NARDO' - Un intervento di Giuseppe Mario Potenza da stampare e conservare. Utilissimo anche per docenti e studenti.
Il 9 gennaio c.a. nella Biblioteca del Senato si è svolta, alla presenza del Presidente Pietro Grasso, una cerimonia per i 70 anni della Costituzione italiana, le cui celebrazioni, com’è noto, hanno avuto inizio nello scorso anno attraverso in tour in 12 tappe. Questo viaggio della Carta costituzionale è stato organizzato, a cura della Presidenza del Consiglio, per avvicinarla ai cittadini e far loro ricordare l’identità di appartenenti alla Repubblica costituita con la Carta stessa.
L’Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946 contestualmente al referendum per la forma repubblicana, dopo 18 mesi di intenso lavoro ha consacrato la democrazia nella Carta, come fondamento della convivenza civile, a far tempo dal 1° gennaio 1948, sulla base dei principi fondamentali, dei diritti e dei doveri e dell’ordinamento della Repubblica. Una elaborazione mirata all’interesse generale tra le diverse culture, cattolica, liberale, socialista, e anche marxista, per esprimere condivisione di una sintesi felice di valori di fondo dopo l’era fascista, aperta al piano internazionale.
Una collaborazione, questa, che riesce difficile pensare attuabile nel tempo attuale, e che ha formulato un testo di eccellenza, con il quale non ha niente a che fare, qualitativamente, quello delle modifiche successive, come le modifiche del 2001 al Titolo V, e, in genere, quello della legislazione ordinaria, non di rado prolissa e magari ambigua.
La circostanza delle celebrazioni induce a riflessione sul doppio versante dell’attuazione e dell’aggiornamento. Come è stata attuata la Costituzione nel corso del tempo? E c’è necessità che venga modificata? La risposta è complessa, ma non esclude qualche spunto, come flash discorsivo, anche se per il secondo interrogativo non mancano le diverse convinzioni personali o partitiche.
La Costituzione non ha avuto l’attuazione che avrebbe meritato e si presenta bisognosa di modifiche.
Tra le norme costituzionali mai attuate c’è l’art. 5, non essendo mai andata a buon porto la valorizzazione delle autonomie regionali e locali, secondo la riforma costituzionale del 2001 sul citato Titolo V, comunque formulata. Quello attuale è uno strano federalismo, un aborto di federalismo perché è rimasto snobbato il principio autonomistico sancito nello stesso art. 5, esistendo anche vari interessi di rango regionale e locale sul piano della operatività amministrativa (per le Regioni anche sul campo legislativo), oltre all’interesse nazionale, cioè al “primato” dello Stato e alla sua unicità e indivisibilità.
C’è l’art. 29 che riguarda la valorizzazione della famiglia. La famiglia, avente da tempo la funzione di ammortizzatore sociale, come “elemento propulsore della società”, per dirla con Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte costituzionale, avrebbe meritato almeno l’attenzione che è stata riservata, salvo un riconoscimento di diritti, alla formazione di una “famiglia” parallela.
C’è l’art. 49 che riguarda la formazione della politica nazionale, cui sono chiamati i cittadini: i partiti politici, o “movimenti” che siano, hanno funzione strumentale perché i singoli hanno i loro diritti indipendentemente dal coinvolgimento partitico, il che allo stato attuale è pura utopia.
La “partecipazione” dei cittadini, di cui si parla nell’art. 8 del t. u. degli enti locali n.267/2000, è rimasta una mera proclamazione sterile, se è vero, come è vero, che i cittadini non possono far nulla e la loro voce è raglio d’asino rivolto al cielo. D’altra parte sono limitate le possibilità offerte dalla disciplina della class action. Siamo ancora in alto mare, anche se qualche foglia si è mossa, come di recente (d. lgs. n.97/2016) con l’accesso civico generalizzato per ragioni di trasparenza amministrativa e di partecipazione al dibattito pubblico.
