NARDO' - Con garbo, il presidente Guido Liaci ci scrive a riguardo dello scontro in atto tra l'assessore all'Ambiente Flavio Maglio e le guardie Aeop di Nardò. Producendo anche un corposo pdf che vi alleghiamo per una sana lettura.
allegatiguardie.pdf1.19 MB29/04/2014, 13:34
GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA
Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare (D.M. n. 75/2009)
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI LECCE Via di Leuca n. 213/A Lecce (73100) C.F. 93105610757
Iscrizione n. 1444 Registro OO.d.VV. Regione Puglia (D.D.R. n. 81 del 26/01/2012)
Egregio Direttore,
lo "scaricamento di sassolini" propinatoci di recente dal Responsabile dell'Associazione Europea Operatori di Polizia - Guardie Ecozoofile di Nardò, sig. Toni Russo, nonché dall'Assessore all'Ambiente del Comune di Nardò, sig. Flavio Maglio (vedasi rispettivamentehttp://www.portadimare.it/cronaca/9534-video-l-assessore-scrive-la-guardia-parla-e-entrambi-scaricano-tanti-sassolini-dalle-proprie-scarpe e http://www.portadimare.it/cronaca/9609-l-assessore-flavio-maglio-risponde-con-lo-stesso-mezzo-al-comandante-delle-guardie-zoofile), presta il fianco ai seguenti interrogativi che, bontà Sua, vorrà partecipare ai gentili lettori diPortadimare.it.
Premettasi che, con l'introduzione della legge 15 luglio 2009, n. 94 ed in particolare l'art. 3, commi da 40 a 44 (in G.U. n. 170 del 24/07/2009), sono state legittimate quelle associazioni aventi come finalità primaria la segnalazione alle Forze di Polizia di eventi criminali. Detta norma, infatti, così recita: "40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana [ovvero situazioni di disagio sociale]. 41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato. 42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. 43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.". Il successivo D.M. 8 agosto 2009 (c.d. "decreto ronde" - in G.U. n. 183 del 08/09/2009) ha poi determinato "ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94". Entrando nello specifico dei requisiti di tali associazioni, il ruolo di tenuta dell'apposito elenco delle medesime è a carico delle Prefetture; la iscrizione viene eseguita dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei prescritti requisiti; al fine dell'iscrizione in tale elenco prefettizio, le associazioni debbono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana; la istanza di iscrizione nell'elenco va sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché della completa indicazione degli associati del comune ove ha sede l'associazione; il Prefetto provvede annualmente alla revisione del suddetto elenco al fine di verificare la permanenza dei requisiti in capo alle associazioni iscritte nell'apposito registro; a tale scopo il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deve depositare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti; qualora si verificasse una situazione di mancata trasmissione della documentazione nel termine di legge, si origina automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale oltre che un divieto di svolgimento delle ronde; l'esito della revisione, se attuata nei termini e nei modi di legge, è comunicato al Sindaco ed ai responsabili delle Forze di Polizia; durante le procedure di revisione annuale, l'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata al Sindaco, che ne dà comunicazione al Prefetto per la verifica dei requisiti previsti dalla legge; agli interessati è precluso lo svolgimento dell'attività fino all'avvenuta comunicazione dell'esito degli accertamenti; il venir meno di anche uno dei requisiti di legge comporta la revoca dell'iscrizione della associazione, provvedimento contemplato altresì nella ipotesi in cui, nel termine di un mese, previo avviso da parte del Prefetto, non provveda all'allontanamento di un volontario non più in possesso dei previsti requisiti ovvero nella ipotesi di adozione da parte del Prefetto medesimo di più di un provvedimento inibitorio di impiego di volontari. Per quanto consta i requisiti degli osservatori volontari, questi debbono possedere specifiche qualità: devono almeno essere maggiorenni, con giudizio di idoneità dal punto di vista della salute fisica e mentale (sono esclusi i soggetti con patologie da daltonismo, o riconosciuti come dediti all'uso di alcool e stupefacenti); debbono, inoltre, avere "capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche"; dal punto di vista dei requisiti "morali" non debbono essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi, non debbono essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione; inoltre non debbono aver preso parte ad