NARDO' - Il Tar Lecce conferma la legittimità dell’operato del Comune di Nardò relativo alla gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno.
I fatti. Lo scorso mese di giugno, l’Amministrazione comunale ha bandito la gara per l’affidamento del servizio citato, per un importo di oltre € 1.700.000,00.
A seguito dell’apertura delle buste delle due offerte presentate, l’Amministrazione procedeva con l’esclusione di uno dei due operatori, ritenuto non affidabile, per pregressi inadempimenti nella esecuzione di precedenti appalti, in particolare per essere stata ritenuta responsabile, nell’anno 2016, di un grave episodio di tossinfezione che coinvolgeva 174 bambini, di sovraffollamento del centro di cottura quale possibile causa della contaminazione alimentare e di un comportamento che precludeva all’Autorità sanitaria la possibilità di risalire alle cause dell’incidente.
Gli esiti della procedura concorsuale venivano, quindi, impugnati dinnanzi al TAR Lecce dalla società estromessa, che chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti comunali. Secondo la ricorrente, il provvedimento di esclusione del Comune di Nardò era illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, sotto il profilo del tempo trascorso dalla violazione commessa e sotto il profilo della gravità della stessa.
L’Amministrazione si difendeva in giudizio con gli Avv.ti Paolo Gaballo e Riccardo Renna, i quali eccepivano l’infondatezza dell’azione avversaria, evidenziando la piena regolarità della procedura e, quindi, la legittimità della disposta esclusione.
Con sentenza pubblicata questa mattina, a seguito della discussone dello scorso 11 ottobre, la Seconda Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonella Mangia, relatore Nino Dello Preite), decidendo direttamente il merito della questione, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato ed acclarando la correttezza dell’operato della Stazione appaltante.
In particolare, il TAR, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Paolo Gaballo e Riccardo Renna, ha accertato che la ricorrente fosse incorsa in una delle cause che, secondo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione Comunale, potesse dar luogo alla esclusione della procedura e che il provvedimento espulsivo fosse ben motivato alla stregua dei parametri che regolano le procedure di evidenza pubblica.
Soddisfazione è stata espressa dai difensori del Comune e dall’Amministrazione: “la pronuncia del TAR riveste notevole rilievo, in quanto consente alle famiglie dei ragazzi di poter optare serenamente per l’organizzazione a tempo pieno delle scuole, senza dover rinunciare alla fruizione dell’importantissimo servizio pubblico”.
















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