NARDÒ - Il comandante della Polizia municipale Cosimo Tarantino interviene sulla recente istituzione dei parcheggi a pagamento a puntualizzare le determinazioni assunte nel pieno rispetto delle norme di legge: "Voglio rassicurare i cittadini: tutto è stato adottata in assoluta regolarità".
I parcheggi liberi ci sono: o nelle traverse laterali dei siti interessati dagli stalli blu, o sui lati opposti agli stessi. Sulla circonvallazione ogni 12 stalli blu ne esiste uno bianco in aggiunta alle soste libere di tutte le traverse laterali.
Su molte strade le soste blu interessano solo un senso di marcia: via Pilanuova, via Cavour, via Genova, via Generale Cantore, via XX settembre, via Gregorio Leone, via Volta, via Tasso, via Celso.
“In merito a quanto pubblicato sulla stampa locale di questi giorni in materia di presunte irregolarità nella realizzazione della segnaletica stradale orizzontale blu delimitante gli stalli di sosta a pagamento, sono doverose le seguenti puntualizzazioni tecniche al solo fine di assicurare ai cittadini l’assoluta regolarità e bontà di gestione della materia in questione, impropriamente ed ingiustamente messa in discussione.
Premesso che si tratta di servizio (quello dei parcheggi a pagamento) attuato sulla scorta di apposita procedura di gara espletata rigorosamente secondo i canoni procedurali contemplati dalla normativa vigente in materia e le cui lungaggini sono da imputarsi unicamente ad intervenuti ricorsi gerarchici e giurisdizionali che ne hanno fisiologicamente rallentato l’iter (e non certo ad inerzia o incompetenza degli uffici comunali preposti riportato su alcuni organi di stampa), l’art. 3, co. 7 del vigente Codice della strada definisce la carreggiata come “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed in genere è pavimentata e delimitata da strisce di margine”. Con le strisce longitudinali si ottiene la delimitazione della carreggiata (art. 40, co. 3, 8,9 e 10-lett. “a”) e la suddivisione in corsie. In merito alle strisce longitudinali di separazione, l’art. 139, co. 10 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada, chiarisce che le “strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per l’effettuazione delle manovre connesse con la sosta”. Di conseguenza le strisce individuanti gli stalli di sosta assumono la funzione di margine della carreggiata perché delimitanti una parte della strada non destinata allo scorrimento dei veicoli ed utilizzabile solo per l’effettuazione delle manovre necessarie connesse con la sosta. Peraltro, l’art. 149 del citato Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Strada prevede la possibilità di diversi colori (bianco, giallo, blu) per la delimitazione degli stalli di sosta. Secondo tali definizioni, quindi, le strisce longitudinali degli stalli delimitano la carreggiata e gli stalli stessi non sono da ritenersi all’interno di essa, bensì all’esterno ed in base al ricordato art. 149 non è necessario tracciare, contestualmente, agli stalli di sosta un’ulteriore striscia di margine di colore bianco. In tal senso anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale con apposita nota-parere nr. 2292 del 21/04/2011 formulata specificatamente in materia di parcheggi a pagamento depositata agli atti del Comando di Polizia Locale a libera disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Riguardo, poi, alla sollevata questione degli stalli gratuiti da assicurare accanto a quelli a pagamento, è bene sapere che la norma disciplinante la materia è quella contenuta nell’art. 7 del sopra richiamato Codice della Strada (rubricato: “ Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”), al cui comma 8 così viene sancito: “Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
Ciò premesso, correttamente sono state richiamate in questi ultimi giorni da più parti le sentenze della Suprema Corte di Cassazione in sostanza confermative di quanto richiamato nel ricordato art. 7, co. 8 del Codice della Strada, solo che a Nardò (marine comprese) il problema non si pone assolutamente posto che i parcheggi liberi sono oggettivamente esistenti o nelle traverse laterali dei siti interessati dagli stalli blu, o sui lati opposti agli stessi o, addirittura (vedasi circonvallazione) ogni 12 circa stalli blu ne esiste uno bianco in aggiunta alle soste libere di tutte le traverse laterali, senza considerare che su molte strade gli stalli a pagamento interessano solo una parte delle stesse e non l’intero (es. via Pilanuova, via Cavour, via Genova, via Generale Cantore, via xx settembre, via Gregorio Leone, via Volta, via Tasso, via Celso, ecc.). Si conoscevano molto bene sia le norme, sia la giurisprudenza ed è per questo che ci è adeguati. Il Comando di Polizia Locale resta a disposizione dei cittadini per qualsivoglia informazioni e/o delucidazione tecnica in materia.
















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