NARDO' - In questo lancio trovate la sentenza del Tar di Lecce che dà uno spiraglio alla società titolare del progetto per costruire un villaggio. Di seguito la nota di Sel che invita le amministrazioni interessate ad opporsi con un ricorso al Consiglio di Stato al pronunciamento favorevole alla società.
N. 02241/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2013, proposto da:
Oasi Sarparea Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Soprintendenza per Beni Arch. Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, Piazzetta Scipione De Summa, 15;
per l'annullamento
della deliberazione n. 3001 del 27/12/2012, comunicata alla società ricorrente con nota prot. n. AOO_145 del 21/01/2013, con cui la Giunta Regionale Pugliese "non ha rilasciato al Comune di Nardò per il Piano di Lottizzazione del Comparto 65 in località S. Isidoro, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p"; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare del parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici n. 4149 del 5/3/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov. di Le, Br, Ta e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Valeria Pellegrino, Simona Libertini, Giovanni Calasso, in sostituzione di Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui la Regione non ha rilasciato al Comune di Nardò, in relazione al Piano di lottizzazione del Comparto 65 in loc. S. Isidoro, proposto dalla società ricorrente, il parere paesaggistico richiesto ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/p.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione del PUTT e dell’art. 71 PRG del Comune di Nardò; eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria; violazione degli artt. 7 e10 l. n. 241/90.
All’udienza del 24.10.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’impugnato diniego, in quanto assunto in violazione delle relative prescrizioni del PUTT/p, e comunque sulla base di risultanze istruttorie di segno contrario al contenuto del diniego medesimo.
Le censure sono fondate.
2.1. La ricorrente ha presentato al Comune di Nardò un progetto per la realizzazione di un complesso turistico-ricettivo in loc. S. Isidoro, comprendente singole unità abitative, nonché un nucleo volumetrico più esteso articolantesi in varie suites, centro benessere, reception, area ristoro, sala polifunzionale e servizi per il personale. Tale intervento risulta assentito dal PRG del Comune di Nardò, che prevede nel relativo comparto la possibilità di interventi edilizi con destinazione turistico-ricettiva.
Dal punto di vista paesaggistico, tale progetto ricade in ambito territoriale esteso (ATE) di tipo D del vigente PUTT, al quale si applicano i seguenti indirizzi di tutela: “Valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 punto 1.4 del PUTT), nonché le seguenti direttive di tutela: “Negli ambiti territoriali di valore relativo ("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto
idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attività
estrattive sono consentite previa verifica della documentazione di cui all'allegato A3” (art. 3.05 punto 2.4 del PUTT).
2.2. Orbene, alla luce delle cennate previsioni di Piano, è evidente che la realizzazione di nuovi insediamenti abitativi non è preclusa in relazione a complessi a realizzarsi in ATE di tipo “D”, ben potendo invece realizzarsi, ancorché in armonia con l’assetto idro-geomorfologico d’insieme, e con salvaguardia delle attuali visuali panoramiche.
2.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso in esame, si legge nell’impugnato provvedimento che il progettato intervento “… prevede la realizzazione di volumi edilizi e opere annesse su aree che … risultano insistere in un contesto rurale di alta valenza paesaggistica connotato dalla consistente presenza di alberature di ulivo significative per dimensione e testimonianza storica … . Pur non prevedendone l’espianto, … queste sono dislocate secondo un assetto posto in continuità naturalistico-ambientale con le aree rurali adiacenti costituendo, nell’insieme, un ambito significativo da un punto di vista identitario e paesaggistico. Inoltre, l’intervento appare impattante rispetto al contesto di riferimento, … introducendo un diverso uso del suolo e una eccessiva pressione antropica che contrastano fortemente con la natura rurale dei luoghi, interferendo negativamente con la percezione d’insieme del paesaggio costiero e del paesaggio agrario. … Il progetto proposto risulta in contrasto con gli indirizzi e le direttive di tutele per gli ATE D, … modificando l’assetto idrogeomorfologico d’insieme, ed essendo la tipologia stessa dell’intervento particolarmente impattante e fondamentalmente incompatibile con la natura stessa dei luoghi e con gli obiettivi di salvaguardia dell’assetto attuale, di per sé già altamente qualificato”.
