NARDO' - Uno studio veramente approfondito sul regolamento che trovate QUI è stato effettuato dall'avvocato Giuseppe Mazzeo che ha impiegato tanto del suo prezioso tempo e le sue competenze per approfondire il tema offerto da questo bizzarro regolamento che già dallo strano titolo offre elementi di discussione. Il suo titolo, infatti, è "Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico". Ed a ben vedere e leggere tutela davvero i rumori!
Egregio Signor Direttore,
con la presente porto alla sua attenzione quanto indicato all’oggetto. Per brevità, nel prosieguo della presente narrativa, il “Regolamento per la Tutela dell’Inquinamento Acustico” sarà indicato utilizzando, solamente, il sostantivo “REGOLAMENTO”. Quanto segue è un’analisi ragionata del predetto Regolamento:
1. l’art.2 (Definizioni) ) comma 1, lettera a) del Regolamento descrive le attività rumorose di carattere permanente e, tra le tante, riporta: “attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari”. Tuttavia, l’art.12 (Utilizzo di strumenti musicali ed orari dei pubblici esercizi, circoli privati e similari), comma 9 del medesimo Regolamento ESCLUDE “….dai limiti del presente articolo le discoteche e tutti gli esercizi sottoposti a verifica della commissione Comunale di Vigilanza…….”.
Ebbene, al di là della palese incongruenza tra i due articoli del medesimo Regolamento, giova evidenziare l’assoluto contrasto del predetto art.12, comma 9 con l’art.8 (Disposizioni in materia di impatto acustico) comma 1, lettera c) della Legge n.447/95 (legge-quadro nazionale) che, ovviamente, assoggetta, anche, le discoteche alle disposizioni disciplinanti l’inquinamento acustico;
2. parimenti, del tutto infondate, sotto il profilo logico e giuridico, appaiono le prescrizioni contemplate dall’art.12 del detto Regolamento. Il comma 1 (art.12), “fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti nonché le autorizzazioni, Nulla osta, autocertificazioni” eccetera, eccetera, autorizza la diffusione di musica (dal vivo e/o fono riprodotta) all’interno di “bar, birrerie, trattorie, ristoranti, pizzerie, ecc.” “ fino alle ore 01:00 da settembre ad aprile e fino alle ore 02:00 da maggio ad agosto”; il comma 2 (art.12) pone il divieto di svolgere attività musicale per una durata superiore alle quattro ore e per più di cinque giorni al mese; il comma 3 (art.12) prescrive che le attività musicali, indicate nei commi che precedono, si devono svolgere all’interno del locale e non possono dare luogo ad emissioni moleste; il comma 7 (art.12) autorizza l’intrattenimento musicale sulle aree esterne di pertinenza di pubblici esercizi: da settembre ad aprile “entro e non oltre le ore 24:00 e per i prefestivi entro e non oltre le ore 01:00”; “da maggio ad agosto le ore 01:00 e per i prefestivi non oltre le ore 2:00”;
3. tutto quanto indicato al punto che precede, provoca un illegittimo incremento dell’inquinamento acustico. Infatti, NON trova riscontro nella normativa vigente. Precipuamente: l’art.3 (Valori limite di rumorosità), comma 2, della Legge Regione Puglia n.3 del 12.02.2002, divide la giornata in due periodi, quello diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e quello notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
Con riferimento agli orari indicati nei due periodi della giornata (diurno e notturno), l’art.3 comma 2 della medesima legge regionale stabilisce i valori limite di rumorosità in relazione alle Classi di destinazione d’uso del territorio. In altri termini, nelle “aree prevalentemente residenziali”, lì dove prevalgono le abitazioni, per interderci, nel periodo diurno, sono permessi valori limite di rumorosità pari a 55 decibels, che, nel periodo notturno, dunque, dalle ore 22.00, decadono ad un valore limite di rumorosità pari a 45 decibels. Pertanto, tutti gli orari indicati dall’art.12 del “Regolamento per la Tutela dell’inquinamento acustico” sono privi di fondamento logico e giuridico. Inoltre, la divisione della giornata in periodo diurno e notturno, coi relativi valori limite di rumorosità, previsti dalla normativa vigente, vale per tutti i giorni della settimana e per tutti i mesi dell’anno solare, senza soluzione di continuità. Pertanto, le variazioni adottate dal Regolamento in parola risultano, assolutamente, arbitrarie. Volendo fornire un metro di comparazione (e di misura), è sufficiente indicare che due persone che discutono utilizzando un tono di voce normale, senza strumenti di amplificazione, raggiungono un livello di rumorosità pari a 40 decibels. Soverchio sottolineare che musica dal vivo o fono riprodotta, diffusa con impianto di amplificazione, con estrema facilità raggiunge e supera i 45 decibels previsti dalla richiamata normativa;