associazioni o gruppi organizzati a sfondo razzista. Quanto alle funzioni, gli osservatori volontari possono svolgere attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale, segnalando alla Polizia locale e alle Forze di Polizia di Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana; pertanto l'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali; inoltre durante lo svolgimento dell'attività di controllo del territorio, gli osservatori volontari debbono indossare una casacca, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta "osservatori volontari", il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominato operatore; ai volontari è fatto assoluto e tassativo divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai Corpi di polizia, anche locali, alle Forze armate, ai Corpi forestali regionali, agli Organi della Protezione Civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private; è altresì previsto il divieto tassativo, anche per i soggetti abilitati e titolari di regolare licenza di portare al seguito armi o qualsivoglia altro oggetto potenzialmente offensivo; la funzione di coordinamento delle modalità operative degli osservatori civici compete alla Polizia municipale affinché sia garantita una idonea ricezione delle segnalazioni.I sindaci che intendono avvalersi della collaborazione delle suddette associazioni emanano apposita ordinanza con la quale formalizzano la propria volontà di ricorrere agli osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intendono utilizzarli; a tal fine le Municipalità stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco prefettizio, in guisa da delimitare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione è destinata a svolgere la propria attività; le convenzioni sono sottoposte al Prefetto per la preventiva approvazione, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica; al fine della formazione e della predisposizione delle convenzioni è prevista a carico del Sindaco contraente l'organizzazione di corsi di formazione ad hoc; al termine della fase formativa deve essere rilasciata un'attestazione, da trasmettersi successivamente al Prefetto, in cui si riconosca la frequenza ed il possesso delle conoscenze basilari da parte dei soggetti che andranno a svolgere l'attività associativa di segnalazione. È quindi di palmare evidenza come la novella "...delinei un contesto di riferimento nuovo e distinto da quello oggetto della normativa in materia di protezione civile: e' evidente, infatti, la differenza di contenuto tra gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza urbana» e gli eventi di protezione civile come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992. Le diversità sostanziali tra il volontariato di protezione civile e le associazioni cui si riferisce il menzionato decreto-legge vengono, inoltre, sottolineate negli ulteriori commi dell'art. 6 citato [ora refluito nel predetto art. 3, commi da 40 a 44 della legge 15 luglio 2009, n. 94, n.d.r.]: dalla previsione di una specifica procedura di registrazione per le nuove associazioni, distinta da quella già esistente per le organizzazioni di volontariato di protezione civile; dall'attribuzione in capo alle prefetture-U.T.G. delle funzioni di controllo sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi in difformità a quanto previsto per il volontariato di protezione civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni e le province autonome; dal rinvio della disciplina dei requisiti delle nuove associazioni, nonché delle modalità di iscrizione negli appositi registri e della relativa tenuta, ad un decreto del ministro dell'interno con procedura distinta e difforme, anche in questo caso, rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001; dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere «destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica», tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti qualificanti della disciplina in materia di protezione civile; dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile." (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 10 marzo 2009, n. 09A04247 - in G.U. n. 87 del 15/04/2009). E a tal riguardo apparirebbe subito infondato il facile argomento a contrario per cui gli Enti locali, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (in B.U.R.P. n. 195 del 16/12/2011), possono comunque "utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti", giacché simili attività, in quanto rivolte a potenziali fattispecie di reato, rientrerebbero in ogni caso nell'ampio concetto di intervento pro sicurezza urbana (ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 