2.4. Tale essendo il contenuto motivazionale dell’impugnato provvedimento, occorre ora analizzarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, sotto un primo profilo, il progettato intervento non comporta l’espianto delle esistenti piante di ulivo, inserendosi piuttosto all’interno di esse (cfr. il rendering del complesso a realizzarsi). Inoltre, le varie unità insediative sono state progettate per “scomparire” tra le varie piante di ulivo, essendo dislocate a macchia di leopardo all’interno della superficie olivetata.
Per tali ragioni, il progetto in esame da un lato non incide in maniera particolarmente significativa sull’intorno esistente, e sotto altro profilo non comporta stravolgimento delle esistenti visuali panoramiche, essendo pertanto compatibile sia con gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.4), e sia con le direttive di tutela (art. 3.05 punto 2.4) del PUTT/p.
Già soltanto per tali considerazioni, pertanto, l’impugnato provvedimento contrasta con le obiettive emergenze fattuali, e deve pertanto ritenersi illegittimo, essendo emesso sul falso presupposto del suo contrasto con gli indirizzi e direttive di tutela prescritti dal PUTT. Indirizzi e direttive che, per le considerazioni sopra espresse, risultano invece rispettati.
2.5. Ciò detto quanto alle previsioni di piano, rileva altresì il Collegio che la presunta modifica che il progetto determinerebbe a: “… l’andamento orografico del terreno, … l’assetto idrogeomorfologico d’insieme”, non è assistita da idoneo supporto documentale. Invero, per quel che attiene alla geomorfologia del territorio, vi è in atti parere favorevole emesso in data 30.4.2010 dal Servizio LL.PP. della Regione, ovvero un organo consultivo dello stesso ente autore dell’impugnato provvedimento. Sicché deve ritenersi del tutto contraddittorio che l’amministrazione regionale abbia disatteso un parere emesso da un proprio organo interno, senza in alcun modo motivare il contrasto con le obiettive risultanze istruttorie. Sicché anche sotto questo profilo l’impugnato provvedimento tradisce la sua illegittimità, per contraddittorietà tra l’espletata istruttoria e la sintesi offerta dal provvedimento finale.
2.6. Ciò detto quanto all’aspetto geomorfologico, va infine rilevato che la Regione fa riferimento ad un presunto contrasto idrologico, che non emerge in alcun modo nelle tavole documentali in atti. Infatti, manca un parere degli organi (l’Autorità di Bacino; il Servizio Agricoltura e Foreste della Regione) preposti alla valutazione dell’impatto idrologico, sicché in difetto di tale specifica istruttoria, deve ritenersi del tutto arbitrario, e frutto di irrazionalità intrinseca, ritenere che il suddetto intervento alteri “l’assetto idro(geomorfo)logico d’insieme”.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l’impugnato provvedimento sconta un evidente deficit istruttorio e motivazionale, avendo l’amministrazione affermato il presunto contrasto con l’assetto idrogeologico dell’area, in assenza di adeguata istruttoria sul punto.
2.7. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne discende l’annullamento dell’atto impugnato.
3. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario, Estensore
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"noveaprile" Nardò
Spett.le Regione Puglia
Servizio Assetto del Territorio
Via Giovanni Gentile, n. 52
70126 Bari
Comune di Nardò
Ufficio Urbanistica
Via Volta, 47
73048 Nardò
MiBAC
Sovrintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici
di Lecce - Brindisi e Taranto
Via Antonio Galateo - 73100 Lecce
Corpo Forestale dello Stato
Via Zona Industriale (ex area consorzio SISRI)
73100 Lecce
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Via G. Carducci 5 – 00187 Roma
OGGETTO: Tutela Uliveto Monumentale zona "Sarparea" sito in S.Isidoro- Nardò
VISTA
la recente sentenza del TAR di Lecce sez. I n.2241/2013 rr.525/2013 con la quale il Giudice Amministrativo ha accolto il ricorso presentato dalla Ditta "Oasi Sarparea s.r.l." che propone la realizzazione di un villaggio turistico con villette, contro la delibera della Giunta Regionale n.3001 del 27.12.2012 con la quale si esprimeva parere negativo al piano di lottizzazione del Comparto 65 in Nardò , località Sant'Isidoro; Il Circolo SEL "noveaprile" di Nardò
CHIEDE
che le amministrazioni in indirizzo, ciascuna per le proprie competenze, propongano opposizione a tale sentenza presso il Consiglio di Stato al fine di tutelare l'interesse paesaggistico, ambientale, storico e antropologico del territorio della Sarparea in rischio di lottizzazione.