Anche questo, tra altri fattori, spiega la disaffezione dei cittadini dalla cosa pubblica. Sarebbe necessaria una vera legge di attuazione per consentire consultazioni e proposte da parte popolare, sia pure con il filtro e la valutazione del centro istituzionale, dando voce in Parlamento al tramite di Regioni e Comuni: ma tutto ciò con apposite sanzioni in caso di inosservanza. In tanti Paesi (Canada, Stati Uniti, Bulgaria, Cecoslovacchia, ex Jugoslavia, Polonia, Ungheria) è prevista questa forma di democrazia partecipativa, con la possibile revoca dei parlamentari in caso di loro demerito, in omaggio al principio della responsabilità degli eletti (oggi la c.d. responsabilità politica è aria fritta). In tal senso, peraltro, la dottrina con Michele Ainis, costituzionalista, Carlo Calenda, ora ministro, Stefano Zamagni, Università di Bologna.
Il legislatore ordinario potrebbe mettere il naso, senza bisogno di ricorrere a procedure di riforma costituzionale, nel tema dei partiti politici per un’adeguata loro disciplina nella fase di diritto pubblico, come, ad esempio, nel campo dei regolamenti parlamentari (della Camera, come è stato fatto in Senato) per disciplinare l’attività di singoli (non di rado si guarda a maggioranze con cambio di casacche senza problemi) e di commissioni (per un loro migliore funzionamento). I partiti politici perseguono strategie per assicurarsi la maggioranza al governo anche a scapito dei diritti di scelta dei cittadini, come s’è visto con la legge elettorale. E si sa che non sempre la maggioranza dei “rappresentanti” del popolo rappresenta il popolo. Da tempo si considera necessaria l’etica in politica, ma anche qui siamo in alto mare.
Vi sono questioni sulle quali i parlamentari sono latitanti, mentre sono pagati per dare attuazione ai principi fissati dalla Costituzione, senza ostacoli frapposti da resistenze di parte. Ci sono, ad esempio, i casi della doppia veste. Ciascuno è libero di fare politica attiva e con funzioni di dirigenza del partito, ma non può avere tutto. Dov’è il rispetto del principio di imparzialità (che comprende distinzioni e non solo incompatibilità) della pubblica Amministrazione, se uno, con funzioni politiche dirigenziali, continua a rivestire alte cariche dell’ordinamento? E circa il principio di autonomia della magistratura perché non si è battuto ciglio a fronte della possibilità di rientro, sia pure da un’altra parte, per il soggetto entrato in politica? La Costituzione racchiude, con i principi fondamentali, potenzialità che interventi legislativi lungimiranti potrebbero trasformare in progresso civile.
Per quanto riguarda le modifiche, a parte i tre tentativi falliti di avviare processi di riforma con le c.d bicamerali, vi sono stati diversi interventi di riforma, come, ad esempio, in merito allo scioglimento delle Camere, all’immunità parlamentare, al giusto processo, alla pari opportunità, al principio del pareggio del bilancio, ecc.), ma ancora ci sarebbe da fare. C’è, ancora, il Titolo V. La “riforma” della Costituzione proposta con il recente referendum è stata rigettata, tra l’altro, anche in considerazione dei criteri politici di formazione del c.d. Senato delle autonomie. Ma, al di là del fatto della prevaricazione della parte popolare, rimane l’opportunità dell’abolizione, oltre alle Province, del Senato.
Altre pecche del sistema andrebbero eliminate con una riforma costituzionale. Così in merito ai titoli di ammissione dei parlamentari, all’accesso alla Corte costituzionale anche da parte delle autonomie locali, alle Regioni speciali, se la specialità serve per privilegi che portano ad ulteriore sperpero di denaro pubblico.
Nessuno vuole fare di tutte le erbe un fascio perché non mancano in politica persone degne che si auspica che rimangano sensibilizzate e si adoperino, in numero sempre maggiore, per il perseguimento del bene comune attraverso scelte legislative preziose per il Paese. Tali scelte, integrate da collaborazione da parte di chi opera nella pubblica Amministrazione (tante leggi esistono, ma poi non si è visto gran che in materia di controlli) serviranno per la fruizione, da parte di tutti, dei valori sanciti nella Costituzione.
















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