4.l’art.2 (Definizioni) comma 1, lettera b) del Regolamento, diversifica la attività rumorosa a carattere temporaneo in: “ attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata che per il limitato impatto acustico (sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata, etc.)” ed attività “che, invece, per caratteristiche quali la durata, l’impatto acustico prodotto, l’elevata entità di popolazione coinvolta possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione………..”. Ebbene, la sopra riportata diversificazione è ESTRANEA alle norme disciplinanti i valori limite di rumorosità. Il motivo trova la sua ragione nel noto principio della certezza del diritto, un caposaldo dell’Ordinamento giuridico italiano. E’ il legislatore che stabilisce il limite consentito alla immissione di rumore, per rendere CERTO il diritto alla quiete ed al riposo, che non può essere, sicuramente, demandato agli umori o alla discrezionalità della “popolazione”;
5. l’art.14, comma 1, del Regolamento indica quali sarebbero : “……..I valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, ………..” determinati in base agli indici di misura Lasmax e Laeq dal decreto del Ministero dell’Ambiente in data 16 marzo 1998…..: a) 102 dB (A) Lasmax b) 95 dB Laeq”. Entrambi i valori, piuttosto elevati, NON compaiono nel decreto indicato dal Regolamento e, neppure, nei pertinenti Allegati. Al comma n.3, il medesimo articolo prescrive che “il gestore verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti……”. Tale prescrizione risulta CONTRARIA all.art.2, comma 9, della Legge n.47/1995 (legge-quadro nazionale) che recita: “ I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono attività sulle quali deve essere effettuato il controllo”;
6.serie perplessità suscita l’art.17 del Regolamento (Attività temporanee svolte all’aperto), poiché per le istanze di deroga, da proporre alla Amministrazione comunale, in caso di superamento del limite massimo di orario e/o di pressione sonora, benché previste la forma scritta e motivata, NON indica il genere della motivazione. Ovviamente, anche in questo caso, la legge pretende ben altro: l’art.16, comma 3, della Legge Regione Puglia n.3 del 12.02.2002, prescrive che le deroghe ai limiti di orario ed alla pressione acustica possono essere rilasciate dalla Amministrazione comunale “per motivi di pubblica utilità” oppure “per esigenze locali”. Dunque, le motivazioni sono a numero chiuso e non poteva essere diversamente. Comunque, il medesimo art.17 del Regolamento (Attività temporanee svolte all’aperto), comma 4, lettere a)b)d), in relazione alle autorizzazioni in deroga ed ai limiti massimi di orario, risulta NON conforme alla normativa vigente anche per i seguenti motivi, si procede per ordine: alla lettera sub a), l’art.17 del Regolamento prevede che le deroghe non possono essere rilasciate “per lo stesso sito per più di tre giorni al mese e per un massimo di 15 (quindici) giorni nell’arco solare. Tale limite potrà essere ampliato solo ed esclusivamente per attività musicali organizzate dall’amministrazione comunale”. La norma di riferimento (art.16, comma 3, della Legge Regione Puglia n.3 del 12.02.2002) prescrive che “Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata , per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee……”. La indicata norma, oltre a quello giuridico, ha un fondamento logico e NON indica un limite massimo di giorni perché è impossibile che “per lo stesso sito” si possano organizzare “attività rumorose per più di tre giorni al mese e per un massimo di 15 (quindici) giorni nell’arco solare” aventi, come motivazione le “esigenze locali o “per ragioni di pubblica utilità”. Invece, il Regolamento in questione “prevede” deroghe, esenti dalle motivazioni prescritte dalla Legge Regione Puglia n.3 del 12.02.2002, per “tre giorni al mese e per un massimo di 15 (quindici) giorni nell’arco solare”. Non c’è che dire; alla lettera sub b), il Regolamento stabilisce, al di fuori di qualsiasi riferimento normativo, che il limite massimo di orario delle autorizzazioni in deroga “sarà valutato di volta in volta dall’Amministrazione Comunale, ma comunque non potrà superare le ore 02,30 del giorno successivo l’evento”. Anche in questo caso, le norme vigenti NON permettono tanta discrezionalità in capo alla Amministrazione Comunale, stante il fatto che le deroghe rilasciate per “esigenze locali” ovvero per “ragioni di pubblica utilità” sono, così, limitate da non necessitare di essere valutate “di volta in volta dall’Amministrazione Comunale”. Peraltro, le “ragioni di pubblica utilità” escludono ed impediscono che le stesse (ragioni) possano arrecare nocumento proprio alla collettività, alla quale dovrebbero essere utili. Sarebbe un paradosso. Si aggiunge che il limite massino delle “ore 02,30 del giorno successivo l’evento” è estraneo ad ogni riferimento di legge; alla lettera sub d), l’art.17 del Regolamento stabilisce che “ in caso di manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e