Infatti di tale uliveto sono stati rintracciati riferimenti bibliografici e storici risalenti al 1400 presso l'Archivio della Curia Vescovile di Nardò.
Inoltre questo uliveto rappresenta l'ultima testimonianza dell'antica foresta oritana di ulivi selvatici innestati e curati per secoli.
In questo luogo, dalla sacralità immutata, tra labirinti di alberi vetusti si trovano ancora grotte con sorgente di acqua dolce, antiche fornaci per la cottura della calce e piccole specchie a testimonianza del lavoro contadino di altri tempi.
Il piano di lottizzazione in esame insiste proprio su quest'area, interamente ricoperta da alberi di ulivo, aventi quasi tutti la caratteristica di monumentalità.
La sentenza del TAR Lecce alla quale ci auguriamo sia fatta opposizione, è secondo noi incongruente in quanto non prende assolutamente in considerazione il parere della Sovrintendenza BAP 4149 del 5.3.2010 nè le ragioni della Giunta Regionale : “l’intervento prevede la realizzazione di volumi edilizi ……in un contesto rurale di alta valenza paesaggistica connotato dalla consistente presenza di alberature d’ulivo significative per età, dimensione e testimonianza storica” che costituiscono “nell’insieme, un ambito significativo da un punto di vista identitario e paesaggistico…..”; che l’intervento “risulta impattante rispetto al contesto di riferimento in quanto la consistenza delle opere previste inevitabilmente comporta lo stravolgimento del’assetto geomorfologico esistente e interferenze con l’assetto botanico-vegetazionale introducendo un diverso uso del suolo e una eccessiva pressione antropica”.
Esemplare è in proposito altra vicenda decisa dal TAR di Bari (sent. 5105/2005), con integrale conferma del Consiglio di Stato (sent. 468/2013), in cui è stato affermato il principio della preminenza dell’interesse paesaggistico alla tutela del paesaggio ulivetato, che caratterizza il territorio pugliese.
In tali ultime decisioni, relative a situazione del tutto analoga in loc. Savelletri, viene evidenziata “l'invadenza del progetto turistico sull'ecosistema esistente, imperniato su una schiera uniforme di ulivi plurisecolari che, come peraltro è notorio, caratterizzano in modo assolutamente tipico una vasta area della campagna pugliese” e che “ciò che rileva è come la cornice integrata del decisum amministrativo fornisca un affresco dei luoghi, del loro rilievo paesaggistico e culturale, del drammatico impatto che l'insediamento turistico avrebbe sul loro volto nient'affatto scalfito dalle deboli contestazioni della ricorrente”.
La giurisprudenza, inoltre, indiscutibilmente ha più volte affermato che nei pareri di carattere paesaggistico ed ambientale “l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica censurabile solo per macroscopici vizi logici, per errori di fatto o per travisamento dei presupposti” ( Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2008 n.561; idem, 30 gennaio 2004 n. 316, 468/2013, cit.).
Le motivazioni addotte nella sentenza del TAR di Lecce invece risultano deboli e incongruenti essendo infatti impensabile che in un contesto così delicato "le unità insediative possano 'scomparire' tra le varie piante di ulivo" ; basta infatti una semplice sovrapposizione degli elaborati progettuali con un aerofotogrammetria per verificare che le villette tra un albero di ulivo e l'altro non ci stanno , a meno di voler considerare l'albero limitatamente al suo tronco , senza considerare l'apparato radicale e la chioma.
Nardò 22 novembre 2013
Il Circolo SEL "noveaprile" Nardò
















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