226/2010) e, pertanto, andrebbero prioritariamente assoggettate alle inderogabili prescrizioni di cui al combinato disposto del cit. art. 3, commi da 40 a 44 della legge 15 luglio 2009, n. 94 e del regolamento attuativo adottato con rid. D.M. 8 agosto 2009. Ciò del resto trova amplissima conferma nel pareredella Prefettura di Lecce prot. n. 0056201 in data 01/07/2013 (ALL.TO 1), puntualmente notificato al Comune di Nardò, mercé il quale "si sottolinea che gli associati [apparteenti alla ns Organizzazione, n.d.r.] possono svolgere attività di protezione civile unicamente laddove il consesso abbia tale scopo tra le finalità statutarie, mentre sembra che ogni attività di supporto alle forze di polizia attenga ai profili di sicurezza urbana e presupponga tutt'altre differenti qualifiche". Per altro verso, è pacifico che la possibilità di prevenire e riscontrare illeciti ambientali a titolo volontario compete ai soggetti incaricati di particolari attività di vigilanza espressamente regolamentate da leggi statali o regionali, quali la vigilanza volontaria ittica, venatoria, zoofila (vedasi ad es. l'art. 31 del regio decreto n. 1604/1931, l'art. 22 della legge n. 963/1965, l'art. 27 della legge n. 157/1992, l'art. 6, comma 2 della legge n. 189/2004). Sulla base di tanto si muove la legislazione regionale della Regione Puglia, che nel disciplinare, con legge regionale 28 luglio 2003, n. 10, il "Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica", prevede la figura della guardia ecologica volontaria (GEV), specificando, altresì, nell'apposito regolamento regionale 30 marzo 2006, n. 4 (in B.U.R.P. n. 42 del 03/04/2006), le modalità di nomina, la quale avviene su proposta dei Presidenti delle Giunte provinciali ed è subordinata alle norme previste dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le competenze limitate alle finalità della legge stessa, nonché i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale funzione. Spetta in ogni caso alle Province l'assegnazione ai Comuni richiedenti di un congruo numero di volontari a seconda delle disponibilità, delle esigenze e delle emergenze, da pattuirsi mediante accordi scritti perfezionati da una deliberazione consiliare (art. 10, comma 2 L.r. n. 10/2003 cit.).
Tanto premesso ed evidenziato, ci si chiede, in primis, se l'Associazione Europea Operatori di Polizia - Guardie Ecozoofile di Nardò, che non si costituisce affatto come organismo per la tutela della sicurezza urbana ex D.M. 8 agosto 2009, era ed è titolata a svolgere i servizi di segnalazione affidatigli dal Comune di Nardò con deliberazioni G.C. nn. 366 del 29/11/2012 e 499 del 30/12/2013 (ALL.TI 2 e 3). Parimenti ci si domanda se, ai fini di che trattasi, la detta Municipalità era ed è legittimata ad avvalersi della collaborazione dell'A.E.O.P. (e di qualsivoglia altra organizzazione di volontariato di protezione civile, come ad es. l'Associazione Nazionale Volontari Polizia Costiera Ausiliaria di Nardò in delibera G.C. n. 18 del 21/07/2011 - ALL.TO 4) in deroga alla normativa statuale sulle ronde. In secundis, non essendo ancora assegnatario di guardie ecologiche volontarie, né facoltizzato alla istituzione di un corpo comunale di polizia ausiliaria ambientale volontaria, può e poteva il Comune di Nardò delegare all'A.E.O.P. i servizi di vigilanza ecologica altrettanto dedotti nelle succitatedeliberazioni G.C. nn. 366 del 29/11/2012 e 499 del 30/12/2013? Ed ancora, l'Associazione Europea Operatori di Polizia di Nardò, avendo giammai stipulato con la Provincia di Lecce la convenzione legittimante di cui all'art. 10 della L.r. 10/2003, era ed è autorizzata all'esercizio di attività di vigilanza ambientale? Infine, è lecito l'uso della dicitura "ECO-zoofile" da parte delle guardie volontarie dell'A.E.O.P., dal momento che tali figure, nominate con decreto del Prefetto di Lecce ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, "sono abilitate a compiti di vigilanza nei limiti del campo di applicazione di quella legge e della tutela degli animali di affezione (i classici animali domestici o di compagnia), ma non anche – in virtù della medesima nomina prefettizia – a compiti di vigilanza venatoria [e men che meno ecologica/ambientale, n.d.r.]" (Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/01370/100.89G(2)BIS in data 08/11/2013 - ALL.TO 5)?
Ergo, scagli la prima pietra (rectius, sassolino) colui il quale ritiene di aver ossequiato la legge,evitando così di esporre i volontari, se stesso e l'Ente da lui rappresentato a possibili conseguenze altresì di natura ultramministrativa.
Distinti saluti e anticipatamente grazie.
IL PRESIDENTE PROV.LE
Guardie Ambientali d'ìItalia
f.to Guido LIACI