.14/2017 (non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’art.2, bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto, previo rilevamento degli ulivi monumentali).
In disparte la questione della sufficienza o meno, a tal fine, del censimento effettuato dalla Regione Puglia con DGR 357/2013 il cui esito definitivo è stato confermato con DGR 501/2016 ( le cui risultanze non sono messe in discussione con il presente ricorso), da un lato l’adempimento citato non risulta previsto dalla normativa richiamata prima dell’approvazione di un progetto di lottizzazione - come quello in esame - e, dall’altro, il relativo procedimento è attivato dalla Regione Puglia, estranea al presente giudizio.
4. In definitiva, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.
Sussistono nondimeno (in considerazione della novità e complessità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
| Patrizia Moro | Antonio Pasca | |
IL SEGRETARIO
















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