che rivestono una particolare rilevanza socio-economica, culturale e turistica (es. Notte Bianca, Notte Rosa, Notte della Taranta, Feste patronali,, Concerti di personaggi noti e similari) il limite massimo di orario entro le quali le stesse possono essere autorizzate non potrà superare le ore 04:00 del giorno successivo all’evento”. Come, già, scritto ai righi che precedono, le deroghe ai limiti massimi di orario possono essere concesse, solamente, per “esigenze locali” ovvero per “ragioni di pubblica utilità”. Sotto il profilo semantico-lessicale, per “esigenza” si intende quanto è richiesto o giova al normale svolgimento di qualche cosa. Quindi, la “esigenza” si identifica col bisogno o la necessità. Pertanto, con tutto il dovuto rispetto, “la Notte Bianca, la Notte Rosa, la Notte della Taranta, le Feste patronali ed i Concerti di personaggi noti e similari” non possono essere considerate “esigenze” in quanto NON risultano necessarie o indispensabili al normale svolgimento della vita di una comunità. Inoltre, le “ragioni di pubblica utilità” escludono che le predette manifestazioni (Notte Bianca, Notte Rosa, Notte della Taranta, Feste patronali, Concerti di personaggi noti e similari) siano a titolo oneroso (a pagamento) per la cittadinanza. Pertanto, non si comprende chi sarebbero i beneficiari delle “manifestazioni che abbiano il patrocinio del Comune e che rivestono una particolare rilevanza socio-economica”, se l’aliquota “economica” risulta a carico della collettività ed i proventi a favore dei “personaggi noti e similari” o, comunque, in favore dei privati. Infatti, a ben vedere, l’art.17, comma 4, lettera sub d) del Regolamento, NON spiega se “i Concerti di personaggi noti e similari” rappresentano un gentile “cadeau” di questi ultimi oppure sono pagati dal pubblico. Insomma, per farla breve, si stenta a comprendere quali sarebbero le “esigenze locali” e le “ragioni di pubblica utilità” a sostegno di deroghe ai limiti di orario fino alle ore 4.00 del “giorno successivo all’evento”;
7. il combinato disposto degli artt.9 e 10 del Regolamento è caratterizzato da una evidente lacuna. Infatti, indica i seguenti esercizi pubblici nei quali può essere esercitato intrattenimento musicale: “bar, pizzeria, trattoria, ristoranti, sale giochi, e similari, attività commerciali, stabilimenti balneari, circoli privati, e altri luoghi di ritrovo ristoranti che utilizzino impianti di diffusione sonora o strumenti musicali”, praticamente, in ogni dove. Tuttavia, all’Amministrazione comunale deve essere sfuggito un particolare di non poco conto: il concetto di DESTINAZIONE D’USO degli immobili, che ha valore giuridico-amministrativo ed indica, dettagliatamente, la funzione e le attività che si possono svolgere in uno specifico immobile. Non è possibile credere che tutti gli esercizi pubblici contemplati dal combinato disposto degli artt.9 e 10 del Regolamento possano avere una destinazione d’uso che consenta l’esercizio di intrattenimento musicale. Pertanto, è lecito desumere che vi sia una sorta di abusivismo dilagante, a cui bisogna porre rimedio;
9. giova, infine, sottolineare che l’art.15 (Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità), comma 1, lettera a) del Regolamento, a conferma del titolo, prevede, incredibile, ma, vero, quanto segue: “ I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, pizzeria, trattoria ristoranti, sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di musica, sale prove ballo, stabilimenti balneari, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, ecc.), dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali: a. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all’interno dei locali adibiti alle proprie attività NON costituisca fonte di inquinamento acustico;”. Dunque, è chiaro: “impedire che il rumore………… NON costituisca fonte di inquinamento acustico” significa permettere l’esatto contrario e cioè consentire che il rumore costituisca fonte di inquinamento acustico;
10. in via conclusiva: a mente di tutto quanto sopra rappresentato, è possibile, ragionevolmente, affermare che il Regolamento in parola, per come indicato nel titolo, TUTELA l’inquinamento acustico dalle rimostranze dei cittadini e, per converso, NON TUTELA la cittadinanza dall’inquinamento acustico, benché l’art.6, comma 2 della Legge n.447/1995 preveda che: “ I Comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati dall’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f)”.
Lo scrivente, ad oggi, NON conosce nessuna amministrazione comunale, in Provincia di Lecce, che abbia esercitato la suddetta facoltà che, evidentemente, se applicata, eleverebbe il livello qualitativo del turismo presente nel Salento.
Con Perfetta Osservanza.
Giuseppe Mazzeo
















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