NARDO' - Resterà solo un esempio di propaganda e demagogia, buona solo per uscire in tivù e sui giornali, come già accaduto per quella che vietava il lavoro nei campi nelle ore più calde? O come quella con cui si vietavano i botti anche per non spaventare gli animali domestici? Intanto una cosa è certa: anche i giornalisti devono darsi una svegliata e non prendere per sincera, veritiera o fondata ogni sollecitazione arrivi da una fonte cosiddetta autorevole. Scetticismo e dubbio, infatti, sono i binari sui quali si fonda anche questa professione ormai sovrappopolata da abili, solo in questo, copia-e-incollatori. Altrimenti il rischio di creare "mostri mediatici" è alto. La prova, che si può lavorare diversamente c'è e l'ha data il collega che ha scritto QUESTO.
Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - Disposizioni in materia di utilizzo di pesticidi e prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela dell`ambiente e della salute pubblica.
IL SINDACO
Premesso che:
Il Decreto 13 Febbraio 2018 del Ministro per l'agricoltura e le politiche forestali (cd. Decreto Martina) avente ad oggetto "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana" (pubblicato sulla GU del 06 aprile 2018) impone l'utilizzo di pesticidi di riconosciuta dannosità per la biodiversità, per la sicurezza alimentare e per la salute;
in particolare con riferimento al Salento e segnatamente al territorio di Nardò, tali disposizioni violano i principi di prevenzione e precauzione, i diritti degli agricoltori e delle popolazioni potenzialmente esposte, con danno e detrimento delle imprese che hanno investito con convinzione nei metodi biologici di coltura anche come forma sostenibile di agricoltura;
Considerato che il citato Decreto obbliga:
nelle aree affette da Xilella fastidiosa, tra le quali il Salento e in particolare il territorio di Nardò, all'uso di erbicidi come il glifosato, rispetto ai quali, a più riprese e da fonti autorevoli (Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia), sono stati denunciati i gravi rischi per la salute umana, anche promuovendo appelli internazionali;
all'uso di insetticidi, indicando in maniera specifica alcuni neonicotinoidi e citando in via preferenziale l'acetamiprid, sbilanciando, di fatto, la scelta verso queste sostanze altamente nocive piuttosto che verso altre (piretine, olio essenziale di arancio dolce), approvate in agricoltura biologica e a basso impatto;
Considerato altresì che:
queste sostanze immesse nell'ambiente possono rimanere nel suolo e nelle falde acquiifere per lungo tempo, senza degradarsi e accumulandosi nelle piante, comprese quelle a destinazione alimentare umana e animale, con conseguente introduzione delle stesse nel ciclo vitale;
in particolare, l'acetamipirid è neurotossico e può avere conseguenze biologiche negative su fegato, reni, tiroide, testicoli e sistema immunitario;
recenti casi studio dimostrano che gli effetti biologici dei neonicotinoidi sull'uomo, pur non essendo ancora compiutamente chiariti, descrivono tuttavia associazioni significative con rischi di alterazioni dello sviluppo come tetralogia di Fallot, anencefalia, disturbi dello spettro acustico, alterazioni motorie;
Rilevato altresì che i neonicotinoidi paiono avere effetti devastanti per le api e di conseguenza per la tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare;
riducono le attività respiratorie dei microorganismi del suolo, contribuendo ad alterare ulteriormente le già degradate condizioni podologiche del territorio, probabili concause dell'indebitamento immunitario degli ulivi salentini, con evidente inutilità, quindi, del loro utilizzo;
Ritenuto pertanto - alla luce di quanto sopra esposto - di dover emanare apposita ordinanza, allo scopo di vietare sul territorio comunale l'uso di pesticidi e prodotti fitosanitari di potenziale pericolo, quali prodotti riconducibili alla famiglia dei neonicotinoidi (acetamiprid, imidaclopramid) ed erbicidi (glifosato), a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della biodiversità e della salute umana e animale;
Considerate
le necessità ed imprescindibilità del presente provvedimento, al fine di ridurre i rischi individuati ai punti precedenti e di affrontare esigenze imprevedibili, temporanee, non ordinarie ed urgenti, nonchè la necessità di agire con urgenza e tempestività per salvaguardare la salute umana, preservare la salute pubblica e tutelare l'igiene pubblica, eliminando i gravi pericoli che le minacciano;
l'impossibilità di procrastinare l'intervento in un successivo momento, in relazione alle esigenza di evitare il verificarsi di eventi drammatici o danni in generale alla incolumità ed alla salute;
Visto l'art. 50 co. 5 del d.lgs. 267/00 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
Considerato che:
Il sindaco quindi nella sua qualità di rappresentante della comunità locale può adottare un'ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
l'ordinamento non predispone alcuna forma di reazione in via amministrativa a contenuto tipico delle problematiche in esame;
COPIA
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 7bis comma 1 bis del richiamato D.lgs. 267/00;
ORDINA
E' fatto assoluto divieto - a scopo cautelativo e in via precauzionale – su tutto il territorio comunale di utilizzare in agricoltura pesticidi e/o prodotti fitosanitari di potenziale pericolo, quali sostanze riconducibili ai neonicotinoidi (acetamiprid, imidaclopramid) ed erbicidi (glifosato), a tutela dell'ambiente e della salute pubblica, allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della biodiversità e della salute umana e animale.
AVVERTE
il mancato adempimento del predetto obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 (euro cinquecento/00) a norma dell'art. 7bis comma 1 D.Lgs. 267/00 e smi;
DISPONE
che della presente ordinanza venga data massima divulgazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, nonchè mediante diffusione tramite gli organi di stampa locali di qualsiasi tipo;
che copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Lecce, nonchè anche ai fini del rispetto e della vigilanza al locale Commissariato di P.S., alla locale Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale
Contro la presente ordinanza per incomptenza, eccesso di potere o violazioni di legge è ammesso:
a) Ricorso gerarchico al prefetto di Lecce nel termine di 30 giorni dalla solenne pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971);
b) Ricorso al TAR Lecce nel termine di 60 giorni dalla solenne pubblicazione (D.lgs. n. 104/2010) oppure in via alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla solenne pubblicazione (DPR n. 1199/1971).
Lì 11/05/2018
Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE
















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